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Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa - 11 febbraio 2010 [1694531]

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[doc. web n. 1694531]

vedi anche
[Comunicato stampa]

[Propaganda elettorale: provv. generale del 2005]

[Sms di propaganda elettorale]
[Misure in materia di propaganda elettorale - 2009]

[vademecum informativo (.pdf)Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy - 156 kb ]

Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall´informativa - 11 febbraio 2010
(G.U. n. 43 del 22 febbraio 2010)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che nel mese di marzo 2010 si terranno le elezioni dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio nel mese di aprile 2010;

CONSIDERATO che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l´impiego di dati personali per l´inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle menzionate consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all´identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 2 del Codice;

CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l´interessato, quest´ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

VISTO che, se i dati non sono invece raccolti presso l´interessato, la predetta informativa è resa all´interessato all´atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di dichiarare se l´adempimento all´obbligo di rendere l´informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c) del Codice);

VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;

CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall´obbligo di fornire previamente l´informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

CONSIDERATA la necessità di esonerare in via temporanea dall´obbligo di informativa di cui all´art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;

RITENUTO che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell´obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall´obbligo di rendere l´informativa, sino alla data del 31 maggio 2010; ciò con riferimento alle sole ipotesi in cui:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un´idonea informativa anche sintetica;

RITENUTO che, decorsa la data del 31 maggio 2010, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 luglio 2010, nei modi previsti dall´art. 13 del Codice;

RITENUTO che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 luglio 2010 nei modi previsti dall´art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

RILEVATO che l´interessato può esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell´art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l´informativa agli interessati, sino al 31 maggio 2010, solo se:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un´idonea informativa anche sintetica;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell´art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 11 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli