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Illecito inserire la fotografia dell'interessato sul contrassegno invalidi rilasciato del Comune - 18 febbraio 2010 [1703133]

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[doc. web n. 1703133]

Illecito inserire la fotografia dell´interessato sul contrassegno invalidi rilasciato del Comune - 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), in particolare l´art. 74;

Vista la segnalazione presentata dal sig. XY in data 14 luglio 2009, con riferimento ai dati personali riportati nel contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide attualmente in uso presso il Comune di Cinisello Balsamo (MI);

Vista la richiesta di informazioni in atti;

Vista la nota di riscontro inviata dal Comune di Cinisello Balsamo (prot. n. 301/2009) in data 28 settembre 2009;

Visti gli atti d´Ufficio;

Visti il d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada" e il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il sig. XY ha segnalato al Garante una presunta violazione del Codice in relazione alle informazioni riportate sui contrassegni rilasciati dal Comune di Cinisello Balsamo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide (di seguito contrassegno invalidi). In particolare è stata lamentata l´apposizione della foto della persona fisica interessata sul retro del contrassegno invalidi, che nel caso di specie riguarda la figlia del segnalante.

Il Comune di Cinisello Balsamo, nel dare riscontro ad una richiesta di informazioni dell´Ufficio, ha sostenuto che, al fine specifico di contrastare abusi (contraffazioni, denunce di smarrimento, furti, uso improprio, ecc.), è stata prevista l´apposizione della foto sul retro del contrassegno, in modo da renderla visibile solo in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento. Sulla foto medesima viene apposto un timbro a secco che ne rende difficile la riproduzione o l´utilizzo in modo improprio; la plastificazione del contrassegno comporterebbe inoltre la sua distruzione in caso di eventuale manomissione.

Secondo il Comune, che ha adottato le predette modalità per il rilascio di circa 3000 contrassegni invalidi, in tal modo verrebbe garantito l´anonimato e la dignità dell´interessato in quanto i dati e la foto che lo riguardano non sarebbero visibili durante la sua esposizione sul parabrezza dell´autoveicolo e, nel contempo, agevolerebbero le procedure di controllo da parte degli organi preposti tramite un confronto con il documento di identità dell´intestatario.

OSSERVA

La disciplina di riferimento riguardante i contrassegni invalidi è costituita, in particolare, dall´art. 188 del nuovo Codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285), dall´art. 381 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e, da ultimo, dall´art. 74 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

In relazione al possibile conflitto tra le norme citate, deve ritenersi che, configurandosi l´art. 74 del Codice norma specifica e posteriore, la stessa deve considerarsi prevalente anche rispetto alla citata disposizione legislativa ed, in ogni caso, fonte prevalente rispetto al predetto regolamento di attuazione (v. anche Relazione annuale per l´anno 2004, par. 3.1, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it; doc. web n. 1093820).

Al riguardo occorre evidenziare che, ai sensi del citato art. 74 del Codice, i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, che devono essere esposti su veicoli, devono contenere i soli dati indispensabili a individuare l´autorizzazione rilasciata. I predetti contrassegni devono essere privi di simboli (es. logo della carrozzina) o diciture dai quali possa desumersi la speciale natura dell´autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

Le generalità e l´indirizzo della persona fisica interessata, inoltre, devono essere riportati sui contrassegni con modalità tali da non permettere la loro diretta visibilità, se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento (art. 74, comma 2, del Codice); ciò stante, nel rispetto del quadro normativo di settore, e delle predette cautele, possono essere riportate sul contrassegno invalidi solo "le generalità e l´indirizzo della persona fisica interessata", ma non anche dati personali diversi da quelli previsti quali, ad esempio, la fotografia dell´interessato.

Resta fermo che il Comune di Cinisello Balsamo può trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei richiedenti il contrassegno invalidi nel quadro delle attività istituzionali dell´amministrazione comunale, con particolare riguardo a quelle di polizia amministrativa locale (art. 73, comma 2, lett. f), del Codice), nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato in conformità allo schema tipo Anci-Associazione nazionale comuni italiani (doc. web n. 1174532; v., in particolare scheda n. 28), sul quale l´Autorità si è espressa positivamente con il parere del 21 settembre 2005 (doc. web n. 1170239).

Il trattamento di dati relativi allo stato di salute dei richiedenti il contrassegno invalidi deve avvenire, pertanto, in conformità al quadro normativo sopra delineato ed ai princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità del trattamento riconducibili alle specifiche attività sopra richiamate, anche per finalità di polizia amministrativa (artt. 11, comma 1, lett. a), e 22, comma 3, del Codice).

Pertanto, l´apposizione della fotografia dell´interessato sul retro del contrassegno invalidi appare in contrasto con i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. In tale quadro, accertata l´illiceità del trattamento effettuato, si ritiene quindi necessario vietare al Comune di Cinisello Balsamo di apporre una riproduzione fotografica dell´interessato sul retro del contrassegno in questione.

Pur comprendendo e ritenendo condivisibile l´esigenza del Comune di Cinisello Balsamo di contrastare gli eventuali abusi derivanti da un utilizzo del contrassegno invalidi non conforme alla disciplina vigente, si ritiene che per tali finalità il Comune possa legittimamente riportare nella parte anteriore solo l´indicazione del numero di autorizzazione, informazione dalla quale si può agevolmente risalire al titolare del contrassegno, nonché verificare la validità dello stesso e la correttezza del suo utilizzo anche, ad esempio, richiedendo l´esibizione di un documento di identità del disabile presente nell´autoveicolo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. ritenuta l´illiceità del trattamento, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta al Comune di Cinisello Balsamo di apporre la riproduzione fotografica della persona fisica interessata sul contrassegno invalidi, anche se collocata sul retro;

2. prescrive, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, al Comune di Cinisello Balsamo di conformare il trattamento dei dati personali a quanto stabilito nel punto 1) del presente provvedimento entro, e non oltre, il termine di sei mesi decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli