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Richiesta di cancellazione on line della c.d. etichetta (tag) in un profilo Facebook - 18 febbraio 2010 [1712776]

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[doc. web n. 1712776]

Richiesta di cancellazione on line della c.d. etichetta (tag) in un profilo Facebook - 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso regolarizzato il 29 gennaio 2010 con il quale XY, titolare del profilo su Facebook "KW" alla stessa riconducibile alla luce di alcune informazioni personali che la riguardano (quali luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, fotografie) che la renderebbero identificabile, ha chiesto al Garante in via d´urgenza di ordinare a Facebook Inc. e ad ZZ di cancellare l´etichetta (tag) che associa il proprio profilo Facebook a una foto, pubblicata da ZZ, relativa ad una campagna di sensibilizzazione sul tema dell´Aids e dell´omosessualità, ritenendo tale associazione lesiva del proprio profilo dal momento che la stessa sarebbe pubblicata in un fotoalbum "contenente espliciti commenti ed inequivocabili riferimenti idonei a svelare l´orientamento sessuale di tutti i soggetti "taggati", compreso" il proprio;

RILEVATO che il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nel disciplinare l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148), prevedendo che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare o al responsabile del trattamento;

RILEVATO che, alla luce della documentazione acquisita e da alcuni accertamenti effettuati, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di ZZ, tenuto conto che, ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione dello stesso qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, circostanze queste ultime che non si rinvengono nel caso di specie; la pagina web nella quale è stata "taggata" la ricorrente (pagina comunque non reperibile, allo stato, all´indirizzo indicato nel ricorso e dalla quale la stessa ricorrente, in considerazione delle regole del social network in questione, avrebbe potuto liberamente e direttamente eliminare il tag del proprio profilo) non risulta infatti essere oggetto di diffusione, essendo stata inserita in un profilo "chiuso", quello di ZZ, la quale compare anche tra gli "amici" della stessa ricorrente, visibile solo a un numero determinato di persone;

RILEVATO che, alla luce degli accertamenti effettuati, non risulta allo stato reperibile la pagina web, indicata nel ricorso, contenente il tag al profilo riconducibile alla ricorrente e che deve essere pertanto dichiarato manifestamente infondato il ricorso proposto nei confronti di Facebook Inc.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli