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Marketing via fax: necessario il consenso preventivo dell'interessato - 26 marzo 2010 [1719891]

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[doc. web n. 1719891]

Marketing via fax: necessario il consenso preventivo dell´interessato - 26 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le varie segnalazioni pervenute all´Ufficio (dell´avv. Eugenio Briatico, in data 11 dicembre 2007; della società Scala Reale srl, in data 17 marzo 2009; dell´impresa Traslochi Express, in data 18 settembre 2009; del sig. Paolo Petrini, in data 21 settembre 2009; della società Da Vinci Editrice srl, in data 25 novembre 2009; del dott. Arslanian Rouben, in data 2 dicembre 2009), con le quali è stato lamentato l´invio, da parte della società Verzeri s.a.s. (di seguito indicata come "la società"), di fax indesiderati contenenti la promozione di un servizio di spedizione di fax;

VISTO il testo dei fax promozionali, inviati ai segnalanti, nel quale la società afferma che "il nostro servizio di spedizione fax consiste nell´invio di Vostri messaggi a liste di nominativi di clienti da Voi fornite oppure a liste che si possono reperire da elenchi pubblici secondo le Vostre esigenze";

RILEVATO che nelle note del 13 maggio, 8 luglio, 22 ottobre, 30 ottobre 2009 e del 17 febbraio 2010, a seguito di specifiche richieste di informazioni dell´Autorità, la società ha ammesso l´invio dei fax oggetto di segnalazione, e ha dichiarato di fornire l´informativa ex art. 13 del Codice solo "all´atto della comunicazione da parte della clientela dei dati necessari per la fatturazione, in occasione del primo rapporto commerciale";

RILEVATO che dalle note sopraindicate non risulta che la società abbia richiesto all´interessato il consenso all´invio delle proprie comunicazioni promozionali via telefax, limitandosi infatti ad affermare che "la comunicazione informativa allegata alla Vs. era diretta ai nostri clienti che non si sono opposti al ricevimento di nostre offerte commerciali….";

RILEVATO che l´invio di fax a fini promozionali da parte della società, data la pluralità di segnalazioni pervenute all´Autorità e in considerazione di quanto  la stessa società  evidenzia in alcuni dei messaggi promozionali inviati ai segnalanti ("Siamo in grado di inviare oltre 15.000 messaggi ogni ora da e per tutta l´Italia"; "Siamo in grado  di inviare oltre 300.000 messaggi al giorno da e per tutta l´Italia"), è da ritenersi avere carattere sistematico;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede per l´invio di messaggi mediante telefax il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

RITENUTO che l´invio di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato dalla società senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati;

CONSIDERATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti della società un  provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4, 161, 130, comma 2 e 162, comma 2-bis del Codice);

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati come sopra descritto;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta alla società Verzeri s.a.s, con sede legale in Milano, in piazza Villapizzone, n. 12, il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

c) invita la società Verzeri s.a.s., come sopra identificata, ad adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nella precedente lettera b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Roma, 26 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli