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Vietato telefonare agli elettori senza consenso - 27 maggio 2010 [1737744]

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[doc. web n. 1737744]

vedi anche
[Propaganda elettorale: il "decalogo" del Garante]
[Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall´informativa]

Vietato telefonare agli elettori senza consenso - 27 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le numerose segnalazioni, con le quali è stata lamentata la ricezione di telefonate preregistrate di propaganda elettorale per conto dell´Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (di seguito indicata come "UDC");

VISTA la nota del 25 marzo 2010, con la quale l´UDC, a seguito di specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, ha dichiarato di "aver commissionato alla società Wire S.r.l. l´inoltro di chiamate telefoniche con messaggi preregistrati";

VISTA la nota del 6 aprile 2010, con la quale Wire s.r.l., in riscontro ad una specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, ha dichiarato che l´UDC non è titolare del trattamento in esame e che il metodo di comunicazione adottato "non consentiva l´inserimento di idonea informativa anche sintetica ex art. 13 del Codice rendendo applicabile a nostro avviso l´esonero dall´informativa previsto dalle disposizioni del garante dell´11 febbraio 2010";

RILEVATO che, con riguardo al consenso per il trattamento dei dati personali, la società non ha dato prova di averlo acquisito e ha dichiarato che "il messaggio prevedeva una procedura automatica per l´esclusione definitiva dai futuri contatti dei numeri che non desideravano essere ricontattati per qualsivoglia campagna pubblicitaria";

VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), con cui sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;

VISTO il recente provvedimento generale di questa Autorità dell´11 febbraio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2010, n. 43 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1694531), con il quale sono state confermate le regole del citato provvedimento del 2005, stabilendo, altresì, che deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall´obbligo di rendere l´informativa, sino alla data del 31 maggio 2010, con riferimento alle sole ipotesi in cui: 1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure 2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un´idonea informativa anche sintetica;

RILEVATO che l´esonero dall´informativa previsto nel predetto provvedimento non può applicarsi a Wire s.r.l atteso che il trattamento dei dati personali posto in essere dalla società non rientra tra quelli in esso considerati per l´esonero e che, comunque, lo stesso si applica ai soli partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati;

RILEVATO che l´art. 130, comma 1, del Codice prevede per l´effettuazione di telefonate preregistrate il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

CONSIDERATO che lo svolgimento, da parte di Wire s.r.l., di telefonate di propaganda elettorale preregistrate senza previo consenso è da ricondurre all´ambito applicativo della sopra citata norma;

RITENUTO, pertanto, che Wire s.r.l. ha effettuato un trattamento illecito dei dati, perché posto in essere in violazione della richiamata normativa;

RILEVATO che, sulla base delle stesse dichiarazioni rese da Wire S.r.l., in relazione alle modalità della propria attività promozionale, considerata altresì la pluralità di segnalazioni pervenute all´Autorità, il trattamento presenta carattere sistematico;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti di Wire s.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali correlato all´effettuazione di telefonate di propaganda elettorale preregistrate con le modalità di cui sopra, senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di Wire s.r.l. un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

CONSIDERATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4, 161, 130, comma 2 e 162, comma 2-bis del Codice);

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento effettuato da Wire s.r.l., con sede legale in Torino, via Mercantini n. 5, di qualunque dato personale correlato all´effettuazione di telefonate preregistrate a terzi a fini di propaganda elettorale senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi degli artt. 13, 23 e 130 del Codice;

b) vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, a Wire S.r.l. il trattamento di qualunque dato personale correlato all´effettuazione di telefonate preregistrate a terzi a fini di propaganda elettorale senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il predetto consenso;

c) invita Wire S.r.l. ad adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nelle precedenti lettere a) e b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 27 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli