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Provvedimento del 10 novembre 2010 [1776249]

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[doc. web n. 1776249]

Provvedimento del 10 novembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 22 aprile 2009 avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di KW S.p.A. con la quale XY, consigliere di amministrazione della predetta società, con riferimento al trattamento di dati personali che lo riguardano relativi ad alcune trascrizioni di conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso e l´allora direttore di HJ, utilizzate nell´ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di quest´ultimo, ha chiesto la conferma della loro origine e l´indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati ex art. 29 del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, contestando l´avvenuta comunicazione, nel luglio 2008, di tali dati nell´ambito del Consiglio di amministrazione della società;

VISTO il ricorso presentato il 21 giugno 2010 nei confronti di KW S.p.A. con il quale XY ha ribadito le proprie richieste, ritenendo di aver ricevuto un riscontro incompleto alle stesse e contestando la liceità del trattamento, effettuato, a suo avviso, senza il dovuto consenso informato e senza un adeguato rispetto degli artt. 29 e 30 del Codice;  rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 giugno 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 settembre 2010 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 16 luglio 2010 e la successiva comunicazione del 21 luglio, con le quali KW S.p.A.,  ad "integrazione e in aggiornamento rispetto a quanto già comunicato" al ricorrente a seguito dell´interpello preventivo, ha illustrato le modalità del trattamento dei dati oggetto dell´istanza e, in particolare, l´attività svolta dalla società per addivenire alla "distruzione, da parte del notaio (…)," del materiale relativo alle trascrizioni delle intercettazioni di cui al ricorso ancora detenuto dalla società, precisando, in particolare, di aver richiesto ai consiglieri di amministrazione la restituzione delle copie della documentazione a suo tempo loro consegnata;

VISTO il fax fatto pervenire il 20 settembre 2010 con il quale il ricorrente ha insistito sulle domande già formulate, contestando nuovamente le finalità e le modalità del trattamento dei dati in questione;

VISTA la nota dell´11 ottobre 2010 con la quale la società resistente ha richiamato quanto precedentemente comunicato al ricorrente;

RILEVATO che con il ricorso al Garante possono essere fatti valere solo i diritti precedentemente esercitati con interpello preventivo ai sensi dell´art. 7 del Codice ai quali il titolare del trattamento non abbia dato un idoneo riscontro e che dunque l´odierno ricorso può essere preso in considerazione esclusivamente con riferimento alle istanze avanzate dall´interessato, ex art. 7, comma 2, del Codice, il 22 aprile 2009 e ribadite con il ricorso;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, dal momento che la resistente ha fornito un sufficiente riscontro a tutte le istanze avanzate dal ricorrente con il predetto interpello preventivo sia prima della presentazione del ricorso che nel corso del procedimento seguito alla presentazione dello stesso;

RITENUTO che non emergono dalla documentazione in atti elementi tali da giustificare l´avvio di un autonomo procedimento in riferimento ai profili di illiceità paventati dal ricorrente (specie in riferimento alla consegna delle trascrizioni in questione ai membri del consiglio di amministrazione in carica all´epoca dei fatti) e rilevato comunque che la presente decisione lascia impregiudicata la possibilità per il ricorrente di tutelare, nelle sedi competenti, i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti lesivi della propria immagine;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 10 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli