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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Giomi s.p.a. - Gestione Istituti Ortopedici nel mezzogiorno d'Italia - 21 ottobre 2010 [1781787]

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[doc. web n. 1781787]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Giomi s.p.a. - Gestione Istituti Ortopedici nel mezzogiorno d´Italia - 21 ottobre 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 51 del 21 ottobre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 9 luglio 2009 nei confronti di Giomi s.p.a. - Gestione Istituti Ortopedici nel mezzogiorno d´Italia, con sede a Roma, viale Carso n. 44 e unità locale in Reggio Calabria, via Eremo Botte n. 10 per la violazione degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 16564/53969 datata 14 luglio 2008) e su specifica delega di questa Autorità (n. 16567/53969 del 14 luglio 2008), ha svolto, presso l´unità locale della società, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 28 ottobre 2008 dai quali è risultato, anche a fronte degli ulteriori chiarimenti forniti con la nota datata 31 ottobre 2008, che la predetta società effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. b) del Codice;

VISTA la contestazione n. 15420/6106 del 9 luglio 2009 con cui l´Ufficio del Garante ha contestato alla predetta società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società sostiene "(…) che non tratta tipologia di dati per finalità indicate all´art. 37, lett. b), del D. Lgs. 196/2003 e pertanto non ha effettuato la notificazione del trattamento de quo al Garante" e che "Il laboratorio di analisi (…) esegue indagini cliniche di routine necessarie per l´accesso dei pazienti in sala operatoria e normali controlli ematoclinici (…) (che) comportano anche il controllo dei parametri dell´epatite B e C solo ed esclusivamente per i fini succitati";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione in quanto, la società, così come si evince dal verbale di operazioni compiute e dalla nota datata 31 ottobre 2008, per mezzo del proprio laboratorio di analisi svolge gli esami per la rilevazione di sieropositività e di malattie infettive e diffusive, come nel caso di epatite B e C, oltre a effettuare, come riportato nella carta dei servizi, esami di chimico-clinica, immunoenzimatici, markers diagnostici, colture di materiali biologici per batteriologia. I dati trattati rientrano quindi fra quelli per i quali è disposto l´obbligo di notificazione ai sensi dell´art. 37, comma 1 lett. b) del Codice. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla società, la finalità di rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive e sieropositività ricorre, come già osservato dall´Ufficio nella nota datata 26 aprile 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 996680), "(…) nel caso di insiemi organizzati di informazioni su tali aspetti -di cui sono spesso gestori strutture, anziché persone fisiche (…)". Pertanto, le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione al Garante (art. 3, l. n. 689/1981);

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14/2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del triplo del minimo pari alla somma di trentamila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta su una testata giornalistica identificata in "Il Messaggero";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Giomi s.p.a. - Gestione Istituti Ortopedici nel mezzogiorno d´Italia, con sede a Roma, viale Carso n. 44, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla testata giornalistica "Il Messaggero";

INGIUNGE

alla medesima società di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli