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Autorità per l'energia elettrica e il gas: trattamento di dati sensibili e giudiziari in relazione a finalità di rilevante interesse pubblico - 3 ...

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[doc. web n. 1790422]

Autorità per l´energia elettrica e il gas: trattamento di dati sensibili e giudiziari in relazione a finalità di rilevante interesse pubblico - 3 febbraio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 043 del 3 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere presentata dall´Autorità per l´energia elettrica e il gas in ordine a uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (nota prot. n. 41639 del 23 dicembre 2010);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

L´Autorità per l´energia elettrica e il gas (di seguito "Autorità") ha chiesto, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati nell´ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

L´Autorità, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento.

A tale scopo, l´Autorità è tenuta ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Lo schema di regolamento in esame identifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili dall´Autorità nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, in relazione alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico legislativamente individuate.

Valutata la conformità al quadro normativo di riferimento, sul predetto schema non vi sono rilievi da formulare, considerato anche che esso tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni rese per le vie brevi dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici dell´Autorità nel corso di vari contatti informali a livello tecnico, volti a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall´Autorità per l´energia elettrica e il gas per effettuare il trattamento di dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi.

Roma, 3 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli