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Verifica preliminare: installazione di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana da parte del Comune di Firenze - 7 aprile ...

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[doc. web n. 1811897]

vedi anche
Provvedimento generale sulla videosorveglianza

Verifica preliminare: installazione di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana da parte del Comune di Firenze

Registro dei provvedimenti
n. 140 del 7 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

ESAMINATA la richiesta di verifica preliminare presentata dal Comune di Firenze ai sensi dell´art. 17 del Codice, riguardante l´installazione di un sistema di videosorveglianza presso la fontana del Nettuno di Bartolomeo Ammannati, in Piazza della Signoria a Firenze (nota del 26 ottobre 2010, Prot. SI.GE.DO. n. 41527);

VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Comune di Firenze ha presentato a questa Autorità una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell´art. 17 del Codice, con riferimento al trattamento di dati personali relativo al sistema di videosorveglianza che intende installare, per finalità di sicurezza urbana, presso la fontana del Nettuno di Bartolomeo Ammannati, in Piazza della Signoria.

Più precisamente, il trattamento di dati personali che il Comune ha sottoposto alla verifica preliminare riguarda l´utilizzo di un sistema di videosorveglianza da installarsi presso la predetta fontana e l´area immediatamente circostante la stessa, al fine di garantirne adeguata sicurezza sotto il profilo della prevenzione e tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in particolare, tramite l´attivazione di un sistema di allarme che rilevi in tempo reale la violazione del divieto di oltrepassare le barriere che circondano il predetto monumento.

Il Comune, nel descrivere il sistema di videosorveglianza in questione, ha precisato che:

• "consta di tre telecamere (…) collocate in posizione nadirale (una telecamera) e laterale (due telecamere), il cui campo visivo è solo quello dell´area interdetta e perimetrale, essendo limitato all´opera monumentale e non permettendo di acquisire dettagli dei tratti somatici delle persone affacciate ai bordi della ringhiera;

• l´apparecchio in posizione nadirale è fisso e la visione dell´opera determina l´immaginario rettangolo di interdizione; i due apparecchi laterali, brandeggianti, sono dedicati alla ricerca dell´intruso all´interno del perimetro interdetto;

• al funzionamento in automatico dei due apparecchi laterali può sovrapporsi il solo operatore di Polizia Municipale preposto alla postazione dedicata;

• le immagini relative alle tre telecamere sono visionabili in tempo reale solo dal posto di guardia presente in Palazzo Vecchio, presidiato dal solo personale della Polizia Municipale;

• in caso di intrusione all´interno del perimetro interdetto, le due telecamere laterali vengono attivate automaticamente dal sistema e l´evento viene registrato automaticamente sul server;

• le immagini dell´apparecchio in posizione nadirale e (…) le immagini delle due telecamere laterali in condizioni normali di stand-by non vengono mai registrate;

• le sole immagini registrate dalle due telecamere laterali saranno conservate per sette giorni, per finalità di sicurezza urbana in osservanza delle previste prescrizioni;

• la trasmissione delle immagini dalla telecamera al server (una macchina stand-alone) avviene attraverso fibra ottica dedicata;

• l´accesso locale al server, da parte dell´operatore abilitato, è possibile solo attraverso l´inserimento di un ID e relativa password;

• il server di registrazione delle immagini (…) è installato in luogo sicuro e protetto;

• il sistema di videosorveglianza in oggetto sarà segnalato a mezzo di idonea cartellonistica".

Il Comune di Firenze ha, altresì, dichiarato che "tale misura di sorveglianza si è resa necessaria per l´insufficienza del precedente sistema che, stando a quanto evidenziato dal Corpo di Polizia Municipale, non ha rappresentato un deterrente idoneo ad impedire gli atti vandalici perpetrati in passato, anche con danni significativi all´opera d´arte, non essendosi allertato nell´immediatezza dell´atto il personale di guardia presente a Palazzo Vecchio e non essendo praticabile, secondo il corpo di P.M., la soluzione di un presidio dedicato e permanente sulla Piazza della Signoria".

Il Comune ha, infine, rappresentato che "la messa in servizio del presente sistema è indispensabile per la sicurezza dell´area monumentale, in quanto la violazione dei divieti di oltrepasso delle barriere comporta l´erogazione di una mera sanzione amministrativa, risibile rispetto al danno anche accidentalmente arrecabile al patrimonio pubblico, che (…) è sempre consistente (…)".

OSSERVA

1. Verifica preliminare e caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza.
La richiesta di verifica preliminare sottoposta a questa Autorità riguarda un trattamento di dati personali nell´ambito di un impianto di videosorveglianza.

Tale trattamento può essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e delle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità in tutti i casi in cui i trattamenti che intende effettuare tramite sistemi di videosorveglianza comportino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare (art. 17 del Codice).

Al riguardo, il citato provvedimento generale prevede che l´obbligo di richiedere la verifica preliminare al Garante sussiste, in particolare, con riferimento ai sistemi di videosorveglianza c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e, eventualmente, registrarli.

In tali ipotesi, l´Autorità ha stabilito che l´utilizzo dei predetti sistemi risulta giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (cfr. punto 3.2.1. del citato provvedimento generale).

Il sistema di videosorveglianza sottoposto all´esame dell´Autorità si compone di tre telecamere: una fissa e due brandeggiabili.

La telecamera fissa, collocata in posizione nadirale a un´altezza di 47 metri, ha un campo visivo limitato alla zona interdetta e perimetrale. In particolare, tale area riguarda la superficie e la colonna d´aria sovrastante la fontana del Nettuno di Bartolomeo Ammannati, il verde di bordura nonché la ringhiera che la circonda. Tale telecamera può rilevare le coordinate degli oggetti in movimento sul piano stradale all´interno dell´area evidenziata.

A seguito di tale rilevazione, il sistema aziona un allarme consistente in "illuminatori ottici e avvisatori acustici" e attiva automaticamente le due telecamere brandeggiabili laterali che ricercano, individuano e, eventualmente, rilevano i percorsi delle persone e degli oggetti presenti all´interno dell´area interdetta.

In tali ipotesi, le immagini rilevate dalle telecamere brandeggiabili laterali vengono registrate automaticamente sul server e conservate per un periodo di 7 giorni.

Tale sistema di videosorveglianza risulta idoneo a rilevare automaticamente, segnalare e registrare comportamenti o eventi anomali, quali possono considerarsi gli accessi non autorizzati alla predetta zona interdetta.

In tale quadro, pertanto, il trattamento dei dati personali che si intende effettuare attraverso il descritto sistema di videosorveglianza risulta correttamente sottoposto alla verifica preliminare dell´Autorità (cfr. punto 3.2.1. del predetto provvedimento generale).

2. Principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza nel trattamento.
Il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento, può trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi, soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (cfr. artt. 4, comma 1, lett. f); 11, comma 1, lett. b); 18, comma 2, del Codice; punto 5 del citato provvedimento generale).

Al riguardo, talune disposizioni legislative hanno attribuito ai comuni specifiche competenze volte a garantire l´incolumità pubblica e la sicurezza urbana per la tutela della quale gli stessi possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico (cfr. art. 54 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; d.m. 5 agosto 2008; art. 6, comma 7, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).

Il Comune di Firenze aveva già istallato, nell´ambito delle proprie funzioni istituzionali, a presidio della predetta fontana, un sistema che svolgeva una normale attività di videosorveglianza, il quale, a differenza di quello in esame, non era dotato di dispositivi atti a rilevare automaticamente eventi o compartimenti anomali, allertare "nell´immediatezza dell´atto (vandalico) il personale di guardia presente a Palazzo Vecchio" e, eventualmente, registrarlo. Detto sistema si era, tuttavia, rivelato inidoneo a prevenire atti vandalici.

Nonostante il controllo effettuato tramite le predette telecamere, il Comune di Firenze ha evidenziato che la fontana del Nettuno è stata, nel corso degli ultimi anni, oggetto di ripetuti atti vandalici, anche causa di ingenti danni al patrimonio pubblico.

Il predetto Comune ha, inoltre, rappresentato che "secondo il corpo di Polizia Municipale la soluzione di un presidio dedicato e permanente sulla Piazza della Signoria non è praticabile".

Per perseguire finalità di sicurezza urbana, il Comune di Firenze (Direzione Servizi Tecnici e Ufficio Città Sicura), anche alla luce delle considerazioni del Corpo di Polizia Municipale, ha, pertanto, prospettato come "indispensabile" l´installazione del predetto sistema di videosorveglianza c.d. intelligente.

Ciò premesso, allo stato degli elementi acquisiti e della documentazione esaminata, valutata l´effettiva e specifica esigenza di tutela del predetto sito monumentale a causa della concreta situazione di rischio derivante dal protrarsi di atti vandalici, nonché l´insufficienza e l´inadeguatezza delle misure di controllo precedentemente assunte, considerato, altresì, l´elevato valore artistico del monumento, si ritiene proporzionato e, quindi, ammissibile il trattamento dei dati personali che il Comune di Firenze intende effettuare per finalità di sicurezza urbana, tramite il predetto sistema di videosorveglianza c.d. intelligente, nei termini sopra descritti.

Ciò premesso, nell´ambito degli adempimenti previsti dal Codice e dal citato provvedimento generale, si richiama l´attenzione del Comune di Firenze sulle:

• prescrizioni relative alle misure minime di sicurezza, con particolare riferimento all´obbligo di adottare specifici accorgimenti tecnici ed organizzativi che consentano al titolare di verificare l´attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (cfr. punto 3.3.1. del citato provvedimento generale; artt. 31-36 del Codice e allegato B al Codice);

• indicazioni in materia di informativa agli interessati, anche in relazione all´obbligo di renderla visibile quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno (art. 13 del Codice; art. 3.1. del citato provvedimento generale).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, preso atto della richiesta di verifica preliminare presentata dal Comune di Firenze, ritiene proporzionato e, quindi, ammissibile il trattamento di dati personali che il medesimo Comune intende effettuare per finalità di sicurezza urbana tramite il sistema di videosorveglianza, nei termini sopra descritti.

Roma, 7 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli