g-docweb-display Portlet

Pubblicazione di dati personali sul forum tematico di un quotidiano on line - 19 maggio 2011 [1821322]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1821322]

Pubblicazione di dati personali sul forum tematico di un quotidiano on line - 19 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 195 del 19 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l´11 aprile 2011, presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti David D´Agostini e Diego D´Agostini, nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualità di editore della testata online www.corriere.it, con il quale la ricorrente con riferimento alla pubblicazione, da parte della resistente, di dati personali che la riguardano (contenuti nel quesito relativo ad una patologia sofferta dall´interessata, dalla medesima rivolto all´"esperto" online nella convinzione "che il messaggio venisse letto solamente dal medico") nel forum di discussione "Sportello Cancro – Oncologi selezionati dalla Fondazione Veronesi rispondono alle domande dei lettori", ha ribadito la richiesta -già avanzata con interpello preventivo- volta a ottenere la cancellazione dei dati in questione dal citato forum, lamentando altresì il rilevante pregiudizio subìto, tenuto conto anche della natura dei dati diffusi; la ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota, anticipata via fax in data 2 maggio 2011, con la quale RCS Quotidiani S.p.A ha: a) rilevato come "il messaggio inviato dalla ricorrente era destinato ad un forum che, notoriamente, consiste in una sorta di comunità virtuale all´interno della quale scrivono utenti (…) con la finalità della pubblicazione e dello scambio di messaggi", e le cui condizioni generali di utilizzo erano state accettate dall´interessata; b) comunicato di aver "nonostante la piena liceità della pubblicazione lamentata (…), provveduto alla cancellazione del messaggio inviato (…)" dalla ricorrente;

VISTA la nota datata 4 maggio 2011, con la quale la ricorrente, nel prendere "atto che il titolare del trattamento ha provveduto a un sufficiente riscontro (…) cancellando il messaggio in questione dal sito www.corriere.it", ha insistito unicamente nella richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che non emergono, alla luce della documentazione in atti, profili di illiceità del trattamento in oggetto;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare del trattamento cancellato i dati relativi alla ricorrente dal sito www.corriere.it, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RCS Quotidiani S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di RCS Quotidiani S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 19 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli