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Provvedimento del 6 dicembre 2011 [1872753]

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[doc. web n. 1872753]

Provvedimento del 6 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 468 del 6 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 30 giugno 2011 alla Provincia KW con la quale XY, dipendente della stessa, dopo aver ricevuto una comunicazione relativa all´avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti poiché "da una ricerca sommaria" (effettuata a seguito di una segnalazione anonima pervenuta al presidente della Provincia) "l´Amministrazione (…) ha potuto constatare che" lo stesso "appare su alcuni siti [internet] di pubblico accesso nei quali mette in vendita il proprio corpo per scopi sessuali" (indicando anche di essere un "HJ"), si è opposto al trattamento dei dati personali in questione, chiedendone la cancellazione e rilevando che gli stessi, in quanto relativi alla propria vita sessuale, non possono essere trattati dall´Amministrazione per il predetto procedimento disciplinare;

VISTO il ricorso pervenuto il 27 luglio 2011 nei confronti della Provincia KW, con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Francesca Lapenna) nel lamentare il mancato riscontro alla predetta istanza, ha ribadito la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati acquisiti dall´Amministrazione resistente, rilevando anche che l´ente non si sarebbe limitato ad acquisire i dati che lo riguardano (tra cui alcune foto dello stesso e informazioni relative alle sue abitudini sessuali) dai siti web indicati nella comunicazione anonima, ma avrebbe utilizzato, sui motori di ricerca, il nome utente relativo al suo account su Skype, rinvenendo così anche il suo profilo sul portale WQ ["il più famoso ed utilizzato social-network GLBT (Gay-Lesbo-Bisexual-Transgender)" dove lo stesso aveva creato "un proprio spazio (…) per potersi relazionare con altre persone, a scopo di amicizia, incontro e relazione", senza lo scopo di "offrire pratiche sessuali a pagamento"] ed acquisendo dallo stesso ulteriori dati che lo riguardano (e, tra essi, l´indicazione della professione svolta dallo stesso); rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota dell´8 novembre 2011 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 22 agosto 2011 con la quale l´ente resistente ha rappresentato di non poter dar corso alla richiesta di cancellazione fino alla conclusione definitiva del procedimento disciplinare in questione e di ritenere lecito il trattamento dei dati relativi alla vita sessuale del dipendente alla luce del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l´Amministrazione provinciale, da ultimo approvato con DCP n. HH; a parere dell´Amministrazione resistente, infatti, non dovrebbe tenersi in considerazione la scheda n. 1 del regolamento relativa alla "Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, Enti, Istituzioni e Aziende collegate" – nella quale "sussiste effettivamente una limitazione del trattamento dei dati relativi alla vita sessuale con riferimento alla sola "rettificazione di attribuzione di sesso" –, ma la scheda n. 7 che individua quali tipi di dati che possono essere trattati, nell´ambito delle finalità di "Gestione del contenzioso – attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell´Amministrazione", anche i dati relativi alla vita sessuale, come si evincerebbe dalla "sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo" contenuta nella medesima scheda n. 7 che specifica che "i dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo a un contenzioso";

VISTA la nota datata 5 settembre 2011 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, rilevando che il richiamo fatto alla scheda n. 7 del regolamento sarebbe improprio tenuto conto che l´Amministrazione trasformerebbe in tal modo il regolamento "in un mezzo per giustificare qualsiasi tipo di trattamento di dati", essendo "evidente, infatti, che ogni procedimento – nessuno escluso – avviato e istruito da una pubblica amministrazione possa potenzialmente dare luogo ad un contenzioso, con un´azione che, a seconda delle circostanze, può essere avviata tanto dall´Ente quanto da un soggetto esterno coinvolto nel procedimento stesso"; secondo parte ricorrente, "la condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione ha consentito alla stessa di ricostruire un profilo del proprio dipendente sia sul piano dei suoi rapporti sociali  che di quelli privati, traducendosi così in una vera e propria indagine sulle opinioni e sulla vita sessuale del lavoratore" in violazione del disposto di cui all´art. 8 della l. 300 del 1970;

VISTA la nota datata 19 ottobre 2011 con la quale il ricorrente ha inviato copia della determinazione con cui l´Amministrazione, all´esito del procedimento disciplinare avviato, lamentando un comportamento del dipendente "lesivo dell´immagine dell´Ente", ha disposto, "ai sensi del combinato disposto dell´art. 3 comma 7, lettera i), dell´art. 3 comma 1 lettere a) e d) del CCNL 11/04/2008 e dell´art. 84 lettera a)" del d.P.R. n. 3/1957,  la sua destituzione;

RILEVATO che, nel caso di specie, l´ente resistente risulta aver raccolto e utilizzato dati personali relativi alla vita sessuale del ricorrente (e, tra essi, in particolare, immagini e informazioni relative alle abitudini sessuali dello stesso) per l´avvio di un procedimento disciplinare che ha condotto alla sua destituzione e che non risulta, dalla documentazione in atti, che gli stessi siano stati utilizzati per far valere o difendere in giudizio un diritto dell´amministrazione resistente;

RILEVATO che "la particolare natura di tali dati, e specialmente quelli appartenenti alla species supersensibili, che investe la parte più intima della persona nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate, che riceve una tutela rafforzata proprio in ragione dei valori costituzionali posti a loro presidio (artt. 2 e 3 Cost.), è oggetto di protezione rafforzata, che si  esplicita nelle garanzie poste anche riguardo al trattamento operato dai soggetti pubblici" e rilevato anche che "non è (…) la pubblicità in sé del dato che ne consente il trattamento (…), ma la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge" (Corte di Cassazione, sentenza n. 14390 dell´8 luglio 2005); considerato che, ai sensi dell´art. 20 del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico, ove non ricorra l´ipotesi prevista dal suo primo comma, può essere effettuato solo in presenza di un´espressa disposizione di legge che specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita e di una norma regolamentare che indichi i tipi di dati sensibili che possono essere trattati e le operazioni eseguibili;

RILEVATO che il trattamento volto all´accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile del dipendente è ricompreso tra quelli effettuati per le finalità, di rilevante interesse pubblico, di gestione di rapporti di lavoro ai sensi dell´art. 112 comma 1, lett. g) del Codice (a differenza del trattamento volto a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria che rientra invece nella differente finalità di interesse pubblico di cui all´art. 71  comma 1, lett. b) del Codice);

RILEVATO che, con riferimento ai trattamenti effettuati per la gestione del rapporto di lavoro di cui al predetto art. 112 del Codice, il "Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l´Amministrazione provinciale" – adottato dall´ente resistente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78/2005 (e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. HH) sulla base dello schema tipo, predisposto dall´Upi-Unione delle Province d´Italia  sul quale il Garante ha espresso parere favorevole – prevede che possano essere trattati dati relativi alla vita sessuale del dipendente "soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso";

RITENUTO che, in considerazione di ciò e impregiudicata la valutazione di ulteriori profili in ordine alla liceità della raccolta dei dati alla luce di altre disposizioni dell´ordinamento (cfr. art. 8 della legge n. 300/1970), non risulta che l´ente resistente fosse legittimato a trattare i dati personali relativi alla vita sessuale del ricorrente per le finalità di gestione del rapporto di lavoro; ritenuto pertanto di dover dichiarare fondato il ricorso e di dover disporre, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, il divieto per l´ente resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, di trattare ulteriormente le informazioni relative alla vita sessuale del ricorrente; ritenuto di dover ordinare all´ente resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità e al ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Provincia KW, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il  dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e dispone, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, il divieto per l´ente resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, di trattare ulteriormente le informazioni relative alla vita sessuale del ricorrente;

b) ordina all´ente resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità e al ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Provincia KW, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 6 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872753
Data
06/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso