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Videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da Ergosud S.p.A. - 12 gennaio 2012 [1875004]

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[doc. web n. 1875004]

Videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da Ergosud S.p.A. - 12 gennaio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 11 del 12 gennaio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Ergosud S.p.A. ai sensi dell´art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visti gli atti d´ufficio;

Esaminata la documentazione acquisita agli atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. L´istanza della società.
In data 21 marzo 2011, la società Ergosud S.p.A., in ossequio a quanto prescritto nel provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, ha presentato una richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice) in vista dell´attivazione di un impianto di videosorveglianza c.d. intelligente, provvisto anche di un sistema di captazione audio, presso la centrale termoelettrica sita nello stabilimento di Scandale (KR).

La società ha evidenziato che la centrale termoelettrica di Scandale,  stante la sua considerevole capacità produttiva, costituisce un sito produttivo di interesse nazionale, contribuendo significativamente al sostentamento della rete elettrica nazionale. Pertanto, ove gli impianti fossero oggetto di azioni delittuose (alcune delle quali, peraltro, già verificatesi nel recente passato, durante la loro costruzione), ne potrebbero derivare gravi danni per il patrimonio della Ergosud S.p.a., con conseguente esposizione a rischio non solo dell´incolumità dei dipendenti, ma anche della regolarità dell´erogazione dell´energia elettrica da parte dell´intera rete nazionale.

Le uniche difese di tipo fisico di cui attualmente si avvale la società per prevenire indebiti accessi all´interno del sito sono costituite da un muro di cinta perimetrale alto circa 3 metri, sormontato da dissuasori in filo spinato, e da alcuni cancelli posti a chiusura degli accessi.

Inoltre, al fine di contribuire alla salvaguardia della sicurezza degli impianti e della continuità del servizio, è stato predisposto anche un servizio di vigilanza, affidato ad una società esterna, che si sostanzia in un´attività di presidio e guardiania effettuata presso la portineria e in un servizio di ronda; infine, si è provveduto ad installare un sistema di controllo degli accessi alla portineria e alla sala centrale, basato sull´utilizzo di password concesse in uso al solo personale autorizzato.

Poiché l´area su cui sorgono gli impianti ha un´estensione di circa 8 ettari ed un perimetro di circa 1.800 metri, la Ergosud S.p.a. ha deciso di installare il sistema di video/audiosorveglianza in questione, volto a rendere un concreto "ausilio al personale di centrale specie nelle ore notturne e nei giorni festivi/fine settimana quando in centrale si trovano ad operare solo 3 persone di Ergosud", costrette ad occuparsi non solo del normale esercizio degli impianti, ma anche del monitoraggio dell´area.

A tal fine, la società, dopo aver riferito di essere stata bersaglio, nel corso del tempo, di vari atti illeciti (danneggiamento di un´autovettura e di un cavo dell´alta tensione destinato a trasmettere l´energia elettrica sulla rete nazionale di distribuzione; danneggiamento di strumenti di lavoro; rottura di sigilli fiscali apposti su un "termoelemento"; furto di personal computer e di arredi), ha anche prodotto copia delle relative denunzie sporte presso le Forze dell´ordine (cfr. nota Ergosud del 23 novembre 2011).

Pertanto, la scelta di dotarsi di un sistema di sorveglianza "intelligente", provvisto anche di un  sistema di captazione audio, andrebbe vista nell´ottica di un miglioramento dei servizi di sicurezza, obiettivo perseguibile attraverso un sistema tecnologico che, affiancandosi alle misure già adottate, in ragione delle sue caratteristiche tecniche sarebbe in grado di "garantire una veloce identificazione di possibili intrusioni dall´esterno da parte di personale non autorizzato".

2. Le modalità di funzionamento del sistema
L´impianto di videosorveglianza installato presso la centrale di Scandale è composto da 25 telecamere del tipo antiproiettile, dotate di tettuccio parasole e provviste di motion detector; ciascuna di esse ha un´apertura angolare di 45° e risulta disposta su appositi pali d´acciaio dislocati lungo il muro di cinta della centrale. Solo nella zona  dell´ingresso principale sono state installate due telecamere di tipo brandeggiabile: la prima, nelle adiacenze del cancello principale d´ingresso, per monitorare l´accesso alla centrale; la seconda, sempre lungo il muro di cinta, per riprendere il parcheggio delle autovetture e l´entrata del refettorio, entrambi collocati all´esterno del muro perimetrale.

La funzione di motion detect, di cui sono provviste tutte le telecamere, sarebbe volta ad attivare, nell´ipotesi in cui venissero rilevati soggetti in movimento, un allarme che abiliterebbe il sistema a registrare venticinque immagini al secondo (anziché, come normalmente stabilito, ogni dieci secondi).

Il meccanismo di rilevamento del movimento si baserebbe sul confronto tra un´immagine di fondo e una serie di frame video registrati nel tempo, effettuato sulla base di specifici algoritmi di calcolo; inoltre, il sistema di motion detect risulterebbe anche in grado di rilevare problemi tecnici o di sabotaggio, come la scomparsa del segnale video o l´occlusione dell´ottica della telecamera (cfr. nota Ergosud del 19/12/2011, pag. 1)

I dati video registrati dal sistema sarebbero archiviati sui supporti di memorizzazione (hard disk) dei videoregistratori digitali e verrebbero conservati per un periodo massimo di una settimana, allo scadere della quale sarebbero automaticamente cancellati per sovrascrittura (cfr. nota Ergosud del 29 giugno 2011, pag. 4).
Il sistema di registrazione delle immagini sarebbe installato in un apposito armadio chiuso a chiave, a sua volta posto nel locale tecnico della portineria, accessibile solo al personale designato (cfr. nota Ergosud del 29 giugno 2011, pag. 4).

Tra le proprietà tecnologiche dell´impianto, inoltre, vi sarebbe quella di essere provvisto anche di un sistema di captazione audio, il quale, secondo quanto riferito dalla società, attraverso l´attivazione di un allarme visivo sul monitor, sarebbe in grado di allertare l´operatore circa l´esistenza di una situazione di potenziale pericolo ad una distanza non superiore ai 5-6 metri dalla telecamera provvista di microfono. Alla captazione dei suoni, però, finalizzata ad aumentare la possibilità per l´utente remoto di ricevere immediatamente informazioni dall´esterno, non seguirebbe alcuna forma di registrazione.

Per quanto riguarda l´informativa, la società ha dichiarato che  procederà ad installare un cartello per ogni telecamera nella parte interna del muro di cinta e in quella esterna, nonché ulteriori cartelli supplementari sia presso gli ingressi dell´impianto (esternamente e internamente), sia presso l´area del refettorio e del parcheggio. Su tutti i cartelli verrebbero indicati le finalità del trattamento e il nominativo del titolare.

La società, inoltre, ha dichiarato di aver predisposto le nomine ad incaricato del trattamento per i dipendenti cui risulta assegnata la funzione di capoturno (6 persone), che avranno accesso alle postazioni di operatore per il controllo del sistema (cfr. nota Ergosud del 19 dicembre 2011, pag. 3).

Infine, la Ergosud S.p.A. ha dichiarato anche di aver predisposto la nomina a responsabile del trattamento dell´impresa di vigilanza, la quale, a sua volta, provvederà a nominare incaricati del trattamento i singoli dipendenti (cfr. nota Ergosud del 19 dicembre 2011, pag. 3).

3. Presupposti di liceità del trattamento.
Il sistema c.d. intelligente che Ergosud S.p.A intende adottare deve essere valutato alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010.

In particolare, secondo tale provvedimento "in linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell´interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi" posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.

In ragione di ciò, si ritiene che, in primo luogo, sia importante tenere conto del fatto che gli impianti sono ubicati in una zona molto isolata e lontana dai centri abitati.

In secondo luogo, va posta in evidenza l´ampiezza dell´area stessa che si estende su una superficie di circa 8 ettari, con un perimetro di circa 1.800 metri.

L´ubicazione e l´estensione dell´impianto sono tali da rendere obiettivamente complesso il suo controllo, anche alla luce del fatto che la località – secondo quanto riferito dalla società – si trova al di fuori delle zone in cui le forze dell´ordine svolgono la consueta attività di pattugliamento. Ciò ha indubbiamente favorito il fatto che il sito, nel corso del tempo, sia stato oggetto di atti vandalici e danneggiamenti, alcuni dei quali particolarmente gravi (vedi, in particolare, il danneggiamento di un cavo ad alta tensione) e oggetto di specifica denunzia presso le forze dell´ordine.

Inoltre, è emerso che l´eventuale manomissione degli impianti potrebbe determinare anche l´interruzione di pubblici servizi di particolare interesse sociale.

Tali obiettive circostanze già permettono di ritenere che il sito in questione sia caratterizzato da peculiarità che giustificano l´adozione di standard di sicurezza di livello superiore alla media.

Circa le specifiche caratteristiche tecniche dell´impianto, è emerso che le immagini raccolte dalle telecamere verrebbero ricevute da due videoregistratori digitali installati nel locale della portineria e, successivamente, attraverso un apposito software, trasmesse a dei monitor ubicati sia presso la stessa portineria, sia presso la sala controllo. Soltanto nel caso in cui il sistema di video analisi rilevasse un movimento non corrispondente all´immagine di fondo si attiverebbe un allarme e la visualizzazione delle immagini, normalmente effettuata in maniera ciclica (ogni 10 secondi), si commuterebbe in fissa, proponendo in primo piano l´area direttamente interessata e rendendo così possibile una veloce individuazione di eventuali atti di sabotaggio o di intrusioni da parte di terzi.

L´accesso ad entrambe le suddette postazioni, da cui risulterebbe possibile vedere le immagini in diretta e accedere alle registrazioni, sarebbe protetto con una "password di accesso" nota al solo personale autorizzato. La durata della conservazione delle immagini sarebbe limitata ad una sola settimana, con successiva loro cancellazione automatica mediante sovrascrittura.

Infine, Ergosud S.p.A. ha dichiarato che, in relazione alle possibili implicazioni inerenti il controllo a distanza dei lavoratori, sarebbe già in fase di definizione uno specifico accordo sindacale previsto dall´art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970 (richiamato dall´art. 114 del Codice).

Ad avviso di questa Autorità, all´esito dell´istruttoria sono emersi elementi che inducono a ritenere che il trattamento delle immagini che verrebbe effettuato attraverso l´impianto di videosorveglianza intelligente sia conforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.

In particolare, l´ubicazione isolata del sito, la sua notevole estensione e la posizione dell´area al di fuori delle zone in cui le forze dell´ordine svolgono la routinaria attività di pattugliamento vale a giustificare l´adozione di un sistema di sicurezza che, consentendo una rilevazione di possibili intrusioni in tempi estremamente brevi, risulti effettivamente in grado di prevenire accessi non autorizzati alla struttura e, quindi, di scongiurare – o, quantomeno, di ridurre significativamente - il rischio di atti vandalici, danneggiamenti o furti di materiali in grado di provocare gravi disservizi.

Invece, con specifico riferimento al connesso sistema di "captazione audio" con cui si intenderebbe implementare il sistema di videosorveglianza intelligente, si deve ritenere che esso, anche a prescindere dai possibili riflessi penali che potrebbero derivare dalla sua attivazione (anche in ragione di quanto previsto dall´art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall´art. 114 del Codice), non sia comunque conforme ai principi posti dall´art. 11 del Codice e, segnatamente, ai principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità.

Al riguardo, si osserva che la potenzialità dell´impianto di rilevare indistintamente suoni fino ad una distanza di 5-6 metri dall´ubicazione di ciascuna telecamera, provvista di microfono, può determinare un´ulteriore e non giustificata riduzione della sfera di riservatezza di chiunque si trovi a transitare in prossimità di un´area già abbondantemente monitorata, per finalità di sicurezza, con un modernissimo sistema di videosorveglianza.

Tale considerazione, peraltro, risulta ancor più pregnante se rapportata ai rilevamenti audio che potrebbero essere effettuati in prossimità degli accessi alla centrale o dell´area del refettorio, che consentirebbero di ascoltare, indipendentemente dalla ricorrenza di una concreta situazione di pericolo, il contenuto delle conversazioni intercorrenti tra i dipendenti della società, alcune delle quali effettuate in momenti di semplice ristoro o di riposo dal turno di lavoro.

A ciò aggiungasi che, nonostante le numerose richieste avanzate dall´ufficio, la società non ha mai effettivamente chiarito come il sistema di captazione audio possa fornire un ulteriore e concreto ausilio "al fine di prevenire falsi allarmi e avere certezza di una presenza/intrusione umana nella zona indicata", soprattutto ove si tenga conto del fatto che detta zona, come detto, è già oggetto di continuo monitoraggio da parte del sistema di videosorveglianza intelligente, a sua volta costantemente visionato dagli operatori in servizio.

Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese (sulla cui veridicità la società ha assunto ogni responsabilità ai sensi dell´art. 168 del Codice) e delle specifiche modalità di funzionamento dell´impianto, volto a tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza dei dipendenti all´interno della centrale, questa Autorità ritiene che la richiesta di verifica preliminare avanzata da Ergosud S.p.A. possa essere accolta, limitatamente alla sola attività di videosorveglianza, a condizione che:

a) Ergosud raggiunga, ai sensi dell´art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970, uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori o, in difetto, ottenga un´autorizzazione da parte della competente Direzione provinciale del lavoro;

b) il trattamento delle immagini si mantenga aderente alle finalità di tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza dei dipendenti e si svolga nel rispetto delle modalità indicate da Ergosud s.p.a. con note del 21 marzo, 29 giugno, 23 novembre e 19 dicembre 2011;

c) le utenze per l´accesso alle immagini siano individualmente assegnate attraverso la preventiva nomina di specifici incaricati del trattamento (cfr. Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, punto 3, all. B) del Codice). 

d) l´impresa di vigilanza esterna sia preventivamente nominata responsabile del trattamento e questa, a sua volta, nomini incaricati del trattamento i  propri dipendenti.

Al contrario, ai sensi dell´art. 11 del Codice, va disattesa la pretesa di fornire l´impianto anche di un sistema di captazione audio, ben potendo la finalità di sicurezza del patrimonio aziendale e l´incolumità dei lavoratori essere garantite attraverso la sola attivazione dell´impianto di videosorveglianza intelligente.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare relativa all´utilizzo del sistema di videosorveglianza c.d. "intelligente" che Ergosud s.p.a. intende adottare, per finalità connesse alla tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza dei lavoratori, presso la centrale termoelettrica sita nello stabilimento di Scandale (KR), prende atto del trattamento dei dati personali oggetto delle dichiarazioni rese, prescrivendo che:

a) Ergosud s.p.a. raggiunga, ai sensi dell´art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970, uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori o, in difetto, ottenga un´autorizzazione da parte della competente Direzione provinciale del lavoro;

b) il trattamento delle immagini si mantenga aderente alle finalità di tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza dei dipendenti e si svolga nel rispetto delle modalità indicate da Ergosud s.p.a. con note del del 21 marzo, 29 giugno, 23 novembre e 19 dicembre 2011;

c) le utenze per l´accesso alle immagini siano individualmente assegnate attraverso la preventiva nomina di specifici incaricati (cfr. – Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, punto 3 all. B) del Codice).

d) l´impresa di vigilanza esterna sia nominata responsabile del trattamento e questa, a sua volta, nomini incaricati del trattamento i  propri dipendenti.

Rigetta la richiesta volta ad implementare il sistema di videosorveglianza intelligente con un sistema di captazione audio, perché contraria all´art. 11 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 gennaio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli