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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Edreams s.r.l. - 21 dicembre 2011 [1880564]

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Vedi anche

- newsletter del 24 giugno 2010

- provvedimento dell´8 aprile 2010

 

[doc. web n. 1880564]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Edreams s.r.l. - 21 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 499 del 21 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo a due verbali di contestazione per violazioni amministrative redatti in data 21 e 26 maggio 2010 nei confronti di Edreams s.r.l., con sede in Milano, via Boscovich n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rispettivamente per violazione degli artt. 23, 130 e 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTA la richiesta di informazioni dell´Ufficio ai sensi dell´art. 157 del Codice datata 17 novembre 2009, prot. n. 25197/65441, con cui la società veniva invitata, entro il termine del 30 novembre 2009, a fornire riscontro in ordine ad una segnalazione circa un´attività di invio di e-mail indesiderate di natura commerciale, specificando le conseguenze, previste dall´art. 164 del medesimo Codice, in caso di inottemperanza alle richiese formulate;

CONSIDERATO che, nonostante la citata richiesta di informazioni risulti ritualmente notificata mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo, l´Ufficio ha accertato che la società non ha fornito riscontro a tale richiesta contravvenendo a quanto disposto dall´art. 157 del Codice;

CONSIDERATO, altresì, che, successivamente, il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione delle richieste di informazioni ex art. 157 del Codice (nn.rr. 1079/U e 1081/U entrambe datate 18 gennaio 2010) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 18 febbraio 2010, dai quali, unitamente a quanto dichiarato dalla società in parola nella nota datata 3 marzo 2010, è stato accertato che Edreams s.r.l., in violazione dell´art. 130 del Codice, ha trattato i dati personali del segnalante (Federico Battistoni) per finalità promozionali nonostante lo stesso, dopo essersi registrato sul sito Internet della società in parola (www.edreams.it), si fosse opposto, in data 7 luglio 2009, al trattamento dei propri dati personali revocando il consenso a suo tempo reso;

CONSIDERATO, inoltre, che nell´ambito di un supplemento istruttorio svolto dall´Ufficio del Garante è stato accertato che, nel form di registrazione al sito www.edreams.it, la società non richiede un espresso consenso, distinto rispetto a quello necessario per finalità di marketing, all´impiego dei dati personali degli utenti per la finalità di profilazione posta in essere dalla medesima, come, tra l´altro, emerge dalla stessa informativa presente nel predetto sito Internet, in violazione di quanto previsto dall´art. 23 del Codice;

TENUTO CONTO del provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010 nei confronti di Edreams s.r.l. le cui motivazioni si intendono qui richiamate;

VISTI i verbali nn.rr. 1396/65441 del 21 gennaio 2010 e 12771/65441 del 26 maggio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società due distinte violazioni amministrative previste rispettivamente dall´art. 164 e dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 157 e  23, informandola della facoltà di effettuare, per entrambe le violazioni, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati rispettivamente 17 marzo 2010 e 8 luglio 2010, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali la società, relativamente alla contestazione n. 1396/65441 del 21 gennaio 2010 per la violazione di cui all´art. 164 del Codice, ha evidenziato, tra l´altro, che "(…) la richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 196/2003, n. 25197/65441 del 17 novembre 2009 (…) veniva in effetti ricevuta dalla nostra società … che purtroppo la raccomandata (…) per un mero errore umano, veniva smistata in maniera errata e rimaneva in giacenza per un riscontro insieme ad altra posta non urgente". Riguardo alla distinta contestazione n. 12771/65441 del 26 maggio 2010 per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, la società, in relazione a quanto accertato circa il trattamento dei dati personali del segnalante nonostante lo stesso, in data 7 luglio 2009, si fosse opposto revocando il consenso a suo tempo reso, ha evidenziato come "In occasione della registrazione il sig. Battistoni manifestava il consenso per il trattamento dei suoi dati personali ed alla attivazione del servizio newsletter di Edreams e l´invio del materiale pubblicitario avveniva pertanto nel pieno rispetto di quanto previsto dall´art. 130 del Codice.". Inoltre, "(…) per semplici motivi di cortesia, la società, quando ha ricevuto la mail del 7 luglio (…) invece di rispondere che non era vero ha educatamente fatto sapere che forse vi erano stati problemi tecnici", tenuto conto, peraltro, che "(…) non è affatto vero che dopo il 7 luglio 2010 il sig. Battistoni avesse ricevuto numerose mail commerciali" atteso che lo stesso "(…) avrebbe ricevuto il 10 e 11 agosto, rispettivamente una mail con la quale si chiedeva l´opinione sul volo che aveva prenotato, ed una newsletter";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Relativamente alla contestazione n. 1396/65441 del 21 gennaio 2010, si osserva che la disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 richiamata dalla società non è applicabile al caso di specie, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione di liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non si sostanzia la condizione per la quale nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320). Riguardo la contestazione n. 12771/65441 del 26 maggio 2010, oltre al fatto che anche per l´illecito in argomento non ricorrono i presupposti per ravvisare l´applicazione della disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, si rileva come la condotta illecita accertata inerisca l´invio, in data 10 e 11 agosto 2009, di e-mail indesiderate, ovvero successivamente alla data (7 luglio 2009) nella quale l´interessato (sig. Federico Battistoni) ha revocato il consenso al trattamento dei propri dati, ciò determinando l´inosservanza di quanto previsto dall´art.130 del Codice. Inoltre, sul punto, si osserva come, in attuazione di quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 689/1981, la sanzione di cui all´art. 162, comma 2 bis sia stata contestata anche in rapporto alla violazione dell´art. 23 del Codice per aver effettuato un trattamento di dati personali  per la finalità di profilazione  senza lo specifico consenso degli interessati, come dettagliatamente specificato nel provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010 che non risulta essere stato impugnato dalla società;

RILEVATO dunque che la società, in qualità di titolare del trattamento, oltre a non aver fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice, ha trattato i dati personali del segnalante inviandogli e-mail promozionali dopo che lo stesso aveva revocato il suo consenso, in violazione di quanto previsto dall´art.130 del Codice e ha trattato i dati personali degli utenti raccolti tramite il sito www.edreams.it per finalità di profilazione senza un consenso espresso in forma libera e specifica degli interessati , ai sensi dell´art 23, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, così come introdotto dal D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009 e nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice, tra le quali quelle di cui gli articoli 23 e 130, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 157 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, con riferimento alla contestazione n. 1396/65441 del 21 gennaio 2010, l´entità del pregiudizio o del pericolo, l´intensità dell´elemento psicologico e la modalità concreta della condotta devono essere considerati alla luce del fatto che la mancata risposta alla richiesta di informazioni del Garante ha determinato un ritardo nell´istruttoria della segnalazione, rendendo necessaria l´esecuzione di un´ispezione della Guardia di finanza con conseguente aggravio dei costi del procedimento; riguardo i medesimi elementi di cui alla  contestazione n. 12771/65441 del 26 maggio 2010, si rileva come la violazione del consenso dell´interessato appare più grave in rapporto all´opposizione al trattamento da questi manifestato; per quanto riguarda, invece,  il distinto aspetto del consenso per la profilazione esso deve essere valutato anche in rapporto al fatto che la violazione ha riguardato la generalità degli interessati che si sono registrati nel sito www.edreams.it;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, va osservato che la società ha ottemperato a quanto disposto dal provvedimento dell´Autorità datato 8 aprile 2010 fornendo, altresì, tutti gli elementi a suo tempo richiesti dalla richiesta di informazioni;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società, oltre alle due contestazioni in argomento, non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, per l´anno 2010, ha dichiarato un consistente valore della produzione e un cospicuo utile di esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare delle sanzioni pecuniarie per la contestazione n. 1396/65441 del 21 gennaio 2010 nella misura di euro 20.000,00 euro (ventimila), mentre per la contestazione n. 12771/65441 del 26 maggio 2010 nella misura di euro 60.000,00 (sessantamila);

VISTO l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni amministrative di cui al Titolo III, Capo I, del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che l´applicazione della predetta sanzione nei confronti di Edreams s.r.l. risulterebbe inefficace, in ragione del valore della produzione e del risultato d´esercizio rilevabili dal bilancio dell´anno 2010;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´aumento previsto dall´art. 164-bis, comma 4, del Codice nella misura, ritenuta congrua, pari a euro 160.000,00 (centosessantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Edreams s.r.l., con sede in Milano, via Boscovich n. 14, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 160.000,00 (centosessantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 162, comma 2 bis e 164 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 160.000,00 (centosessantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice e dell´art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli