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Parere del Garante alla Provincia di Trento sul regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari nell'ambito del sistema educativo di...

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[doc. web n. 1892028]

Parere del Garante alla Provincia di Trento sul regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari nell´ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale - 29 marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 125 del 29 marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento del 10 gennaio 2012 sull´integrazione e aggiornamento della scheda n. 43 del regolamento provinciale per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, denominata "Scuola dell´infanzia, istruzione e formazione provinciale";

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSA:

La Provincia autonoma di Trento, con la nota del 10 gennaio 2012, ha chiesto un parere al Garante sull´integrazione e aggiornamento della scheda n. 43 del Regolamento provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, denominata "Scuola dell´infanzia, istruzione e formazione provinciale", che identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili per le finalità di istruzione, educazione e formazione in ambito prescolare e scolastico e le relative finalità socio assistenziali (artt. 68, 73, commi 1, lett. a) e c) e 2, lett. a) e b), 86, comma 1, lett. c) e 95 del Codice).

Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg., è stato, infatti, adottato il regolamento provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. In ragione delle specifiche competenze attribuite dal legislatore alla Provincia in materia di istruzione e formazione, tale regolamento, previo parere favorevole del Garante (parere del 10 gennaio 2008), è stato in seguito integrato con l´inserimento della citata scheda n. 43, suddivisa in due sezioni denominate "Attività relativa alla gestione diretta delle scuole dell´infanzia provinciali e dei servizi di supporto a tutte le scuole dell´infanzia"(sez. 1) e "Attivazione di servizi di supporto all´attività scolastica a favore degli studenti del sistema educativo provinciale" (sez. 2) (cfr. decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 25 febbraio 2008, n. 6-113/Leg.).

Oltre all´aggiornamento delle due sezioni sopra citate, la riformulazione della scheda n. 43 in esame prevede l´inserimento di una nuova sezione (sez. 3) denominata "Attività propedeutiche all´avvio dell´anno scolastico e attività educativa, didattica, formativa e di valutazione da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali", che, in relazione ai trattamenti effettuati dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, riprende i contenuti delle schede nn. 4 e 5 del d.m. 7 dicembre 2006, n. 305, (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero delle pubblica istruzione in attuazione degli artt. 20 e 21 del d.lg 30 giugno 2003, n. 196), al fine di realizzare una più funzionale autonomia operativa, completando a livello provinciale, anche per il settore dell´istruzione, la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole in ordine all´aggiornamento e integrazione della scheda n. 43, denominata  "Scuola dell´infanzia, istruzione e formazione provinciale", da allegare al regolamento già adottato dalla Provincia autonoma di Trento, con la quale, nell´ambito delle rilevanti finalità di interesse pubblico di cui agli articoli artt. 68, 73, commi 1, lett. a) e c)  e 2, lett. a) e b), 86, comma 1, lett. c) e 95 del Codice, sono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione al trattamento da effettuare nell´ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

Roma, 29 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli