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Divieto della diffusione in servizi giornalistici di immagini lesive della dignità e della riservatezza personali - 5 giugno 2012 [1912974]

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[doc. web n. 1912974]

Divieto della diffusione in servizi giornalistici di immagini lesive della dignità e della riservatezza personali - 5 giugno 2012

Registro dei provvedimenti
n. 179 del 5 giugno 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il reclamo pervenuto in data 10 aprile 2012 da parte dell´avv. Stefano Panconesi, in nome e per conto della signora XY;

VISTE le deduzioni formulate da RTI Gruppo Mediaset S.p.A. il 10 maggio 2012;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni del segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

La signora XY ha presentato un reclamo a questa Autorità, pervenuto il 10 aprile 2012, con il quale ha lamentato una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, nel corso di alcuni servizi giornalistici di telegiornali del gruppo Mediaset, di una immagine che la ritrae al momento dell´arresto, trasmessa in occasione di successivi diversi episodi di maltrattamenti a danno di minori non imputabili alla reclamante. In particolare, secondo il reclamo, tale immagine sarebbe stata trasmessa nel TG5 del 20 marzo 2012 alle ore 13:00 e alle ore 20.00; a Studio Aperto del medesimo giorno alle ore 18:30, nel TG5 del 21 marzo 2012 alle ore 8:00; nonché, il 23 febbraio 2012, durante il TG5 delle 13.

La reclamante ha precisato che l´immagine si riferiva all´arresto avvenuto nel dicembre 2009 con l´imputazione di maltrattamenti a danno di minori all´interno dell´asilo "KW" di JH e che fu, allora, ripetutamente trasmessa da molte trasmissioni televisive a livello nazionale.

A distanza di due anni, il 28 aprile 2011, la signora XY aveva presentato al Garante una segnalazione lamentando la diffusione, nel corso della trasmissione "Mattino Cinque", andata in onda su Canale 5 il 25 marzo 2011, di immagini riguardanti il suo arresto a corredo di un altro episodio di maltrattamenti a danno di minori avvenuto in un diverso asilo.

A seguito della suddetta segnalazione, il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche di questa Autorità, con lettera del 19 gennaio 2012, aveva invitato RTI Gruppo Mediaset a non diffondere più tale immagine, non ritenendola essenziale in relazione "alle finalità informative del servizio".

In replica alla richiesta di elementi del 10 aprile 2012 formulata in seguito al reclamo presentato nella medesima data, RTI Gruppo Mediaset S.p.A. ha evidenziato, con deduzioni del 10 maggio, che il Garante, nella precedente istruttoria, aveva ritenuto conforme al requisito della essenzialità dell´informazione la spendita del nome della protagonista del fatto e ha sostenuto che tale requisito sussista anche per l´immagine della protagonista in quanto "l´interesse pubblico alla conoscenza del fatto riguarda anche la collegata identità dei protagonisti e la loro immagine, perché tali dati costituiscono non altro che elementi del fatto e non dettagli informativi inessenziali o incongrui".

Detta società ha precisato, infine, che l´immagine è stata riproposta solo in tre dei servizi menzionati nel reclamo: nel corso del TG 5 delle ore 13,00 e delle ore 20,00 trasmessi il 20 marzo 2012 e del TG 5 del 21 marzo 2012, edizione delle ore 8,00.

OSSERVA

Il trattamento dei dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito "Codice") prevista per l´attività giornalistica e altre manifestazioni del pensiero (artt. 136 e ss. del Codice) e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, allegato A1 al Codice. Essa, in particolare, permette al giornalista di raccogliere e diffondere dati personali, anche senza il consenso dell´interessato, ma sul presupposto dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (cfr. artt. 5 e 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica).

Al riguardo se è vero che il Garante ha più volte affermato che i dati relativi a persone sottoposte a indagini di regola possono essere pubblicati, fatti salvi i divieti di diffusione ricavabili dalle disposizioni dell´ordinamento processuale penale vigente in relazione all´attività di indagine (artt. 114 e 329 c.p.p.), nel reclamo in esame si contesta la diffusione della immagine della signora XY in un momento particolare quale quello che la ritrae al momento dell´arresto nell´ambito di fatti di cronaca diversi da quelli nei quali è imputata la stessa.

In un servizio televisivo volto a riferire della vicenda relativa ai maltrattamenti avvenuti nell´asilo KW di JH, l´immagine della signora XY potrebbe essere legittimamente utilizzata in quanto il riferimento ad essa potrebbe risultare coerente con le finalità informative del servizio. Considerazioni diverse devono, invece, essere svolte nel caso in esame. I servizi televisivi nei quali sono state diffuse dette immagini, infatti, erano volti a dare notizia di un altro episodio di maltrattamenti a danno di minori: in tali casi, l´uso di tale immagine della signora XY non può ritenersi essenziale rispetto alla finalità informativa del diverso episodio. Tali servizi avrebbero potuto documentare ugualmente i fatti accaduti, omettendo la diffusione di tale particolare immagine.

Pertanto il Garante rileva la illiceità del trattamento in esame, in quanto la ripetuta diffusione dell´immagine della signora XY al momento dell´arresto lede la riservatezza e la dignità della medesima, senza che sia rinvenibile alcun rilevante e attuale interesse pubblico alla diffusione di tale immagine (cfr. art. 8 del codice di deontologia sopra cit.).

Sulla base delle suesposte considerazioni si deve quindi concludere che la diffusione dell´ immagine della signora XY sia avvenuta in contrasto con la vigente normativa.

Il Garante, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), vieta a RTI Gruppo Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di diffondere ulteriormente, anche tramite il sito Internet della predetta Società, l´immagine della signora XY che la ritrae al momento dell´arresto in servizi giornalistici diversi da quello che la riguarda direttamente. Ciò, tenendo presente che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), nei confronti di Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di diffondere ulteriormente anche tramite il sito Internet della predetta Società, l´immagine della signora XY che la ritrae al momento dell´arresto in servizi giornalistici diversi da quello che la riguarda direttamente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli