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Provvedimento del 5 giugno 2012 [1915210]

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[doc. web n. 1915210]

Provvedimento del 5 giugno 2012

Registro dei provvedimenti
n. 175 del 5 giugno 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Pier Luigi Maria Lucatuorto a Mediazione Civile S.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale tramite e.mail al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è, altresì, opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso, pervenuto l´11 marzo 2012, proposto nei confronti di Mediazione Civile S.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 24 aprile 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 31 marzo 2012 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha comunicato di aver cancellato i dati in questione che aveva tratto dall´albo degli avvocati di Bologna in cui il ricorrente risulta iscritto;

VISTA la nota datata 1 aprile 2012 con la quale il ricorrente ha lamentato la parzialità del riscontro fornito in relazione, tra l´altro, alle richieste di conoscere le finalità, le modalità del trattamento, gli estremi identificativi dell´eventuale responsabile del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; il ricorrente ha, altresì, ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

VISTA l´email inviata il 16 maggio 2012, con cui la resistente ha fornito ulteriori elementi di valutazione, riscontrando le richieste ribadite dal ricorrente;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 130 del Codice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) è necessario il consenso preventivo degli interessati anche per l´invio di una sola comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´inoltro di informazioni promozionali;

RILEVATO che la resistente, seppure solo nel corso del procedimento, ha provveduto a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, confermando in particolare di aver cancellato i dati personali che lo riguardano;

RITENUTO, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Mediazione Civile S.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Mediazione Civile S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1915210
Data
05/06/12

Tipologie

Decisione su ricorso