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Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica in tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - 17 gennaio 2013 [2298861]

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[doc. web n. 2298861]

Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica in tema di disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - 17 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 12 del 17 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della salute;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero della salute ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica volto a integrare l´articolo 49 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Il predetto testo unico si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all´Unione europea e agli apolidi (indicati come stranieri), nonché  a persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi quando altre disposizioni di legge si riferiscono alle predette categorie (articolo 1 del testo unico).

L´articolo 49 del regolamento di attuazione prevede il riconoscimento dei titoli abilitanti all´esercizio delle professioni conseguiti in un Paese extra-UE; in particolare, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (e non) in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti possono domandare il riconoscimento del "titolo extracomunitario" abilitante all´esercizio della professione in Italia (commi 1 e 1-bis).

RILEVATO

Lo schema di decreto in esame prevede l´inserimento di quattro commi successivi al comma 2 dell´articolo 49 del d.P.R. n. 394/1999.

In particolare, si stabilisce che i cittadini extracomunitari in possesso del "titolo extracomunitario" di medico, iscritti a corsi di formazione o aggiornamento sulla base di accordi tra lo Stato italiano e il Paese d´origine, possono essere temporaneamente autorizzati allo svolgimento dell´attività professionale in Italia con decreto del Ministero della salute (comma 2-bis).

Premesso che la ratio della disposizione in questione è diretta a non limitare la capacità attrattiva dell´Italia per professionisti di altri Paesi, sono tuttavia predisposte alcune garanzie a tutela del diritto alla salute dei pazienti.

Ai fini dell´autorizzazione all´esercizio della professione in Italia, infatti, sono necessari specifici requisiti di professionalità: l´autorizzazione non può avere durata superiore a due anni; è vietato l´esercizio dell´attività medica al di fuori delle attività dei corsi di formazione o aggiornamento e al di fuori della struttura sede del corso. A quest´ultimo proposito, i corsi  si svolgono esclusivamente presso "Università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e Aziende ospedaliere" (comma 2-ter). Inoltre, le attività mediche devono essere svolte "esclusivamente sotto la costante supervisione di un tutor, regolarmente abilitato all´esercizio della professione di medico, nonché dipendente della struttura sede di svolgimento del corso".

Infine, è affidata al competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente la tenuta di un elenco nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati; a tal fine, la struttura sede del corso deve trasmettere all´Ordine l´elenco nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati (comma 2-quater).

RITENUTO

Risulta d´interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali la disposizione in base alla quale la struttura sede del corso deve trasmettere all´Ordine competente dei medici chirurghi e degli odontoiatri l´elenco nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati, al fine dell´iscrizione in apposito elenco (comma 2-quater).

Si tratta di un flusso di informazioni che rappresenta una "comunicazione" di dati personali alla stregua del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 4, comma 1, lett. l), del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), come tale consentita quando è effettuata in adempimento di una norma di legge o di regolamento (cfr. artt. 19, comma 2, e 24, comma 1, lett. a), del Codice).

Lo schema di regolamento non presenta, dunque, criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazione all´articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Roma, 17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia