g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Studio Immobiliare Conca D'Oro s.r.l.- 13 dicembre 2012 [2313274]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2313274]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Studio Immobiliare Conca D´Oro s.r.l.- 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 409 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito della segnalazione della sig.a Maria Teresa Zampano, pervenuta in data 26 gennaio 2010, con la quale è stata lamentata la ricezione di comunicazioni telefoniche promozionali indesiderate da parte di Studio Immobiliare Conca D´Oro s.r.l. (di seguito la "società"), C.F.: 09331201005, con sede in Roma, via Zoe Fontana n. 220, in persona del legale rappresentante pro-tempore,, l´Ufficio, con nota n. 8568/67410 del 14 aprile 2010 e con richiesta di informazioni n. 11670/67410 del 14 maggio 2010 ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha richiesto chiarimenti alla predetta società che, riscontrandoli con le note datate 3 e 28 maggio 2010, ha consentito di accertare di aver effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un trattamento di dati personali finalizzato all´esecuzione di telefonate promozionali, senza rendere la prevista informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza aver acquisito il consenso previsto dall´articolo 23 del Codice stesso;

VISTO il verbale n. 16370/67410 del 14 luglio 2010 con cui sono state contestate alla società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, i cui minimi edittali sono state ridotti a due quinti ricorrendo i presupposti di cui all´art. 164 bis, comma 1, in relazione agli artt. 13 e 23 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione per violazione amministrativa e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società, nel richiamare la disciplina di cui al provvedimento del Garante datato 15 luglio 2004, ha affermato che "(…) non può ravvisarsi alcuna violazione dell´art. 13 del Codice della Privacy da parte della Società studio immobiliare Conca D´Oro s.r.l. posto che non vi è prova alcuna che la medesima società non abbia fornito alla segnalante l´informativa di cui al citato articolo né, a fortiori, può riscontrarsi alcuna violazione dell´art. 23 del Codice della Privacy posto che, così come stabilito dall´art. 24 del Codice, il consenso non è richiesto … quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque  …" ed i dati della segnalante non solo erano e sono conoscibili da chiunque, ma sono addirittura contrassegnati dal simbolo della cornetta telefonica (nel caso di specie i dati sono stati tratti dal sito web www.pronto.it), abilitante di per sé a consentire e, dunque, autorizzare, telefonate di tipo commerciale e/o promozionale". Inoltre, ha rilevato la nullità della contestazione a fronte della lesione del diritto di difesa che si sostanzia nella carenza di motivazione dell´atto;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 16 aprile 2012 nel quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate. Al trasgressore non è applicabile la disciplina di cui al provvedimento del Garante datato 15 luglio 2004 atteso che dagli elementi forniti nel corso dell´istruttoria non risulta adeguatamente documentata la provenienza dei dati della segnalante. Sul punto, infatti, si osserva come l´Autorità abbia già effettuato un´articolata attività di controllo afferente alla diffusione di dati personali tramite il sito Internet www.pronto.it, nell´ambito della quale è già stato accertato che non è legittimo formare un elenco telefonico con dati che non siano tratti dalla base di dati unica (d.b.u.) (provvedimento del Garante n. 136 del 7 aprile 2011, in www.gpdp.it doc. web n.1810351). Quindi, la sola asserzione che il numero di telefono è stato tratto dal sito www.pronto.it accompagnato dall´indicazione della cornetta non qualifica la legittima provenienza di tale dato dal d.b.u. la cui disciplina è scandita nel provvedimento del Garante menzionato. Peraltro, risulta accertato in atti (nota del Dipartimento comunicazioni e reti telematiche datata 22 giugno 2010 citata nella contestazione in argomento), ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, che la segnalante non è presente nell´elenco pagine bianche sicuramente riconducibile al d.b.u., ad ulteriore conferma del fatto che, quello reso disponibile on line da www.pronto.it, non è un data base da cui possano essere attinti dati personali per i quali sia lecito non acquisire il consenso al trattamento ai sensi dell´art. 23 del Codice. Risulta inconferente anche il richiamo alla disciplina dell´art. 24 del Codice, considerato che, sempre ferma restando l´inapplicabilità del provvedimento del 15 luglio 2004, l´attività di telemarketing posta in essere dalla società si pone al di fuori dei limiti e delle modalità cui fa riferimento lo stesso art. 24. L´inapplicabilità del provvedimento del Garante datato 15 luglio 2004 produce effetti anche riguardo all´obbligo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, atteso che tale obbligo deve essere comunque assolto secondo le modalità previste dal citato art. 13. Da quanto detto, oltre a discendere che nel caso di specie non può essere ravvisato alcun difetto di motivazione nella citata contestazione, deriva l´impossibilità di ravvisare gli elementi essenziali dell´errore scusabile disciplinati dall´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) attraverso chiamate promozionali, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´articolo 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, altresì, che, così come rilevato nel verbale di contestazione, ricorrono gli elementi che consentono di configurare uno dei casi di minore gravità previsti dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale l´importo di entrambe le sanzioni  può essere ridotto in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare delle sanzioni pecuniarie:

- con riferimento alla violazione di cui all´art. 161, per effetto dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice, deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

- con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, per effetto dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice,  deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Studio Immobiliare Conca D´Oro s.r.l. C.F.: 09331201005, con sede in Roma, via Zoe Fontana n. 220, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL  SEGRETARIO GENERALE
Busia