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Pubblicazione nel sito web istituzionale di un Comune di documenti contenenti dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute - 14 marzo 2013 [2388972]

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[doc. web n. 2388972]

Pubblicazione nel sito web istituzionale di un Comune di documenti contenenti dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute - 14 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 120 del 14 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la comunicazione in atti presentata dalla Guardia di finanza della Tenenza di Gioia del Colle con la quale è stata segnalata la pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune di Acate (RG) dell´ordinanza del sindaco XX del YY avente a oggetto la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio e contenente "dati sensibili idonei ad identificare la persona interessata e rivelare lo stato di salute di essa, consentendone l´accessibilità indistintamente a qualsiasi utente durante la navigazione nella rete web";

RILEVATO, da un accertamento preliminare effettuato dall´Ufficio in data 1 marzo 2013, che sul sito web istituzionale del predetto comune (http://www.comune.acate.rg.it/home/), al link situato nella homepage denominato QQ, è possibile consultare l´archivio degli atti dell´ente dall´anno 2009 all´anno 2012;

RILEVATO, nel medesimo accertamento preliminare, che nell´area relativa all´anno 2012 (http://www.comune.acate.rg.it/...), nella sezione dedicata alle ordinanze sindacali è visibile e liberamente scaricabile l´ordinanza del sindaco XX del YY al seguente url segnalato dalla Guardia di finanza:
http://www.comune.acate.rg.it/.... nonché all´url:
https://docs.google.com/....;

PRESO ATTO che con la predetta ordinanza è stato ordinato il ricovero per la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio del soggetto interessato, con indicazione in chiaro oltre che dei dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita) e di residenza, anche della patologia dallo stesso sofferta;

CONSIDERATO che per dato personale si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice);

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m, del Codice);

PRESO ATTO che la pubblicazione dell´ordinanza del sindaco XX del YY – recante in chiaro i dati identificativi dell´interessato e la relativa condizione di salute – ha causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice);

CONSIDERATO che l´art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" (cfr., in tal senso, anche l´art. 65, comma 5, e l´art. 68, comma 3, del Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. i provvedimenti del Garante 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639).

RICHIAMATE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento del 2 marzo 2011 n. 88 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 e disponibile sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203) in cui è stato precisato che in "relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice)" (cfr. par. 2.1.);

RILEVATA, pertanto, l´illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Acate in relazione all´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RITENUTO necessario, in ragione dell´illiceità del trattamento effettuato, vietare al Comune di Acate, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet – sia attraverso la pubblicazione nell´archivio degli atti dell´ente che in qualsiasi altra parte del sito web istituzionale – dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato contenuti nell´ordinanza del sindaco XX del YY avente a oggetto la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, nonché in tutti gli altri atti aventi analogo oggetto pubblicati alla data di ricezione del presente provvedimento;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta indispensabile adottare idonei accorgimenti nella predisposizione degli atti del sindaco che ordinano il ricovero per la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato;

CONSIDERATO, in merito, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d´ufficio, "le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti";

RITENUTO necessario prescrivere al Comune di Acate, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 delle Linee guida);

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al Comune di Acate la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n. 207;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l´illiceità del trattamento dei dati effettuato dal Comune di Acate nei termini indicati in premessa:

1. vieta al Comune di Acate, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet – sia attraverso la pubblicazione nell´archivio degli atti dell´ente che in qualsiasi altra parte del sito web istituzionale – dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato contenuti nell´ordinanza del sindaco XX del YY avente a oggetto la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, nonché in tutti gli altri atti aventi analogo oggetto pubblicati alla data di ricezione del presente provvedimento;

2. prescrive al Comune di Acate, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 delle Linee guida);

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia