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Provvedimento del 24 aprile 2013 [2547890]

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[doc. web n. 2547890]

Provvedimento del 24 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 224 del 24 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 25 febbraio 2013, proposto nei confronti di Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A., con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line del quotidiano "La Nuova Sardegna" - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di un articolo che sarebbe stato pubblicato il KK (recante il titolo "Condannato in appello il notaio XY") che riportava appunto la notizia della sentenza di condanna in appello (che riformava la sentenza di assoluzione del giudice di primo grado), ha chiesto - non avendo ottenuto dall´editore alcun riscontro - la "deindicizzazione" di tale articolo attraverso l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali che lo riguardano ivi contenuti siano rinvenibili attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito internet della citata testata giornalistica; ciò in quanto la notizia, per quanto "esatta" al momento della sua diffusione, non risulta aggiornata alla luce dei successivi sviluppi processuali della vicenda ovvero della pronuncia della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di appello con rinvio ad altra Corte che ha successivamente confermato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado (decisione ormai irrevocabile come da documentazione in atti);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 febbraio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 25 marzo 2013 con la quale l´editore resistente, nel precisare di non aver potuto fornire tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente a causa di un errore nell´indicazione della data di pubblicazione dell´articolo oggetto del presente ricorso (KK anziché WW), ha sostenuto la liceità del trattamento dei dati in questione, affermando che lo stesso è stato effettuato dapprima "nell´esercizio del diritto di cronaca e con riferimento ad un fatto per il quale era ravvisabile senz´altro un interesse pubblico alla conoscenza della notizia" e successivamente - con l´inserimento nell´archivio on-line del quotidiano - "non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet"; visto che l´editore resistente ha inoltre precisato che "la particolarità della "fonte -Archivio storico", ossia la collezione dei numeri del Quotidiano già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratti di una vicenda passata"; visto tuttavia che l´editore, nella medesima nota, ha peraltro affermato che, "al fine di contemperare i diritti della persona con la libertà di manifestazione del pensiero (…) ha provveduto a disabilitare l´accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori attraverso la compilazione del file "Robots.Txt", anche "associando l´uso dei "Robots Meta Tag, prevedendo così una operatività combinata dei due strumenti";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 aprile 2013 con la quale il ricorrente ha dichiarato di essere pienamente soddisfatto del riscontro ottenuto in quanto l´articolo in questione "non compare più sui motori di ricerca internet";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´editore resistente aderito alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia