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Diffusione di dati personali relativi ai partecipanti ad un concorso su un sito web istituzionale - 6 giugno 2013 [2554965]

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[doc. web n. 2554965]

Diffusione di dati personali relativi ai partecipanti ad un concorso su un sito web istituzionale - 6 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 277 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione presentata il 12 maggio 2013 da XY con la quale è stata lamentata la pubblicazione di dati personali relativi al segnalante in siti web agevolmente raggiungibili mediante i comuni motori di ricerca;

RILEVATO, da un accertamento preliminare effettuato dall´Ufficio in data 15 maggio 2013, che sui siti web istituzionali di dell´Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET), segnatamente agli indirizzi web http://www.toscanapromozione.it e http://www.apet.toscana.it, sono risultati visibili e liberamente scaricabili i seguenti documenti acquisiti agli atti agli url di seguito indicati, recanti tra i nominativi oggetto di diffusione anche quello del segnalante:

a.  "elenco ammessi alla prova scritta e diario delle prove - concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di categoria b profilo professionale b3 "collaboratore gestionale per i servizi generali" con mansioni "tecnico-professionali" riservato ai disabili - art. 1 l.68/99", alla pagina http://www.toscanapromozione.it/...;

b. "elenco ammessi all´esame orale e diario della prova - concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di categoria b profilo professionale b3 "collaboratore gestionale per i servizi generali" con mansioni "tecnico-professionali" riservato ai disabili - art. 1 l.68/99", all´indirizzo http://www.apet.toscana.it/...;

VISTO che dal medesimo accertamento preliminare è stato altresì verificato che il nominativo del segnalante nonché quello dei restanti interessati (pure menzionati negli elenchi sopra riportati) sono immediatamente visibili in rete tramite l´inserimento delle rispettive generalità nei più diffusi motori di ricerca generalisti;

CONSIDERATO che per dato personale si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice);

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m), del Codice);

PRESO ATTO che la pubblicazione delle menzionate graduatorie, peraltro risalenti al 2010 – recanti in chiaro i dati identificativi degli interessati nell´ambito di un concorso pubblico "riservato ai disabili - art. 1 l. 68/99" –, agevolata dalla immediata reperibilità nel web nominativi dei destinatari mediante i più diffusi motori di ricerca, ha causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice), in ragione dell´espresso riferimento allo status di disabile degli interessati nonché dell´espresso richiamo (nel medesimo contesto) alla legge n. 68/1999, normativa concernente le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

CONSIDERATO che l´art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" (cfr., in tal senso, anche l´art. 65, comma 5, e l´art. 68, comma 3, del Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. i provvedimenti del Garante, disponibili sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it, 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639);

RICHIAMATE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento del 2 marzo 2011 n. 88 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011, e doc. web n. 1793203) in cui è stato precisato che in relazione "alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice)" (par. 2.1.);

RILEVATA, pertanto, l´illiceità del trattamento effettuato dall´APET in relazione all´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RITENUTO necessario, in ragione dell´illiceità del trattamento effettuato, vietare ad APET, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati contenuti nei menzionati elenchi;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta indispensabile adottare idonei accorgimenti nella pubblicazione di dette graduatorie, con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato;

CONSIDERATO, in merito, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d´ufficio, "le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti";

RITENUTO necessario prescrivere ad APET, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 delle Linee guida);

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n. 207;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

nei confronti dell´Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET), rilevata l´illiceità del trattamento dei dati effettuato da nei termini indicati in premessa:

1. vieta, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati contenuti nelle graduatorie menzionate nel presente provvedimento;

2. prescrive, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 delle Linee guida).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia