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Ordinanza di ingiunzione nei confonti di Giallooro s.r.l - 9 gennaio 2014 [2896420]

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[doc. web n. 2896420]

Ordinanza di ingiunzione nei confonti di Giallooro s.r.l - 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 5 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo di Firenze, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 28377/53969 del 20 dicembre 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 7 marzo 2012 nei confronti di Giallooro s.r.l., con sede legale in Firenze, viale Giannotti n. 10/R, P.I. 06010050489, dai quali è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome ed indirizzo e-mail) tramite un form denominato "Contatti" presente sul sito internet www.gialloorofirenze.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 1 del 7 marzo 2012 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´omessa informativa, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Comando ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 6 aprile 2012, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società ha rilevato che "il sito web è stato costruito ed implementato dalla ditta Dot. Media di Firenze (…); tale ditta creatore e gestore del sito web in parola ha fatto pervenire (…) le sue controdeduzioni in merito al verbale di contestazione (…)", secondo cui i campi presenti sul form non erano obbligatori ai fini dell´invio di messaggi alla società, ove, tra l´altro, non era richiesto nemmeno indicare il cognome "cosicchè viene meno la definizione di dato personale fornita dal Garante della privacy";

LETTO il verbale di audizione svoltosi in data 21 gennaio 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha sottolineato come tramite il form non venisse effettuata alcuna raccolta di dati personali, in quanto gli unici campi utili alla società per fornire risposta alle richieste degli utenti erano l´indirizzo e-mail e il testo del messaggio. In ogni caso, già al momento dell´accertamento ispettivo, la società ha provveduto ad inserire il testo dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice, pur non considerandola necessaria;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione della violazione amministrativa. Occorre, preliminarmente, precisare che il form oggetto della contestazione permette l´inserimento di dati personali, quali il nome e l´indirizzo e-mail degli utenti. Considerato che l´art. 4, comma 1, lett. b) del Codice definisce quale "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" fa sì che il trattamento effettuato dalla parte debba essere sottoposto all´obbligo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Infine, la circostanza che la costruzione del sito internet sia stata affidata a terzi (nel caso di specie la Dot. Media) non fa venir meno la responsabilità della parte, posto che la stessa, in quanto titolare del trattamento, è tenuta ad adempiere all´obbligo d´informare previamente gli interessati degli elementi espressamente elencati nell´art. 13 del Codice ovvero a verificare la correttezza degli adempimenti affidati a terzi;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un form di raccolta dati senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per la violazione di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Giallooro s.r.l., con sede legale in Firenze, viale Giannotti n. 10/R, P.I. 06010050489, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia