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Provvedimento del 21 novembre 2013 [2914227]

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[doc. web n. 2914227]

Provvedimento del 21 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 516 del 21 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 3 luglio 2013 dal sig. XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Isnardi e Marco Sgroi, con il quale l´interessato, con riferimento ai dati personali che lo riguardano contenuti nel testo di un´interrogazione scritta presentata nel corso della XI legislatura dall´on. Gambale – documento attualmente ancora disponibile sul sito internet della Camera dei Deputati e reperibile anche tramite i più comuni motori di ricerca esterni allo stesso – ha chiesto che il Garante disponga la cancellazione/rimozione dall´archivio della Camera di tali informazioni o, in subordine, imponga l´aggiornamento e l´integrazione delle informazioni contenute, prescrivendo in ogni caso al titolare del trattamento di adottare le misure tecnologicamente necessarie al fine di rendere effettivamente inaccessibili le informazioni contenute dai motori di ricerca esterni al sito della Camera. Ciò, tenendo conto che la successiva evoluzione dei fatti e delle vicende giudiziarie ha reso inattuali e incomplete le informazioni tuttora riportate sul sito della Camera dei Deputati (peraltro imprecise fin dallo loro originaria formulazione), determinando effetti gravemente lesivi sull´immagine e la vita personale e professionale dell´interessato (noto finanziere operante a livello internazionale) dal momento che la lettura delle informazioni in questione, facilmente accessibili tramite motore di ricerca, fornisce una rappresentazione erronea e gravemente parziale del ricorrente, peraltro riferita a episodi ormai molto lontani nel tempo; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della Camera dei Deputati le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato la Camera dei Deputati a fornire un riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 9 ottobre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le memorie del 25 luglio e del 28 agosto 2013 con le quali la Camera dei Deputati ha sostenuto l´inammissibilità del ricorso dal momento che "la normativa sui dati personali (…) non trova applicazione nell´ordinamento della Camera, in relazione ad atti che costituiscono esercizio delle funzioni parlamentari, quali certamente sono le interrogazioni". Ciò, in quanto la particolare autonomia di cui godono le Camere nel nostro sistema costituzionale, ai sensi dell´art. 64 della Costituzione, impone che "le normative esterne alla Camera e al Senato, per essere vigenti nell´ordinamento interno, necessitino di un´espressa disciplina di recepimento", come è avvenuto, ad esempio, proprio per l´ambito della protezione dei dati con riferimento ai trattamenti finalizzati allo svolgimento dell´attività amministrativa della Camera (disciplinati con deliberazione del 26 ottobre 2004) ma con espressa esclusione dei trattamenti "effettuati in relazione all´esercizio delle funzioni parlamentari (…)". Ad avviso della Camera, il ricorso sarebbe peraltro infondato in quanto "la richiesta di cancellare, rimuovere o modificare la citata interrogazione (…) contrasta (…) con il principio di pubblicità del lavori parlamentari di cui all´art. 64" da cui discende anche il principio dell´intangibilità degli atti parlamentari (che è coessenziale alla loro pubblicità). Le decisioni circa l´esistenza e il funzionamento delle forme di pubblicità (fra cui quella a mezzo della rete internet è oggi la più rilevante) sono demandate agli organi della Camera nell´esercizio del potere di autonomia regolamentare, anch´esso previsto dall´art. 64 della Costituzione. "È evidente pertanto che un eventuale sindacato sulle forme e sui contenuti di questa pubblicità finirebbe per frustrare sia il principio di pubblicità dei lavori parlamentari (…) sia anche l´autonomia costituzionalmente riconosciuta ai regolamenti parlamentari (…)"; visto che la Camera dei Deputati ha anche citato alcune pronunce giurisprudenziali che, in rapporto a fattispecie analoghe, avrebbero suffragato l´orientamento espresso sulla fattispecie in esame;

VISTA la memoria datata 11 settembre 2013 e il verbale dell´audizione svoltasi il 16 settembre 2013 nei quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, contestando in particolare che il trattamento di dati in questione si svolga ancora nell´ambito dell´esercizio delle funzioni parlamentari; ciò, considerando che le informazioni sono custodite in una banca dati che ha, ora, evidentemente solo una valenza di ricostruzione storica che pertanto legittima "la pretesa del singolo che il trattamento avvenga con modalità volte a prevenire violazioni incontrollate dei suoi diritti e della sua personalità";

VISTA la comunicazione pervenuta via e.mail il 15 novembre 2013 con la quale il responsabile del Servizio avvocatura della Camera dei Deputati ha precisato che in data 1° ottobre 2013 l´Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati ha adottato una deliberazione avente ad oggetto Procedura in ordine a richieste concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari, che prevede tra l´altro l´istituzione di un gruppo di lavoro del medesimo Ufficio di Presidenza "incaricato di svolgere l´esame istruttorio delle istanze pervenute alla Camera dei Deputati in tema di diritto all´oblio, tra le quali figura anche l´istanza proposta dal dott. XY". Il citato gruppo di lavoro, di cui era previsto un incontro il 19 novembre 2013, sulla base dell´istruttoria svolta al suo interno, relazionerà all´Ufficio di Presidenza, chiamato a deliberare infine in ordine ad ogni singola istanza;

RILEVATO, anzitutto, che a ciascuno deve essere riconosciuto il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (cfr. art. 1 del Codice e art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea, nonché l´art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell´uomo) e che, alla luce di tale diritto, appare meritevole di considerazione l´aspettativa di tutela manifestata dal ricorrente nei confronti di un trattamento di dati personali che lo riguardano che, per le modalità in cui è svolto, lo stesso ritiene lesivo della propria immagine e del proprio onore;

RILEVATO al riguardo che, come è stato più volte messo in luce da questa Autorità, non può negarsi che la diffusione di dati personali effettuata attraverso la rete Internet, sebbene lecitamente effettuata, possa, in determinati casi, comportare un sacrificio sproporzionato per i diritti e le libertà degli interessati; ciò specie laddove la rete riproponga, anche a distanza di anni, informazioni personali non aggiornate e relative a vicende risalenti nel tempo che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i più comuni motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali;

RILEVATO che, per questa ragione, il Garante ha già individuato alcune modalità che i titolari del trattamento (specialmente quelli operanti nel settore editoriale) che effettuino lecitamente una diffusione di dati personali di terzi sulla rete Internet possono adottare, al manifestarsi di legittime opposizioni, per evitare che, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito internet in cui le informazioni medesime sono pubblicate, le stesse possano essere costantemente rinvenute e restino così perennemente associate agli interessati medesimi;

RILEVATO, tuttavia, che nel caso di specie, il trattamento di dati personali relativi al ricorrente oggetto dell´odierno ricorso risulta essere effettuato dalla Camera dei Deputati in relazione a un atto di sindacato ispettivo e dunque nell´esercizio di funzioni e prerogative parlamentari e in ossequio al principio relativo alla pubblicità degli atti parlamentari (cfr. art. 64, secondo comma, della Costituzione);

RILEVATO che i trattamenti di dati personali effettuati dagli organi costituzionali, e tra essi, quindi, dalla Camera dei Deputati, sono disciplinati dagli stessi in conformità ai rispettivi ordinamenti nell´ambito della sfera di autonomia riservata loro dalla Costituzione (cfr. art. 64, primo comma, della Costituzione); rilevato che, proprio alla luce di tale autonomia parlamentare, tra norme regolamentari e legge ordinaria vige un regime di separazione di competenze che impedisce allo strumento legislativo di regolare le attività proprie delle Camere e che alle stesse riconosce "una  indipendenza guarentigiata nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost." (Corte Cost., sentenza n. 154 del 1985; sempre con riferimento all´autonomia normativa delle Camere e all´insindacabilità dei regolamenti parlamentari, vedi, anche, Cass. civ., sez. un., 10 giugno 2004, n. 11019, nonché Corte europea dei diritti dell´uomo, Affaire Savino et autres c. Italie, sentenza del 28 aprile 2009);

RITENUTO, pertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso, non potendo, allo stato, trovare applicazione al caso di specie la disciplina di cui agli artt. 145 e ss. del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che le nuove disposizioni della Camera concernenti la tutela del c.d. diritto all´oblio, nonché il correlato procedimento istruttorio interno per la valutazione delle istanze proposte in merito, rappresentano un significativo ed innovativo strumento di tutela che, nel rispetto dei principi di autonomia e autodichia propri degli organi costituzionali dello Stato, può assicurare comunque una effettiva tutela dell´interessato portando, sul piano fattuale, all´adozione delle medesime misure più volte prescritte rispetto a vicende simili dal Garante e anche da numerosi interventi della magistratura di merito e di legittimità;

RILEVATO che il Garante si riserva, comunque, di rappresentare alla Camera dei Deputati l´urgenza di dare effettiva vigenza alle citate disposizioni in materia di diritto all´oblio in ragione dell´ampia sensibilità che si registra al riguardo fra i cittadini, in connessione con la sempre più larga diffusione delle tecnologie digitali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia