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Provvedimento del 10 ottobre 2013 [2920422]

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[doc. web n. 2920422]

Provvedimento del 10 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 454 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 giugno 2013 nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.a. e RCS Mediagroup S.p.a. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Luca Ranalli, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line dei quotidiani "La Repubblica" e "Corriere della Sera" - consultabili anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti digitando semplicemente il nome e cognome del ricorrente – di alcuni articoli pubblicati nel corso dell´anno 2004 contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui lo stesso si era trovato coinvolto, ha sostanzialmente chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice) e ricordando i precedenti in termini del Garante, la rimozione di tali articoli; ciò, in quanto le notizie riportate nei predetti articoli sono ormai "risalenti e prive di qualsivoglia interesse attuale di rilevanza pubblica" (essendo trascorsi quasi dieci anni dagli eventi) e non tengono conto, tra l´altro, degli sviluppi della vicenda processuale che ha interessato il ricorrente (essendo stato nel frattempo archiviato il procedimento penale iscritto a suo carico); rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 settembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 28 giugno 2013 con cui Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.a., pur sostenendo la liceità del trattamento posto in essere "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca" e ancora lecito attualmente, in quanto effettuato "non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni (…)", ha dichiarato di aver provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli di interesse del ricorrente "disabilitandone l´accesso mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"" e precisando altresì di aver associato a tale strumento anche l´uso dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´operatività; nella medesima nota la resistente ha inoltre evidenziato che per quanto riguarda la collocazione temporale dei fatti riportati negli articoli in questione, "la particolarità della fonte - Archivio storico - rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano e quindi esplicita in maniera inequivocabile che gli articoli si riferiscono a fatti e/o accadimenti illo tempore trascorsi"; d´altra parte, con riferimento all´asserita conclusione della vicenda processuale, le affermazioni del ricorrente, in mancanza della documentazione dallo stesso richiamata nel ricorso, risultano "apodittiche e prive di qualsivoglia riscontro";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 4 luglio 2013 con la quale RCS Mediagroup S.p.A. ha comunicato di avere provveduto a richiedere la deindicizzazione dai motori di ricerca degli articoli di interesse del ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 settembre 2013 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto dei riscontri ottenuti dalle controparti, ne ha sottolineato la tardività ed ha chiesto la condanna delle resistenti alle spese del procedimento;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, gli editori resistenti hanno provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione degli articoli in questione dai motori di ricerca esterni ai siti internet dei rispettivi quotidiani;

RITENUTO pertanto che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo i titolari del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di RCS Media Group S.p.A. e del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di 150 euro ciascuno, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi gli editori resistenti;

b) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone a carico di RCS Media Group S.p.A. e del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di 150 euro ciascuno, i quali dovranno liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia