g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 gennaio 2014 [2923201]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Vedi anche Comunicato stampa del 18 gennaio 2014:
Il Garante fa rimuovere il video della bambina pubblicato su You Tube dal movimento Pro Stamina

 

[doc. web n. 2923201]

Provvedimento del 18 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 23 del 18 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, i suoi artt. 4, 26, 136 e seguenti, 154 e 170;

VISTE le notizie di stampa pubblicate in data odierna relativamente alla diffusione, da parte del "Movimento Pro Stamina Italia" su You Tube, di un video nel quale viene ripresa una bambina gravemente malata;  e considerate le lamentele della madre della bambina stessa per la diffusione del video, avvenuta senza il consenso dei genitori e per la quale risulterebbe essere stata presentata querela alle autorità competenti;

VISTO che il video mostra in chiaro il volto della bambina, riportando anche le sue complete generalità, nonché quelle della madre;

RILEVATA l´effettiva reperibilità del predetto video che risulta caricato dal Movimento Pro stamina Italia all´indirizzo internet KK, tramite la piattaforma web You Tube, di proprietà di Google, che consente la condivisione e visualizzazione in rete di video;

RILEVATO che la diffusione del video assume rilievo sotto il profilo della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali configurandosi quale diffusione di dati relativi allo stato di salute di una minore (art.4, comma 1, lett. d), art. 26 e artt. 136 ss del Codice);

RILEVATO che nel caso di specie la diffusione dell´immagine della bambina identificabile risulta illecita, in quanto contrastante con le norme sopra citate in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATA dunque la gravità della vicenda e l´urgenza di fornire adeguata tutela alla minore che rischia di subire un più ingente pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni che ne consentano l´identificazione;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) del Codice);

RITENUTA la necessità di disporre il blocco dell´ulteriore trattamento del video sopra richiamato, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, con effetto immediato;

RITENUTO di indirizzare il presente provvedimento nei confronti di Movimento Pro Stamina, via KW, allo stato identificato nella persona di XX, quale registrant del corrispondente nome di dominio, che risulta aver registrato il sito internet movimentoprostamina.com;

RILEVATO che in caso di inosservanza del medesimo si renderebbe applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RITENUATA la necessità, stante l´urgenza del provvedimento, di chiedere a Google Italy, la rimozione dal sito di You Tube del video sopra individuato;

RISERVATO ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine al trattamento sopra individuato;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che in caso di inosservanza del presente provvedimento si renderanno applicabili le sanzioni previste agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

VISTO l´art. 5, comma 8 del Regolamento n. 1/2000 e considerata la ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone in via d´urgenza, nei confronti di Movimento Pro Stamina, via KW, allo stato identificato nella persona di XX, quale registrant del corrispondente nome di dominio, il blocco del trattamento relativo alla diffusione on line del video pubblicato all´indirizzo internet: KK,

b) prescrive a Google Italy, Corso Europa 2, 20122 Milano, di attivarsi al fine di rimuovere con urgenza il video indicato alla precedente lettera a).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
SORO