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Provvedimento del 7 novembre 2013 [2934725]

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[doc. web n. 2934725]

Provvedimento del 7 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 508 del 7 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 agosto 2013, proposto nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Patrizia Tomasi, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio storico on-line del quotidiano "Il Corriere della Sera" - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di un articolo del KK 2012 intitolato "ZZ" contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") ha chiesto la "rimozione" di tale articolo o l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; ciò in quanto le notizie riportate nell´articolo, oltre ad arrecare pregiudizio alla propria immagine e attività lavorativa, non tengono conto degli sviluppi della vicenda processuale che ha interessato il ricorrente (essendo stato archiviato il procedimento penale iscritto a suo carico); rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 settembre 2013 con la quale l´editore resistente, nel precisare che l´articolo in questione è presente sul sito on-line del quotidiano "da meno di un anno (…), un periodo troppo breve per far venire meno l´interesse pubblico alla notizia",  ha dichiarato la propria disponibilità a richiedere la deindicizzazione dell´articolo dai motori di ricerca o anche a provvedere all´aggiornamento della notizia (benché tale richiesta non sia stata formulata dal ricorrente nell´interpello preventivo), previa ricezione del provvedimento integrale di archiviazione;

VISTE le note pervenute in data 24 e 30 settembre 2013, con le quali il ricorrente, nel trasmettere copia del provvedimento di archiviazione, ha ribadito le proprie richieste rappresentando il disagio di ritrovare "il proprio nome in rete permanentemente associato ad una vicenda anche quando ormai questa non riflette la sua attuale dimensione personale – sociale"; 

VISTA la nota pervenuta via fax l´11 ottobre 2013 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di avere provveduto ad aggiornare l´articolo in questione nonché a deindicizzarlo dai motori di ricerca, precisando tuttavia che quest´ultima misura è stata adottata "quale misura aggiuntiva all´aggiornamento e non in forza di un diritto all´oblio di cui si ribadisce l´inesistenza, visto il breve lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione dell´articolo medesimo";

VISTE le note pervenute via fax il 14 e il 15 ottobre 2013 con le quali il ricorrente, nel comunicare che "alla data odierna non risulta alcun aggiornamento dell´articolo" in questione, ha ribadito le richieste formulate con il ricorso;

VISTE le note pervenute via fax il 14 e il 23 ottobre 2013 con le quali l´editore resistente ha affermato di avere provveduto "a porre in essere tutte le procedure idonee a richiedere ai motori di ricerca la deindicizzazione dell´articolo" oggetto del ricorso e di un altro articolo avente analogo contenuto, nonché ad aggiornarli con la notizia dell´archiviazione della posizione del ricorrente;

VISTE le note pervenute via fax il 23 e il 24 ottobre 2013 con le quali il ricorrente, nel prendere atto che "effettivamente oggi l´articolo in questione non è più presente sui comuni motori di ricerca", ha sottolineato la tardività del riscontro ribadendo la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione dell´articolo in questione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano nonché ad aggiornarlo sulla base degli elementi acquisiti dal ricorrente; rilevato che deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RCS MediaGroup S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di RCS MediaGroup S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia