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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2957346]

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[doc. web n. 2957346]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 594 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 7 agosto 2013 nei confronti di RCS Media Group S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Flavia Galli, in proprio e nell´interesse del figlio defunto KW, con riguardo alla pubblicazione nell´archivio on line del quotidiano "Corriere della Sera" di alcuni articoli pubblicati nelle date del ZX (dal titolo "KK"), del ZH (dal titolo "XX"), del ZZ (dal titolo "QQ" e "QY") e del QH (dal titolo "QJ") nei quali è stata data notizia della morte per suicidio del figlio, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo "la cancellazione, il blocco, o, in subordine, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge ovvero, in ulteriore subordine, la "deindicizzazione" degli articoli pubblicati dai principali motori di ricerca Internet"; la ricorrente ha, in particolare, lamentato l´indebita diffusione di dati personali riferiti al defunto (tra cui generalità, indirizzo, professione, datore di lavoro e relative fotografie), nonché di notizie relative ai familiari del medesimo, in quanto avvenuta in violazione del principio di essenzialità, contemplato dal Codice e dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, "trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità informative cui deve ispirarsi l´attività giornalistica"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 4 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 24 settembre 2013, con cui la società editrice, nel chiedere il rigetto delle richieste della ricorrente, ha rappresentato la legittimità del trattamento effettuato rilevando che "i giornalisti si sono limitati a diffondere i dati essenziali per la sua comprensione, tenuto conto di alcune circostanze assai singolari, che controparte non contesta" e aggiungendo che  "il codice deontologico garantisce (…) la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale, di tal che anche l´informazione più dettagliata risulta legittima, ove sia indispensabile per meglio illustrare i fatti e descrivere i modi particolari in cui essi si sono verificati", come avvenuto nel caso di specie; la resistente comunque "nel rispetto della posizione della ricorrente" ha dichiarato "la propria disponibilità a deindicizzare gli articoli" oggetto di ricorso; 

VISTA la nota, datata 27 settembre 2013, con cui l´interessata, nel ribadire le proprie richieste, ha eccepito l´avvenuta violazione, da parte del quotidiano, del principio di essenzialità dell´informazione, tenuto conto del fatto che gli articoli citati "diffondono informazioni non solo eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione del fatto di cronaca e alle finalità informative cui deve ispirarsi l´attività giornalistica, ma spesso anche inesatte e frutto di fantasiose speculazioni", rilevando come "l´attuale presenza di informazioni non corrette e spesso frutto di congetture, riguardanti KW e la sua famiglia e facilmente reperibili attraverso la funzione di ricerca nel sito Internet del quotidiano, non può essere giustificata in forza del diritto di informazione a cui il resistente ricorre"; la ricorrente, pur nel manifestare la propria adesione all´adozione di misure di deindicizzazione degli articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, ne ha comunque rilevato l´inadeguatezza rispetto alla necessità di garantire una piena tutela dei diritti propri e degli altri familiari menzionati negli articoli oggetto di ricorso, ribadendo altresì la richiesta di "trasformazione in forma anonima mediante la sostituzione del nome e cognome del defunto e dei suoi familiari e della fidanzata con le loro iniziali, disponendo che vengano eliminate dai citati articoli tutte quelle parti e descrizioni eccedenti le legittime finalità informative e, soprattutto, non rispondenti al vero, provvedendo, ove ritenuto necessario, alla cancellazione dell´intero articolo";

VISTA la nota trasmessa via e.mail il 9 dicembre 2013, con cui il titolare del trattamento ha dichiarato di "aver provveduto (…) a chiedere che gli articoli" citati nel ricorso "vengano deindicizzati dai motori di ricerca" esterni al sito attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l´efficacia, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80), prevedendo particolari cautele laddove siano coinvolti soggetti minori rispetto ai quali l´art. 7, comma 1, del codice deontologico dispone che, a tutela della personalità dei medesimi, il giornalista ometta di pubblicare le generalità e/o particolari in grado di condurre allo loro identificazione;

RILEVATO anzitutto che in uno degli articoli tuttora disponibili nell´archivio on line (e precisamente in quello del XZ dal titolo "XJ") compare esplicitamente il nome del nipote minore della ricorrente; visto che, come sopra evidenziato, tale particolare, consentendo l´identificazione del soggetto citato, risulta pubblicato in violazione di quanto previsto dal citato art. 7, comma 1, del codice deontologico dell´attività dei giornalisti;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare all´editore resistente di anonimizzare, nell´articolo sopra citato, il predetto riferimento attraverso l´eliminazione del nome di battesimo del minore, figlio di KW, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; rilevato che, in ordine a tale violazione, il Garante si riserva altresì di segnalare la vicenda al competente Consiglio dell´ordine dei giornalisti;

RILEVATO poi che, con riferimento agli altri dati riportati negli articoli e, in particolare, alle molteplici ipotesi che, nell´immediatezza del fatto, erano state avanzate da amici e conoscenti delle vittime, il trattamento complessivamente posto in essere non risulta porsi in evidente contrasto con le disposizioni di cui all´art. 137, comma 3 del Codice e all´art. 6, comma 1, del codice deontologico dell´attività giornalistica, tenuto conto del fatto che la divulgazione di notizie, pur dettagliate, attinenti alla vita privata dei soggetti interessati, risultava motivata in ragione delle peculiarità del fatto di cronaca narrato (specie con riguardo agli elementi disponibili al momento della scoperta del tragico evento); rilevato altresì che, in ordine alle doglianze manifestate dalla ricorrente in riferimento alle presunte illazioni e false ricostruzioni contenute negli articoli in questione, l´art. 6, comma 3, del codice deontologico citato prevede che "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; ciò tenendo peraltro conto del fatto che molti degli apprezzamenti e delle ipotesi avanzate riguardo alla ricostruzione della vicenda, e riportati negli articoli oggetto di ricorso, emergevano dai colloqui intercorsi tra i giornalisti e le persone che avevano conosciuto le vittime; 

RILEVATO, inoltre, che il trattamento dei dati personali della ricorrente, nonché del figlio defunto della medesima, cui fa riferimento l´odierno ricorso, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata la richiesta volta ad ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi alla ricorrente e al figlio defunto della medesima contenuti negli articoli conservati nell´archivio on-line del quotidiano, non risultando, allo stato, illecito il trattamento effettuato sulla base degli elementi forniti dalla stessa parte ricorrente, ad esclusione del segnalato profilo riguardante il figlio minore di KW;

RITENUTO altresì di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta volta ad ottenere l´adozione delle misure idonee ad escludere l´indicizzazione degli articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad effettuare la relativa richiesta;

RILEVATO, infine, che, essendo emersa nel corso del procedimento l´avvenuta pubblicazione su uno degli articoli menzionati (nello specifico quello del 25 aprile 2013 dal titolo "KJ") di informazioni relative al figlio minore dell´altro protagonista del medesimo fatto di cronaca (nello specifico il HJ del bambino che, collegato al cognome paterno, ne consente l´identificazione), l´Autorità si riserva di procedere con autonomo procedimento a contestare tale specifica violazione del codice deontologico, nonché a segnalare la vicenda al competente Consiglio dell´Ordine dei giornalisti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RCS Media Group S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a RCS Media Group S.p.A. di anonimizzare il dato costituito dal HJ del nipote minore della ricorrente (contenuto nell´articolo, datato KK, dal titolo ZZ") entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

2) dichiara infondata la richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali della ricorrente e del figlio defunto della medesima citati negli articoli oggetto di ricorso;

3) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

4) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di RCS Media Group S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a RCS Media Group S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia