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Provvedimento dell'8 gennaio 2014 [3000093]

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[doc. web n. 3000093]

Provvedimento dell´8 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 1 dell´8 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 30 settembre 2013 nei confronti di Sky Italia s.r.l., con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Filippo Verna, in relazione al trattamento di dati personali che la riguardano avvenuto in occasione della sua partecipazione ad un programma televisivo dal titolo "Italia´s Next Top Model 4", edizione 2011, prodotto da Magnolia S.p.A. su commissione della società odierna resistente e dalla medesima trasmesso, ha chiesto "la cancellazione dei propri dati sensibili in possesso di quest´ultima", nonché l´attestazione che tale operazione fosse portata a conoscenza dei terzi cui tali dati siano stati eventualmente comunicati; la ricorrente ha, a tale riguardo, lamentato l´illegittimo trattamento di dati personali attinenti la propria vita sessuale che sarebbero stati diffusi "all´interno del programma", nonché utilizzati nella precedente fase di casting, in assenza di un consenso validamente prestato, in quanto non sorretto da un´idonea informativa "che non specificava né modalità, né le finalità del trattamento, limitandosi a descrivere una serie di situazioni astratte", e travalicando altresì il principio di essenzialità  di cui all´art. 137, comma 3, del Codice; la ricorrente ha inoltre manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento di tali dati al fine di tutelare la propria riservatezza che risulterebbe lesa dall´eventuale, successiva riproduzione del programma televisivo da parte dell´emittente odierna resistente, peraltro già avvenuta mediante repliche trasmesse dopo la conclusione del programma stesso, nonché dalla possibile fruizione di tali contenuti mediante accesso on demand da parte degli abbonati Sky; la ricorrente ha chiesto infine la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, il verbale dell´audizione tenutasi presso la sede dell´Autorità il 12 novembre 2013, nonché la nota del  28 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 6 novembre 2013, con cui Sky Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Micael Montinari, Laura Liguori, Marco Bellezza e Oreste Pollicino, nel precisare che il programma televisivo al quale l´interessata ha preso parte "è un reality-talent show che ha per oggetto e si basa su un gioco al quale partecipano, in qualità di concorrenti, quattordici aspiranti modelle che abbiano superato positivamente la fase di casting" e che prevede, per sua natura, la "trasmissione delle riprese della vita anche quotidiana delle concorrenti", ha eccepito che, contrariamente a quanto affermato nell´atto introduttivo del procedimento, "sin dalla fase della selezione la ricorrente, di sua spontanea volontà e senza alcuna pressione o sollecitazione da parte della produzione (…) riferiva della propria decisione di affrontare un percorso che l´aveva portata al cambiamento di sesso", allegando a riprova di ciò "dei supporti DVD contenenti estratti dei filmati del casting relativi alla Ricorrente"; la resistente ha inoltre puntualizzato che il contratto successivamente concluso dalla concorrente con la società produttrice del format (Magnolia S.p.A.) era formulato in modo tale da renderla "edotta (…) che qualunque affermazione dalla stessa espressa nel corso dello svolgimento del Programma e durante la vita comune con le altre concorrenti, frutto della libera e spontanea espressione della personalità della Ricorrente, avrebbe formato oggetto del Programma" stesso e forniva altresì "una completa informativa sul trattamento dei dati personali" nella quale risultavano evidenti le finalità di tale trattamento, ovvero "la promozione e lo sfruttamento, in ogni forma e con ogni modalità, del Programma cui la Ricorrente si è contrattualmente impegnata a partecipare" anche da parte di terzi, quali l´odierna resistente, cui i dati potevano essere comunicati; il titolare del trattamento ha quindi rilevato che, proprio sulla base della completezza dell´informativa resa, nonché della notorietà comunque raggiunta dal programma nell´ambiente di riferimento, "è difficilmente sostenibile e logicamente poco credibile che la Ricorrente ignorasse gli scopi cui erano destinati i dati, sia comuni che sensibili, da essa eventualmente conferiti nel corso" della ripresa televisiva; la resistente, nel rilevare la genericità delle richieste di intervento sul programma avanzate dalla ricorrente, ne ha comunque confutato, in un´ottica di valorizzazione del principio di bilanciamento dei contrapposti interessi, l´adottabilità, tenuto conto del fatto che "eventuali tagli al Programma andrebbero (…) ad incidere in misura significativa sull´unità editoriale" dello stesso, oltre a determinare "ingenti quanto ingiustificati costi" a carico dell´emittente televisiva anche alla luce del fatto che i dettagli relativi alla propria condizione personale sono stati resi noti spontaneamente dall´interessata;

VISTA la nota, datata 6 dicembre 2013, con cui l´interessata ha ribadito le proprie richieste rilevando come il consenso al trattamento dei propri dati, prestato in occasione della sottoscrizione del contratto con  Magnolia S.p.A., fosse in realtà frutto di un condizionamento subito dalla medesima ad opera di un esponente della società produttrice del programma che, essendo a conoscenza della sua storia personale, aveva dichiarato "che la partecipazione della Ricorrente alla fase finale del Programma e la sua successiva permanenza sarebbero state assicurate proprio in virtù del vissuto di quest´ultima"; la ricorrente ha inoltre confermato l´incompletezza dell´informativa ricevuta in tale sede rilevando che, con particolare riguardo al trattamento di dati sensibili, la stessa si limitava a dichiarare che i dati conferiti sarebbero stati trattati "per finalità "inerenti l´oggetto e l´esecuzione del Contratto e quindi la promozione e lo sfruttamento in ogni forma e modo ed in ogni sede del Programma", senza contenere alcuna precisazione in ordine al fatto che "tra le altre circostanze, sarebbero state mandate in onda – (…) in sovraimpressione al momento dell´inquadramento della Ricorrente nel corso del Programma – informazioni" contenenti riferimenti alla vita sessuale dell´interessata;

VISTA la nota, datata 6 dicembre 2013, con cui la società resistente, nell´invocare il rigetto delle pretese avversarie, ha ribadito la legittimità del trattamento posto in essere escludendo qualsivoglia condizionamento atto ad influire sulla libera determinazione della volontà della ricorrente in ordine alla partecipazione al programma, e alle dichiarazioni effettuate nel corso di esso, e riaffermando altresì la completezza dell´informativa resa in fase di conclusione del contratto in ordine al predetto trattamento i cui scopi "erano chiaramente documentati ed esplicitati nel contratto cui l´informativa era allegata", nonché "ulteriormente indicati nella medesima informativa" e comunque risultanti "in maniera univoca dalle caratteristiche, dalle dinamiche e dalle modalità di svolgimento del programma (un reality-show) che, peraltro, al momento della partecipazione della Ricorrente, era già molto noto nell´ambiente della moda"; l´emittente televisiva ha inoltre eccepito "l´evidente sproporzione, rispetto agli interessi in gioco, delle richieste avversarie aventi ad oggetto eventuali modifiche relative alla struttura del programma", rilevando la difficoltà tecnica, oltreché l´aggravio economico, che deriverebbero dalla necessità di operare "eventuali rimozioni "selettive" delle parti del programma" contenenti riferimenti alle vicende personali della ricorrente, tenuto conto che non sarebbe sufficiente "operare rimozioni (…) chirurgiche di singole parti o scene del programma" stesso, ma "quest´ultimo andrebbe ripensato, editato e ricostruito, al fine precipuo di preservarne l´unità narrativa e non alterare la durata delle sue puntate", scoraggiando peraltro i futuri investimenti delle imprese operanti nel settore; Sky Italia s.r.l. ha aggiunto, a tale proposito e  facendo seguito a quanto emerso nel corso dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità, che "i diritti di sfruttamento economico del programma (…) cesseranno a far data dal 30 marzo 2014 e che non sono previsti rinnovi contrattuali, né ulteriori repliche del medesimo programma", comunicando altresì "che il programma, e conseguentemente ogni immagine/dato riferibile alla partecipazione della Ricorrente al programma, non è disponibile su richiesta (on-demand)";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice);

RILEVATO altresì che, nel caso di specie, il trattamento di dati personali posto in essere dalla resistente trova altresì la propria legittimazione giuridica nel contratto concluso tra l´interessata e la società produttrice del programma il quale, tra le sue clausole, prevede espressamente l´attribuzione in capo a Magnolia S.p.A. di un diritto di utilizzazione e sfruttamento esclusivo, esteso peraltro agli aventi causa della società medesima, delle prestazioni rese dall´interessata in relazione al programma, ivi compreso il diritto di riprodurne, anche parzialmente, il contenuto secondo varie modalità; tenuto altresì conto del fatto che la formulazione del predetto contratto rende percepibile, in maniera sufficientemente chiara, l´oggetto della prestazione gravante in capo alla concorrente, comprese le eventuali limitazioni derivanti alla libertà personale della medesima, prevedendo esplicitamente l´obbligo di restare a disposizione della produzione in ciascuna giornata "e ad essere oggetto di riprese audio e audiovisive, anche a sua insaputa, per trasmissioni in diretta o in differita, in qualsiasi momento nel corso della realizzazione del Programma" (art. 2 lett. f) del contratto); rilevato infine che i profili del consenso contrattuale e del consenso al trattamento dei dati personali presentano un margine di sovrapposizione in virtù del quale i richiami contenuti nell´informativa resa a fronte di quest´ultimo, con particolare riguardo all´indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati sensibili dell´interessata, risulta integrabile con i contenuti dettagliati riportati nel contratto medesimo;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessata non risultando, allo stato, illecito il trattamento effettuato;

RILEVATO peraltro che riguardo i dati personali diffusi o trattati in relazione alle finalità di cui all´art. 136, comma 1, lett. c), del Codice restano fermi i limiti all´esercizio dell´attività giornalistica (applicabili anche a trasmissioni televisive di intrattenimento), con particolare riguardo a quello dell´essenzialità dell´informazione, tenuto comunque conto che possono essere lecitamente "trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico" , compresi dati idonei a rivelare informazioni di natura sensibile degli interessati, facendo tuttavia salvo, in relazione a tali dati, il diritto di addurre successivamente motivi legittimi di opposizione meritevoli di tutela (art. 5, comma 2, del citato codice di deontologia);

RILEVATO inoltre che, nel caso di specie, il titolare del trattamento ha espressamente dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "non sono previsti rinnovi contrattuali, né ulteriori repliche del (…) programma", aggiungendo altresì che il contenuto dello stesso non è più disponibile nemmeno su richiesta (on-demand), escludendo, di fatto, qualsiasi ulteriore divulgazione, per il tramite della propria emittente, dei dati personali sensibili della ricorrente trattati nel programma oggetto di ricorso; tenuto altresì conto del fatto che tale dichiarazione risulta peraltro oggettivamente suffragata dalla prossima scadenza dei diritti di sfruttamento economico del programma da parte di Sky Italia s.r.l. che cesseranno a far data dal prossimo 30 marzo, rendendo ormai ragionevolmente priva di interesse editoriale una nuova riproduzione del medesimo;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di opposizione all´ulteriore trattamento dei dati per motivi legittimi (istanza sostanzialmente desumibile dal complesso delle richieste dell´interessata), avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO comunque che il Garante si riserva di avviare un autonomo procedimento al fine di valutare, con particolare riferimento alla tipologia di contratti sottoscritti dai partecipanti alle produzioni televisive rientranti nel genere dei cd. "reality e/o talent show", la compatibilità delle clausole contrattuali con la complessiva disciplina sulla protezione dei dati personali, specie in relazione al profilo delle eventuali limitazioni all´esercizio dei diritti degli interessati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di opposizione al trattamento per motivi legittimi;

2) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali della ricorrente contenuti nel programma;

3) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia