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Ordinanza di ingiunzione nei confronti del dott. Luigi Ventrone - 19 settembre 2013 [3033451]

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[doc. web n. 3033451]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti del dott. Luigi Ventrone - 19 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 408 del 19 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 28 luglio 2010 da parte della sig.ra Ilaria Corsale con cui veniva lamentato un comportamento illecito tenuto nei suoi confronti da parte del dott. Luigi Ventrone, amministratore pro tempore del condominio "Palazzo Noviello", sito in via Roberto d´Angiò, Santa Maria Capua Vetere (CE), il Dipartimento realtà economiche e produttive formulava una richiesta di informazioni al dott. Ventrone, datata 20 maggio 2011 (prot. n. 10620/70114), diretta a ottenere ogni informazione utile alla valutazione del caso, con particolare riferimento alle modalità e alle finalità del trattamento dei dati relativi alla sig.ra Corsale;

CONSIDERATO che alla suddetta richiesta di informazioni non perveniva alcun riscontro da parte del dott. Ventrone, veniva formulata una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datata 18 luglio 2011 (prot. n. 14749/70114), con cui si invitava nuovamente la parte a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

VISTO il verbale n. 21149/70114 del 12 ottobre 2011, notificato in data 3 novembre 2011, con cui è stata contestata al dott. Luigi Ventrone, nato a santa Maria Capua Vetere (CE) il 29 aprile 1967, nella sua qualità di amministratore pro tempore del Condominio "Parco Noviello", sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Roberto d´Angiò, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata;

RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui il dott. Ventrone ha dichiarato che, a causa dei propri impegni lavorativi, non ha potuto provvedere a fornire i chiarimenti richiesti e di aver consegnato tutta la documentazione relativa alla vicenda al proprio legale, confidando che questi vi provvedesse. Ha, inoltre, precisato di non sapere "dell´esistenza di un preciso obbligo giuridico relativo alla richiesta trasmissione di informazioni, ritenendo tale adempimento una mera facoltà (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato, in quanto la richiesta di informazioni formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice, oltre ad indicare il termine entro cui provvedere a dare riscontro, conteneva ogni riferimento alle conseguenze di carattere sanzionatorio connesse al mancato riscontro;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al dott. Luigi Ventrone, nato a santa Maria Capua Vetere (CE) il 29 aprile 1967, nella sua qualità di amministratore pro tempore del Condominio "Palazzo Noviello" sito in via Roberto d´Angiò, Santa Maria Capua Vetere (CE), di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia