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Provvedimento del 27 febbraio 2014 [3118896]

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[doc. web n. 3118896]

Provvedimento del 27 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 100 del 27 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 21 novembre 2013, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alberto Sciré, nei confronti del Comune di Cassano Magnago e del Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureti di Varese, con il quale il ricorrente, geometra dipendente con contratto di lavoro part-time del predetto Comune fino al dicembre 2012 (data in cui è stato licenziato per aver esercitato l´attività professionale in conflitto con l´amministrazione comunale di appartenenza), con specifico riferimento ai dati contenuti nel fascicolo riguardante il procedimento disciplinare da cui è scaturito il suo licenziamento e trasmessi nei primi mesi del 2013 "spontaneamente" dal Comune di Cassano M. al Collegio dei geometri di Varese "senza che da quest´ultimo fosse pervenuta alcuna richiesta in proposito", ha ribadito le richieste previamente formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgl. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato "Codice"); in particolare il ricorrente, nel ritenere illecita la predetta comunicazione di dati effettuata dall´amministrazione comunale ed illecito, conseguentemente, il trattamento dei dati medesimi da parte del Collegio dei geometri, ha chiesto il blocco dei dati e si è opposto per motivi legittimi al loro ulteriore trattamento da parte del Comune di Cassano M., chiedendo altresì, nei confronti del Collegio dei geometri, la cancellazione dei dati trasmessigli in quanto trattati in violazione di legge; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 novembre 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del d.lg. n. 196/2003, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 20 gennaio 2014, con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via e-mail il 12 e il 16 dicembre 2013 con le quali il Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati di Varese, nel precisare di avere già fornito riscontro alle istanze del ricorrente con le note del 2 agosto 2013 e del 30 ottobre 2013 (di cui ha allegato copia), ha comunicato di avere provveduto a consegnare al ricorrente "tutte le informative e le copie dei documenti del caso, eccezione fatta per i verbali della Commissione disciplina (di cui uno redatto peraltro in epoca successiva alla presentazione del ricorso) perché atti interni al Collegio e non accessibili sino alla conclusione dell´iter disciplinare regolarmente intrapreso"; il Collegio resistente ha altresì evidenziato come non possa essere presa in considerazione l´asserita illiceità del trattamento dei dati del ricorrente "allo stato oggetto di trattazione nell´istruttoria disciplinare" e la conseguente richiesta di cancellazione dei dati medesimi, in quanto la predetta istruttoria rientra pienamente nello svolgimento del proprio "compito istituzionale di vigilanza nei confronti dei propri iscritti";

VISTA la nota datata 18 dicembre 2013 con la quale il Comune di Cassano Magnago, nel rappresentare che il ricorrente è stato licenziato per il fatto di avere esercitato attività professionale come geometra in situazione di conflitto di interessi con l´ente di appartenenza (licenziamento peraltro già oggetto di ricorso dinanzi al giudice del lavoro il quale, "con sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo l´intero procedimento posto in essere dal Comune e fondati i motivi che lo avevano determinato (…)"), ha precisato che la comunicazione di dati al Collegio provinciale dei geometri ha riguardato, oltre ad alcuni dati contenuti "in atti pubblici e di pubblico dominio liberamente acquisibili da pubblici registri (il pubblico registro di Regione Lombardia CENED e il pubblico registro del Catasto fabbricato e terreni), la relazione esplicativa delle attività svolte dal ricorrente in conflitto di interessi"; nella medesima nota il Comune resistente, nel sostenere la liceità della predetta trasmissione, ha affermato che la stessa "è avvenuta in adempimento di una norma di legge, nello specifico il R.D. 274/1929 che all´art. 7 prevede che "Gli impiegati pubblici non possono però, anche se iscritti all´albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali ovvero da capitolati. Per l´esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell´amministrazione da cui l´impiegato dipende"; nel caso di specie, trattasi del regolamento per la disciplina degli incarichi e delle attività extra istituzionali approvato dal Comune di Cassano Magnago con deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2012, il quale dispone che "i dipendenti part-time (…) possono svolgere attività libero professionale o di lavoro dipendente esclusivamente al di fuori del territorio di competenza dell´ufficio in cui i medesimi prestano servizio"; l´ente comunale ha quindi evidenziato come "la presenza di tale chiara violazione non poteva che essere segnalata al Collegio dei geometri il quale ha un Codice di deontologia professionale che all´art. 11 indica: "Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto d´impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato svolgere"; il Comune resistente ha quindi sostenuto che, alla luce di quanto esposto, il trattamento in questione non presenta profili di illegittimità e l´eventuale accoglimento della richiesta del ricorrente di opposizione per motivi legittimi all´ulteriore trattamento pregiudicherebbe, peraltro, "l´esercizio del diritto di difesa nella causa di lavoro in corso e nel procedimento disciplinare aperto dal Collegio dei geometri";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 19 dicembre 2013 con la quale il ricorrente, nel precisare che "il giudice del lavoro – in sede di cognizione sommaria – ha unicamente accertato la corrispondenza formale tra l´atto di licenziamento intimato e la sanzione disciplinare irrogata", ha ribadito le proprie richieste di "blocco" di ogni ulteriore comunicazione dei dati in questione e la cancellazione dei dati trattati dal Collegio provinciale dei geometri, trattandosi, a suo avviso, di una comunicazione di dati non autorizzata da norma di legge o di regolamento, come richiamato al punto 5) delle "Linee guida del Garante in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del 14 giugno 2007;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 24 dicembre 2013 con la quale il Comune di Cassano Magnago, nel ribadire le argomentazioni contenute nella precedente nota del 18 dicembre 2013, ha evidenziato come "l´interazione tra le due attività (rapporto di lavoro dipendente part-time e attività professionale autonoma) comporta, necessariamente, il reciproco controllo rispetto alle incompatibilità che (…) impongono una fattiva collaborazione tra i due enti (Comune e Collegio) al fine di evitare comportamenti illegittimi";

RILEVATO che i trattamenti dei dati personali dell´interessato posti in essere rispettivamente dal Comune di Cassano Magnago e dal Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati di Varese - che risultano, l´uno, aver segnalato all´organo competente a fini disciplinari la violazione di norme di legge e di regolamento, l´altro, aver adempiuto al proprio compito istituzionale di vigilanza e di controllo sulla correttezza dell´attività professionale svolta dai propri iscritti – alla luce della documentazione prodotta in atti, non appare effettuato in violazione di legge;

RITENUTO quindi che devono essere dichiarate infondate le richieste di blocco e di opposizione per motivi legittimi formulate dall´interessato nei confronti del trattamento posto in essere dal Comune resistente relativamente ai dati contenuti nel fascicolo riguardante il procedimento disciplinare da cui è scaturito il suo licenziamento;

RITENUTO che deve essere altresì dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente legittimamente acquisiti dal Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati di Varese e dallo stesso lecitamente trattati in adempimento di un preciso compito istituzionale;

RITENUTO congruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dell´infondatezza delle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondate le richieste di blocco e di opposizione per motivi legittimi nei confronti del trattamento posto in essere dal Comune resistente relativamente ai dati contenuti nel fascicolo riguardante il procedimento disciplinare da cui è scaturito il suo licenziamento;

b) dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali formulata dal ricorrente nei confronti del trattamento effettuato dal Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati di Varese;

c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia