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Provvedimento del 13 marzo 2014 [3174803]

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[doc. web n. 3174803]

Provvedimento del 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 134 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 9 dicembre 2013 nei confronti di UniCredit Leasing S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Palmegiano, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha chiesto, in via principale, la cancellazione di una segnalazione negativa iscritta a suo carico nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., nonché di analoga segnalazione a sofferenza presente nella Centrale dei rischi della Banca d´Italia, entrambe originate dal mancato pagamento di alcune rate di un contratto di leasing finanziario, stipulato tra le medesime parti in data 29 XY 2008 e attualmente fatto oggetto di contestazione in un giudizio promosso dall´interessato innanzi all´Autorità giudiziaria ordinaria, lamentando, in particolare, di non aver ricevuto il cd. preavviso di segnalazione, disciplinato riguardo ai Sic dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300; All. A.5 al Codice); il ricorrente ha inoltre chiesto, in via subordinata, la rettificazione dei dati inseriti nel sistema gestito dalla Banca d´Italia mediante l´inserimento dell´annotazione della natura contestata del credito vantato dalla resistente; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 9 gennaio 2014, con cui la società resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, ha rappresentato la legittimità "della segnalazione di sconfino presso Centrale Rischi di Banca d´Italia e Crif", rilevando come dalla lettura "dell´atto di citazione introduttivo del giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale di Palermo" risulti evidente che "oggetto principale della contestazione non sia l´inesistenza dell´inadempimento, ma la riconducibilità dello stesso in capo ad un soggetto terzo, soggetto asseritamente cessionario dello stesso contratto di leasing"; il titolare del trattamento ha dunque precisato che, "in ragione del suddetto inadempimento, in data 25 giugno 2012" ha provveduto a comunicare la risoluzione anticipata del contratto, chiedendo altresì il pagamento del credito maturato in relazione ai canoni scaduti, nonché dei conseguenti interessi di mora, affermando che, in ragione di ciò, "la segnalazione di sconfinamento era ineludibile, posto che lo stesso sconfinamento si è effettivamente realizzato per effetto dell´inadempimento e della successiva risoluzione del contratto"; la resistente, nel rilevare la fondatezza dell´eccezione, sollevata dal ricorrente, di mancata annotazione della natura contestata del credito nella segnalazione effettuata presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia, ha dichiarato la volontà di "dare pronta esecuzione" alla rettifica "attesa la pendenza del (…) giudizio di merito pendente innanzi all´Autorità Giudiziaria";

VISTA la nota, datata 10 gennaio 2014, con cui il ricorrente, nel contestare quanto affermato da UniCredit Leasing S.p.A., ha rilevato che l´eccezione di illegittimità della segnalazione avanzata con il ricorso non trae origine dalla contestazione relativa "alla sussistenza o meno di un credito della società (per questo pende un giudizio)", ma è fondata su motivi diversi, tra i quali "l´omessa comunicazione di preavviso" su cui il titolare del trattamento "non ha, peraltro, formulato alcuna osservazione, né prodotto alcun documento che dimostri l´invio del preavviso"; l´interessato, pur prendendo atto dell´impegno assunto dalla resistente in ordine alla rettifica della segnalazione esistente nella Centrale dei rischi della Banca d´Italia, ha ribadito la richiesta, avanzata in via principale, di cancellazione delle segnalazioni iscritte a suo carico presso quest´ultima, nonché nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.;

VISTA la nota, datata 15 gennaio 2014, con cui il titolare del trattamento ha rappresentato che, contrariamente a quanto affermato dall´interessato e come anzi dimostrato dalle puntuali contestazioni avanzate dal medesimo in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria, "già in epoca antecedente le citate segnalazioni, avuto riferimento al reiterato inadempimento rispetto agli obblighi di pagamento previsti dal contratto di locazione finanziaria il signor XY ha ricevuto numerose lettere di sollecito da parte della società finanziaria" nelle quali, oltre all´invito a versare l´importo dovuto, era contenuto il preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti; il titolare del trattamento tuttavia, rilevata "l´impossibilità (…) di fornire la prova della ricezione (…) del preavviso delle segnalazioni ai sistemi di informazioni creditizie" da parte del ricorrente, ha manifestato l´intenzione di provvedere alla cancellazione dell´iscrizione a carico del medesimo inserita nel sistema gestito da Crif S.p.A., ribadendo invece l´infondatezza della richiesta di cancellazione della segnalazione presente nel sistema gestito da Banca d´Italia in ordine alla quale non troverebbe applicazione l´obbligo di preavviso previsto per i sistemi di informazione creditizia gestiti da privati;

VISTA la nota, datata 17 gennaio 2014, con cui il ricorrente, nel prendere atto della dichiarazione resa da controparte in ordine alla dichiarazione di cancellazione del suo nominativo dal sistema gestito da Crif S.p.A., ha eccepito, riguardo alla segnalazione presso la Centrale rischi gestita da Banca d´Italia, che "l´obbligo di preavviso per la segnalazione nelle banche dati private è stato esteso anche al caso in cui la segnalazione" sia fatta a quest´ultima, come risultante dalla normativa di settore che prevede che "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza" (Circolare Banca d´Italia n. 139 dell´11/02/1991 (14° aggiornamento) Capitolo II, Sezione II, Paragrafo 1.5), ribadendo pertanto la relativa richiesta; vista altresì la nota, datata 19 febbraio 2014, con cui l´interessato ha contestato, relativamente ad un estratto conto inviato dal titolare del trattamento in allegato ad una nota di riscontro, che il saldo a debito risultante dal medesimo "è errato  in quanto riporta somme per "Servizi Leasing" non dovute", invitando la resistente ad astenersi "da qualsiasi ulteriore iscrizione del nominativo" del ricorrente presso i sistemi di informazione creditizia;

VISTA la nota, inviata via e-mail il 5 marzo 2014, con cui UniCredit Leasing S.p.A., in riscontro ad una specifica richiesta avanzata dall´Autorità, ha trasmesso un report aggiornato della segnalazione esistente presso la Centrale rischi gestita da Banca d´Italia da cui risulta l´avvenuta rettificazione della medesima mediante l´inserimento di una dicitura atta ad evidenziare la natura contestata del relativo credito; vista, altresì, la e-mail del 6 marzo 2014 con cui il titolare del trattamento ha precisato, su richiesta dell´Autorità, che la predetta segnalazione non rientra nella categoria delle appostazioni a sofferenza, trattandosi, come già precisato nella memoria del 9 gennaio 2014, di una segnalazione di sconfinamento, in relazione alla quale non trova dunque applicazione l´obbligo di informativa di cui al Paragrafo 1.5. capitolo II, sezione II, della Circolare della Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti;

RILEVATO, relativamente alla segnalazione negativa a carico del ricorrente inserita nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., che il titolare del trattamento, in adesione alle richieste del medesimo, adducendo di non poter documentare l´avvenuta ricezione da parte dell´interessato del preavviso di segnalazione, ha dichiarato di aver provveduto a richiederne la cancellazione;

RILEVATO invece, in relazione alla segnalazione effettuata presso la Centrale rischi della Banca d´Italia, che la normativa di settore pone in capo agli intermediari bancari e creditizi l´obbligo di segnalare alla medesima le informazioni utili per la valutazione del merito creditizio della clientela, e in generale per l´analisi e per la gestione del rischio (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Circ. del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato che tra le posizioni oggetto di segnalazione vi sono anche quelle denominate "rischi a scadenza", di cui al Paragrafo 1.2, Capitolo II, Sezione II, della Circolare da ultimo citata, comprendenti le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata, in cui rientrano anche i rapporti di leasing finanziario; rilevato inoltre che, sulla base del report inviato dal titolare del trattamento, il rapporto oggetto dell´odierno ricorso risulta segnalato, secondo le indicazioni contenute nel Paragrafo 9, capitolo II, sezione III, della Circolare n. 139 cit., come "rapporto ad incaglio", categoria in relazione alla quale non è espressamente previsto l´adempimento dell´obbligo di informare il cliente in occasione della prima segnalazione; rilevato infine che la società finanziaria segnalante, facendo seguito all´istanza avanzata dal ricorrente, ha comunque provveduto a rettificare la segnalazione effettuata a carico del medesimo presso la Centrale rischi gestita dalla Banca d´Italia, indicando la natura contestata del rapporto di credito oggetto di  iscrizione;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., nonché in ordine alla richiesta di rettificazione della segnalazione iscritta a sua carico nella Centrale rischi gestita dalla Banca d´Italia, avendo il titolare del trattamento fornito un idoneo riscontro, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO altresì di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione della segnalazione effettuata a carico del ricorrente presso la Centrale rischi della Banca d´Italia atteso che, dalla documentazione in atti e alla luce della disciplina di settore richiamata, non risulta che il trattamento dei dati del ricorrente sia stato effettuato in violazione di legge;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di UniCredit Leasing S.p.A., nella misura di euro 250, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., nonché in ordine alla richiesta di rettificazione della segnalazione iscritta a suo carico nella Centrale rischi gestita dalla Banca d´Italia;

2) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione della segnalazione effettuata a carico del ricorrente presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 250 a carico di UniCredit Leasing S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia