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Garante privacy: trasparenza sugli emolumenti pubblici - 21 gennaio 2003

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Garante privacy: trasparenza sugli emolumenti pubblici

Con riferimento a recenti notizie di stampa riguardanti gli arbitrati e sul fatto che la trasparenza sugli emolumenti pubblici non sarebbe possibile per ragioni di privacy, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda che nessuna disposizione della legge sulla tutela della riservatezza impone una segretezza al riguardo.

La specifica disciplina in materia di pubblicità delle situazioni patrimoniali (leggi nn. 441/1982, 412/1991 e 127/1997) è chiaramente ispirata a criteri di trasparenza, come si evince anche dai numerosi provvedimenti, pareri e comunicati stampa dell’Autorità dell’ultimo quinquennio, relativi ad amministrazioni statali e regionali, istituti ed enti pubblici, altri enti locali, società a capitale pubblico, aziende autonome e speciali, concessionari di servizi pubblici, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, dirigenti, equiparati e altri manager pubblici.

Tali disposizioni sono peraltro antecedenti alla legge sulla privacy del 1996 e non sono state da essa modificate, né sono con essa incompatibili.

La stessa legge sulla privacy ha previsto anche che le pubbliche amministrazioni possano comunicare tra loro informazioni di carattere personale quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27, comma 2, legge n. 675/1996).


Roma, 21 gennaio 2003