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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di San Petronio s.r.l. - 2 ottobre 2014 [3604860]

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[doc. web n. 3604860]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di San Petronio s.r.l. - 2 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 438 del 2 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´attività istruttoria nei confronti di San Petronio s.r.l. P.I.: 03064010360, con sede in Modena, Strada Morane n. 66, la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 8220 del 21 aprile 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice ha svolto accertamenti presso la predetta società, come riportato nel verbale di operazioni compiute del 7 giugno 2011, da cui, successivamente, è risultato che la San Petronio s.r.l. medesima, in qualità di titolare del trattamento, non ha provveduto alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati di cui all´art. 30 del Codice, con la conseguente violazione delle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33 e 34 del Codice la cui applicazione presuppone la preliminare designazione. Risulta, altresì, accertato che la società, a fronte del trattamento di dati effettuato mediante un impianto di videosorveglianza, non ha provveduto a fornire un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 46/2011 del 1° luglio 2011 redatto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con cui sono state contestate alla San Petronio s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, per la quale è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ciò determinando l´estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio e la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che il trasgressore, riguardo il rilievo di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, quindi, che la San Petronio s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, non ha provveduto, essendovi tenuta, alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati di cui all´art. 30 del Codice, omettendo, di conseguenza, di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla San Petronio s.r.l. P.I.: 03064010360, con sede in Modena, Strada Morane n. 66, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3604860
Data
02/10/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)