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Newsletter del 31 marzo 2015 - Su Google diritto all'oblio solo in casi particolari

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Su Google diritto all´oblio solo in casi particolari
Richiesta per la prima volta la modifica dello "snippet", l´abstract generato dal motore di ricerca

 

Gli utenti non possono ottenere da Google la cancellazione dai risultati di ricerca di una notizia che li riguarda se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all´oblio, infatti, deve essere bilanciato con il diritto di cronaca. Questa la decisione del Garante Privacy [doc. web n 3736353] che ha respinto il ricorso di una persona che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che riferiva di un´inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata.
 
La persona indagata chiedeva di cancellare il riferimento all´articolo perché, a suo avviso, il testo riprodotto era "estremamente fuorviante ed altamente pregiudizievole". Nel corso dell´istruttoria avviata dall´Autorità, è però emerso che la notizia contestata risultava essere molto recente e soprattutto di sicuro interesse pubblico, riguardando un´importante indagine giudiziaria che ha visto coinvolte numerose  persone, seppure in ambito locale. I dati personali riportati, tra l´altro, erano stati trattati nel rispetto del principio di essenzialità dell´informazione.
 
L´Autorità ha quindi respinto la richiesta della ricorrente di bloccare a Google il trattamento dei suoi dati personali - non facendo più associare nei risultati delle ricerche il proprio nominativo all´articolo citato - in quanto, in questo caso, risultava prevalere il diritto di cronaca sul diritto all´oblio. Ha inoltre ricordato che la persona interessata, nel caso ritenga non veritiere le notizie che la riguardano, può comunque chiedere all´editore l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati contenuti nell´articolo.
 
Nell´ambito dello stesso procedimento si è posto, per la prima volta, anche il problema della coerenza con i testi originali scansionati dal motore stesso dei cosiddetti "snippet", ovvero le sintesi automatiche generate da Google e poste a corredo dei risultati di ricerca.
 
Il ricorrente aveva infatti chiesto a Mountain View che, in alternativa alla deindicizzazione, cancellasse o modificasse lo snippet che compariva sotto il link all´articolo, dato che secondo lui associava il proprio nominativo a reati più gravi rispetto a quelli per i quali era indagato.
 
Dai riscontri del Garante è emerso che, in effetti, l´abstract proposto poteva risultare fuorviante in quanto non in linea con la narrazione dei fatti riportati nell´articolo. Tale richiesta, ritenuta legittima, è stata autonomamente accolta dalla multinazionale americana che ha così provveduto a eliminare il riassunto generato dal proprio algoritmo.

 



Farmaci: videosorveglianza "lunga" per delicate fasi di produzione
Una società farmaceutica potrà conservare fino a  60 giorni le immagini per rilevare eventuali anomalie

 
Una multinazionale farmaceutica potrà conservare fino a sessanta giorni le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presso uno dei suoi stabilimenti di produzione nel caso in cui si riscontrino anomalie durante una particolare fase di riempimento in ambiente asettico dei flaconi (attività cosiddetta di Mediafill) utilizzati nella produzione di cefalosporine iniettabili [doc. web n. 3822691].
 
La videosorveglianza "lunga" richiesta dalla multinazionale consentirà di rivedere le operazioni in caso di esito non conforme delle prove di Mediafill (per esempio, contaminazione biologica del processo produttivo) e per identificare l´operazione che ne ha determinato la non conformità.
 
Considerata la peculiarità delle attività svolte dalla società farmaceutica (anche in riferimento a regole tecniche e raccomandazioni adottate a livello internazionale) e la finalità perseguita di tutela della salute pubblica (ai sensi del Codice privacy e del provvedimento generale dell´8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza), il Garante ha ritenuto lecita l´estensione dei tempi di conservazione delle immagini.
 
Le immagini saranno riprese da telecamere manuali o da telecamere fisse, entrambe con raggio d´azione limitato quanto più possibile alle inquadrature delle mani degli operatori. Le videoregistrazioni non saranno utilizzate per contestazione di illeciti disciplinari né come strumento di controllo dei lavoratori addetti, che riceveranno idonea informativa.
 
Ulteriori operazioni di trattamento delle medesime immagini per finalità di addestramento e aggiornamento saranno effettuate adottando ogni cautela affinché le immagini non risultino in alcun modo riconducibili, anche indirettamente, agli operatori. La società ha dichiarato di aver già attivato la procedura di consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali in base all´articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.



Controlli sull´autenticità delle monete: sì del Garante

 
Via libera del Garante per la privacy allo schema di decreto del Ministero dell´economia e delle finanze che disciplina il controllo dell´autenticità delle monete in euro e la loro idoneità alla circolazione.
 
Il parere favorevole dell´Autorità [doc. web n. 3750475] è stato rilasciato su una versione di decreto che tiene conto delle indicazioni suggerite dall´Ufficio del Garante nel corso di contatti informali volti a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.  Il decreto, dando attuazione al Regolamento Ue 1210/2010, attribuisce ai "gestori del contante" (ad es., istituti di credito, cambiavalute, soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante) il compito di verificare l´integrità e lo stato di conservazione delle monete allo scopo di individuare quelle false e quelle non idonee alla circolazione. I gestori, inoltre, devono ritirare gli euro sospetti o deteriorati e inviarli all´autorità competente, il Cnac (Centro Nazionale di Analisi delle monete), istituita presso l´Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 
Analoga trasmissione al Cnac deve essere effettuata dalle sezioni di tesoreria della Banca d´Italia che raccolgono anch´esse le monete sospette. Nel dare il via libera, il Garante ha stabilito che i gestori del contante e la Banca d´Italia, oltre a dover assicurare, in generale, l´osservanza delle disposizioni del Codice privacy dovranno informare chiaramene gli "esibitori", ossia le persone  fisiche che presentano le monete  avvisandoli, in particolare, del fatto che i loro dati personali verranno trasmessi al Cnac insieme alle altre informazioni acquisite all´atto del ritiro degli euro sospetti (dati delle monete ritirate, dati del gestore del contante, ecc.).
 
Ulteriore incarico assegnato ai gestori è quello relativo alle segnalazioni statistiche: è, infatti, stato stabilito che i gestori inviino periodicamente al Cnac informazioni e dati allo scopo di monitorare l´attività di ricircolo delle monete. Il Cnac potrà utilizzare i dati raccolti a fini statistici, ma solo in forma aggregata e rendendo impossibile l´identificazione, anche indiretta, dei singoli soggetti esibitori.

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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