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Procedimento relativo ai ricorsi - SMS elettorali - 20 giugno 2001 [39316]

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 [doc web n. 39316]

Procedimento relativo ai ricorsi - SMS elettorali - 20 giugno 2001

I numeri delle utenze telefoniche mobili sono dati personali. In caso di adesione spontanea al ricorso ritualmente presentato dall´interessato, con la contestuale comunicazione dei dati richiesti, è dichiarato il non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 (fattispecie in tema di richiesta di conoscere l´origine dei dati utilizzati da un parlamentare, provenienti da una società nei riguardi della quale proseguono le verifiche in particolare per quanto attiene ad informativa e consenso).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 22 maggio 2001, presentato dal sig. Andrea Ferrone. nei confronti dell´on. Teodoro Buontempo in relazione alla ricezione di alcuni messaggi s.m.s. sulla propria utenza telefonica mobile, contenenti indicazioni di voto a favore del medesimo parlamentare;

CONSIDERATO che l´istanza inoltrata dall´interessato in data 13 marzo 2001 al titolare del trattamento può essere qualificata come una richiesta di conoscere l´origine dei propri dati personali, pur non essendo esplicitamente configurata come esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675 e pur contenendo richieste (ad esempio precisazioni sull´avvenuta presa visione del contratto telefonico dell´interessato) non contemplate dalla normativa sulla protezione dei dati personali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 6073 del 25 maggio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta anticipata via fax il 6 giugno 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessato, precisando che:

  • l´invio dei messaggi in questione è avvenuto "tramite la società SMS Affari S.p.a. nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/1996", con esclusivo riferimento ai soggetti che si erano "iscritti all´iniziativa SMS Affari";
  • sulla base della volontà espressa dall´interessato, il nominativo dello stesso era stato cancellato dall´elenco in cui era stato inserito;

VISTA la nota di replica dell´interessato in data 6 giugno 2001 con la quale lo stesso ha ribadito che a suo avviso risulterebbe comunque la violazione di alcune disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento "all´indebita conoscenza … dei dati contrattuali relativi alla residenza" dell´interessato;

CONSIDERATO che con il ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 possono essere fatti valere solo i diritti espressamente previsti e tutelati dall´art. 13 della medesima legge e che eventuali violazioni della normativa concernente la protezione dei dati personali possono essere comunque oggetto di reclamo o segnalazione al Garante ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 675, o, essere accertate nell´ambito di procedimenti attivati d´ufficio da questa Autorità;

RITENUTA la necessità di non dare ulteriore corso al presente procedimento, essendo stata soddisfatta la richiesta a suo tempo formulata dall´interessato di conoscere l´origine dei dati trattati dal titolare del trattamento;

RITENUTA peraltro la necessità di verificare le modalità con le quali SMS Affari S.p.a. ha effettuato il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all´informativa, all´acquisizione del consenso ed alle ipotesi di comunicazione dei dati personali stessi, e ritenuto che tale verifica può essere conclusa nell´ambito del distinto procedimento amministrativo già avviato nei confronti della società;

RITENUTO di dover compensare fra le parti le spese inerenti al ricorso, anche in considerazione delle forme di presentazione del previo interpello inoltrato al titolare del trattamento;

PRECISATO che eventuali richieste di risarcimento danni da parte dell´interessato potranno essere fatte valere, ricorrendone i presupposti, solo dinanzi all´autorità giudiziaria;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso, per la parte attinente alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del presente procedimento;

c) dispone la riunione degli atti per connessione di materia agli atti del procedimento amministrativo già avviato dal Garante nei confronti della SMS Affari S.p.a. relativamente al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali.

Roma, 20 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli