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Procedimento relativo ai ricorsi - Una controversia davanti al giudice amministrativo in materia di accesso a documenti non preclude il ricorso al Garante - 17 settembre 2001

Il principio di alternatività tra il ricorso al Garante e l´azione dinanzi all´autorità giudiziaria opera soltanto nei rapporti tra il Garante e il giudice ordinario, l´unico ad avere giurisdizione sulle controversie riguardanti l´applicazione della legge n. 675/1996 e, in particolare, sui diritti di cui al relativo art. 13. Pertanto, ove l´interessato abbia esercitato preventivamente il diritto di accesso ai documenti amministrativi dinanzi al giudice amministrativo, in base alla legge n. 241/1990, non gli è preclusa la possibilità di esercitare il diverso diritto di accesso ai dati personali, innanzi al Garante o, in via alternativa, al giudice ordinario (fattispecie in caso di diritto di accesso alle valutazioni effettuate dal datore di lavoro).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Massimo Folli nei confronti di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, dipendente di Poste Italiane S.p.A., lamenta di non aver ricevuto pieno riscontro alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volte ad ottenere la comunicazione delle informazioni contenute nel fascicolo personale riguardanti lo svolgimento della propria attività lavorativa, e ad avere accesso a tutte le valutazioni espresse nei suoi confronti dall´azienda dal 1994 al 2000.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´articolo 29 della legge n. 675, l´interessato afferma che la società avrebbe risposto inviando solamente copia del proprio stato matricolare senza fornire riscontro alle altre richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Poste Italiane S.p.A. ha risposto sostenendo che:

  • il ricorrente, contestualmente all´esercizio dei diritti di cui alla legge n. 675, si è anche rivolto al giudice amministrativo, in asserito contrasto con il principio di cui all´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996, secondo cui il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l´ autorità giudiziaria;
  • gli organi centrali e periferici della società non avrebbero mai formulato valutazioni sul potenziale e sulle prestazioni effettuate dal ricorrente o da altri dipendenti inquadrati nella stessa qualifica;
  • per le restanti valutazioni effettuate nell´anno 2000, i giudizi formulati sarebbero "strettamente finalizzati ad obiettivi di gestione del personale" e le valutazioni del datore di lavoro, consistendo in una elaborazione del tutto personale, avrebbero un ineliminabile carattere di soggettività e, pertanto, non potrebbero rientrare nel concetto di dato personale.

L´interessato ha contestato le deduzioni del titolare confermando le proprie richieste, mentre Poste Italiane S.p.A. ha ribadito le proprie posizioni nell´audizione del 12 settembre 2001.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne l´accesso dell´interessato al complesso dei propri dati personali detenuti da Poste Italiane S.p.A., con particolare riferimento alle valutazioni espresse dal datore di lavoro sulle capacità lavorative.

La tematica riguarda un particolare ambito applicativo della legge n. 675/1996 in quanto, contrariamente a quanto asserito dal titolare del trattamento, le valutazioni del datore di lavoro contengono dati di carattere personale, come da ultimo confermato nella recente Raccomandazione delle autorità garanti dei paesi dell´Unione europea sulle valutazioni effettuate dai datori di lavoro sui propri dipendenti, approvata il 22 marzo 2001 (riportata nella Relazione annuale del Garante per l´anno 2000, pag. 301 e nel sito web www.garanteprivacy.it ).


3. La società ha consegnato all´interessato copia dello stato matricolare ed ha fornito un riscontro riguardo alle valutazioni effettuate nel periodo 1994 - 1999.

In ordine a tali richieste va dichiarato non luogo a provvedere per quanto riguarda appunto l´accesso ai dati personali contenuti nello stato matricolare consegnato all´interessato, nonché per la richiesta riferita alle valutazioni riguardanti il periodo sopra indicato, in ordine alla quale è stato fornito parimenti idoneo riscontro.


4. La restante parte del ricorso riguarda la richiesta dell´interessato di accedere alle valutazioni sulle capacità lavorative redatte dall´azienda nel corso del 2000. Per questa parte il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va anzitutto disattesa l´eccezione di inammissibilità del ricorso.

In relazione alle valutazioni in questione, l´interessato ha proposto in data 1° marzo 2001 un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell´Emilia - Romagna, Sezione di Parma, sul quale è stata pronunciata sentenza il 24 maggio 2001.

La controversia attualmente pendente dinanzi al Consiglio di Stato, pur riguardando le stesse parti, è stata avviata con formale riferimento ad una diversa situazione soggettiva, ovvero al diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/1990), sicché non opera il principio di alternatività di cui all´articolo 29, comma 1, della legge n. 675/1996, che si riferisce unicamente al caso in cui i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 (nel quale è tutelato il diritto di accesso solo ai dati personali dell´interessato, ma non il diritto di accedere ai documenti amministrativi nel loro complesso) sono esercitati dinanzi al Garante o al giudice ordinario (unica autorità giudiziaria avente giurisdizione nelle controversie relative alla legge n. 675/1996: art. 29, comma 8 ).

Per quanto riguarda il merito, vanno ribadite in difformità di quanto affermato dal titolare del trattamento le considerazioni formulate dal Garante in numerose decisioni (v. provvedimenti del 7 e del 14 marzo 2001, in Bollettino 18, pagg. 15 e 32 le cui motivazioni si intendono qui richiamate) nelle quali è stata applicata la nozione di dato personale di cui all´articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675 , in riferimento alle valutazioni del datore di lavoro.

Tale norma, definendo espressamente come dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica …" ricomprende in tale ampia accezione ogni notizia, informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile.

Il modello di scheda adottato da Poste Italiane S.p.A. è composto da una pagina in cui vengono inseriti dati personali oggettivi dell´interessato (nominativo, data di nascita), mentre per il resto risulta composto da un insieme di profili di valutazione che riportano capacità lavorative, capacità di iniziativa, motivazione ecc., che attraverso una diversa gradazione si traducono in differenti giudizi.

In base alla definizione legislativa di dato personale devono essere considerate anche le valutazioni e qualunque altro elemento per sua natura soggettivo che vengano comunque oggettivizzati e divengano elemento distintivo del soggetto cui si riferiscono. Si tratta di elementi che derivano da un libero convincimento del "valutatore" e promanano indubbiamente dalla sua persona, ma che non possono essere per ciò stesso considerati come espressione di conoscenze impermeabili all´accesso dell´interessato.

Le conclusioni qui ribadite hanno peraltro trovato da ultimo una ulteriore conferma nella citata Raccomandazione europea del 22 marzo nella quale, in riferimento a tutti i Paesi europei, si ricorda che "non sono dati personali soltanto le informazioni contenute nei registri anagrafici, ovvero quelle derivanti da fattori oggettivi passibili di verifica o rettifica, ma anche qualsiasi altro elemento, qualsiasi informazione o circostanza dotata di un contenuto informativo tale da contribuire alla conoscenza di una persona identificata o identificabile. Si possono pertanto rinvenire dati personali nelle valutazioni e nei giudizi soggettivi sulla condotta pregressa e futura, i quali di fatto possono comprendere elementi specifici dell´identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale degli interessati. Ciò vale in pari misura anche se il giudizio o la valutazione sono sintetizzati attraverso un punteggio o una classifica ovvero sono espressi attraverso altri criteri valutativi".

Per questa seconda parte, come già indicato, il ricorso va quindi accolto.


5. Considerato il parziale riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´ interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, va posto a carico delle Poste Italiane S.p.A. parte dell´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinata nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso e dei documenti inviati al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere per le richieste relative all´accesso ai dati personali nel complesso detenuti dall´azienda per il periodo 1994 - 2000;

b) respinge l´eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da Poste italiane S.p.A. e accoglie il ricorso per quanto riguarda l´accesso alle valutazioni redatte dall´azienda nel 2000, e ordina a Poste Italiane S.p.A. di aderire alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso entro il 25 ottobre 2001 i dati richiesti, dando contestuale riscontro all´ Autorità dell´avvenuta comunicazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Poste Italiane S.p.A., che saranno liquidati direttamente in favore del ricorrente

Roma, 17 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli