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Diritto di accesso - Le relazioni sul dipendente contengono dati personali - 10 ottobre 2001 [40337]

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 [doc web n. 40337]

Diritto di accesso - Le relazioni sul dipendente contengono dati personali - 10 ottobre 2001

Nella nozione di "dato personale" rientrano anche i dati contenuti in relazioni predisposte dal datore di lavoro che contengano notizie, informazioni o elementi che abbiano un´efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza sulla persona del lavoratore.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Massimo Staccioli nei confronti di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, dipendente di Poste Italiane S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volte ad ottenere: a) copia della scheda di autovalutazione; b) copia della scheda di valutazione dell´interessato redatta dal "dirigente preposto"; c) il "risultato del colloquio sostenuto con la Dr.ssa Di Iorio"; d) il giudizio finale emesso a conclusione dell´ "indagine conoscitiva svolta dall´azienda nell´anno 2000".

L´interessato ha quindi presentato ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Poste Italiane S.p.A., ha inviato all´interessato copia della scheda di autovalutazione. Tale riscontro è considerato solo parziale dal ricorrente in quanto privo, in particolare, dei dati di tipo valutativo che costituirebbero dati personali come confermato da numerosi provvedimenti del Garante e dall´ "orientamento comune dei diversi Paesi dell´Unione europea".

Poste Italiane S.p.A. ha precisato che è in atto un processo di riorganizzazione e ristrutturazione delle varie strutture aziendali e che è stata a tal fine attivata una procedura volta ad acquisire notizie riguardanti i dipendenti interessati, al fine "di individuare le unità con elevata potenzialità, e di accertare le esigenze formative del predetto personale". La società ha pertanto opposto un diniego all´istanza di accesso alle restanti richieste ritenendo di dovere mantenere riservato il contenuto della documentazione, in quanto l´efficacia delle valutazioni comparative si fonderebbe sulla loro riservatezza al fine di garantire una gestione efficiente delle risorse umane in funzione degli obiettivi perseguiti dall´imprenditore; "la loro comunicazione e diffusione può incidere, inoltre, in modo gravemente negativo sulle prerogative imprenditoriali determinando una serie di modificazioni nei ruoli dei soggetti operanti nell´ambito dell´azienda". Poste Italiane S.p.A. sostiene infine che la valutazione del datore di lavoro, consistendo in una elaborazione del tutto personale, avrebbe carattere di soggettività e, pertanto, non rientrerebbe nel concetto di dato personale. In caso contrario, si sostiene, verrebbe leso il diritto alla libertà di pensiero del datore di lavoro.

Nell´audizione tenutasi il 24 settembre 2001 le parti hanno ribadito le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne l´accesso al complesso dei dati personali dell´interessato conservati dal datore di lavoro dello stesso, con specifico riferimento ai dati di tipo valutativo.

Il titolare del trattamento ha consegnato all´interessato copia delle schede di autovalutazione dallo stesso redatte. In ordine a tale richiesta va dunque dichiarato non luogo a provvedere.

3. Il ricorso deve invece essere accolto in riferimento alle altre richieste volte a conoscere: a) la scheda di valutazione dell´interessato redatta dal "dirigente preposto"; b) il "risultato del colloquio sostenuto con la Dr.ssa Di Iorio"; c) il giudizio finale emesso a conclusione dell´ "indagine conoscitiva svolta dall´azienda nell´anno 2000".

Vanno infatti ribadite, in senso contrario a quanto sostenuto dal titolare del trattamento, le considerazioni formulate dal Garante in numerose decisioni (v. provvedimenti del 7 e del 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pagg. 15 e 32, le cui motivazioni di diritto si intendono qui richiamate) relative alla ricomprensione dei giudizi e delle valutazioni del datore di lavoro nel concetto di dato personale di cui all´articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675.

Tale norma, definendo espressamente come dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica …" ricomprende in tale ampia accezione ogni notizia, informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile.

In base a tale definizione legislativa devono essere considerate come "dato personale" anche le valutazioni e qualunque altro elemento che venga oggettivizzato e divenga in tal modo elemento distintivo del soggetto cui è riferito. Nel caso specifico delle valutazioni si tratta di elementi che derivano da un libero convincimento del "valutatore" e promanano indubbiamente dalla sua persona, ma che non possono essere per ciò stesso considerate come espressione di conoscenze impermeabili all´accesso dell´interessato, in quanto contengono appunto giudizi, valutazioni e quindi informazioni allo stesso riferiti.

Dopo l´entrata in vigore della legge n. 675/1996 non è poi possibile prefigurare una "riservatezza" di tali valutazioni nei confronti dell´interessato, fuori dei casi indicati nell´art. 14 della medesima legge nei quali non rientra quello di specie. E´ appena il caso di osservare, poi, che il diritto di accesso dell´interessato non limita l´invocato "diritto alla libertà di pensiero" del datore di lavoro, poiché il diritto dell´interessato a conoscere dati che lo riguardano non comporta di per sé il diritto ad ottenere una rettifica di valutazioni soggettive rimesse al discrezionale apprezzamento del datore di lavoro sulla base di parametri.

Le considerazioni ribadite con la presente decisione hanno trovato da ultimo una ulteriore conferma anche nella citata Raccomandazione europea del 22 marzo 2001 (riportata nella Relazione annuale del Garante per l´anno 2000, pag. 301 e nel sito web www.garanteprivacy.it) nella quale, in riferimento a tutti i Paesi europei, si ricorda che "non sono dati personali soltanto le informazioni contenute nei registri anagrafici, ovvero quelle derivanti da fattori oggettivi passibili di verifica o rettifica, ma anche qualsiasi altro elemento, qualsiasi informazione o circostanza dotata di un contenuto informativo tale da contribuire alla conoscenza di una persona identificata o identificabile. Si possono pertanto rinvenire dati personali nelle valutazioni e nei giudizi soggettivi sulla condotta pregressa e futura, i quali di fatto possono comprendere elementi specifici dell´identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale degli interessati. Ciò vale in pari misura anche se il giudizio o la valutazione sono sintetizzati attraverso un punteggio o una classifica ovvero sono espressi attraverso altri criteri valutativi".


4. Si ritiene infine congruo determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, da porre a carico, per i suddetti motivi, di Poste Italiane S.p.A..

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere per le richieste relative all´accesso ai dati personali contenuti nella scheda di autovalutazione;

b) accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta dell´interessato volta ad ottenere i propri dati personali contenuti nella restante documentazione indicata in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Poste Italiane S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 10 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli