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Provvedimento del 19 marzo 2015 [4039439]

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[doc. web n. 4039439]

Provvedimento del 19 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 173 del 19 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 dicembre 2014  nei confronti di  Amtrust Claims Management S.r.l. e M.C.M.- Medmal Claims Management S.r.l. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Gianfranco Gatto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano contenuti nelle perizie medico-legali redatte dai medici fiduciari delle predette società a seguito delle visite mediche espletate sulla propria persona in relazione a due sinistri aperti il 22.09.2005 e il 28.02.2006; la ricorrente ha chiesto, altresì,  che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 5 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 23 e del 30 dicembre 2014 con cui Amtrust Claims Management S.r.l. ha preliminarmente dichiarato che, avendo la M.C.M.-Medmal Claims Management S.r.l. modificato la propria denominazione sociale in AmTrust Claims Management, "quest´ultima, in qualità di Società deputata alla gestione dei sinistri per conto della Compagnia AmTrust Europe Ltd, è allo stato l´unica titolare del trattamento dei dati personali"; rilevato poi che la resistente, richiamandosi anche a quanto già sostenuto in risposta all´interpello preventivo, ha ribadito di non poter aderire alla richiesta della ricorrente intendendo avvalersi della facoltà di differimento prevista dall´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice; ciò in quanto la perizia alla quale la stessa chiede di avere accesso contiene informazioni riservate di carattere tecnico-valutativo strettamente connesse con elementi di tipo strategico (riguardanti ad esempio l´eventuale sostenibilità della posizione dell´Assicurato in giudizio) la cui esibizione deve essere, a parere della resistente, temporaneamente differita ad un momento successivo (ad esempio quello della costituzione in giudizio) in modo da non compromettere irrimediabilmente le proprie esigenze difensive nell´ambito di una potenziale controversia giudiziaria; la resistente ha infatti evidenziato che, essendo stata rigettata la richiesta di risarcimento "per assenza di responsabilità a seguito dell´istruttoria interna esperita dalla Compagnia", la ricorrente difficilmente recederà "dal proposito di vedere soddisfatte le proprie pretese risarcitorie in sede giudiziale";

VISTA la memoria datata 30 dicembre 2014 con la quale la ricorrente ha sostenuto che non vi sarebbero i presupposti previsti dal citato art. 8 comma 2 lett. e) posto che la resistente avrebbe semplicemente paventato un potenziale pregiudizio al proprio diritto di difesa senza fornire la prova di un pregiudizio attuale e concreto che, a parere della stessa , non esiste poiché "non vi è in essere alcun contenzioso che interessi la ricorrente e la detta compagnia"; rilevato, infine, che la ricorrente ha dichiarato che "intende unicamente visionare le risultanze cliniche della valutazione peritale attinenti alla propria persona, nonché al proprio stato di salute, esclusa ogni considerazione di carattere difensivo e/o processuale eventualmente espressa, la quale se esistente potrà essere tranquillamente cancellata";

RILEVATO preliminarmente che, con specifico riferimento ai dati di tipo valutativo che sono contenuti nelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, l´esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice può riguardare, in termini generali, le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8 comma 4 del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, la resistente ha invocato la disposizione di cui all´art. 8 comma 2 lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della citata disposizione deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, nel caso in esame, in relazione agli specifici profili messi in luce dalla resistente, sussiste la documentata esigenza di non pregiudicare l´esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento anche nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative intraprese dall´interessata, risulta allo stato preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria (stante l´esito negativo della fase stragiudiziale di definizione della controversia fra le parti).

RILEVATO che, alla luce degli elementi di valutazione forniti dal titolare del trattamento, appare allo stato legittimamente invocato il differimento temporaneo del diritto di accesso (che una volta cessate le rappresentate esigenze difensive potrà essere nuovamente esercitato); ritenuto pertanto che limitatamente ai dati di tipo valutativo contenuti nelle perizie medico-legali in questione, il ricorso deve essere rigettato;

RILEVATO, invece che, alla luce della documentazione acquisita in atti, risulta che la resistente abbia omesso di comunicare alla ricorrente i dati personali di tipo oggettivo contenuti nelle predette perizie (dati identificativi, informazioni relative all´anamnesi o ai risultati di esami obiettivi, ecc.) e che, per questo profilo, il ricorso deve essere parzialmente accolto; ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla resistente di comunicare alla ricorrente tali informazioni, nelle forme e nei modi di cui all´art. 10 del Codice, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della parte resistente, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie parzialmente il ricorso e per l´effetto ordina alla resistente di comunicare alla ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali di tipo oggettivo contenuti nelle perizie medico-legali in questione;

2)  rigetta il ricorso limitatamente ai dati personali di tipo valutativo contenuti nelle perizie medico-legali in questione;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico della parte resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere alla resistente, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA