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Telecomunicazioni - Accordi tra Rai e rivenditori di apparecchi televisivi - 5 dicembre 2001 [40405]

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 [doc. web n. 40405]

Telecomunicazioni - Accordi tra Rai e rivenditori di apparecchi televisivi - 5 dicembre 2001

La raccolta ed il trattamento dei dati degli acquirenti di apparecchi televisivi, effettuati dalla Rai attraverso accordi diretti con i rivenditori, sono in contrasto con i principi fissati dalla legge n. 675/1996 per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici. Il Garante ha segnalato alla Rai la necessità di interrompere tale trattamento, differendo poi il termine, e comunicando i provvedimenti anche al Governo.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il 19 febbraio 2001 il Garante ha avviato, nell´ambito di una complessa istruttoria relativa al trattamento di dati personali svolto dal Ministero delle finanze - URAR TV (ora Agenzia delle entrate, 1° Ufficio Entrate Torino - S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV) e dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la gestione e la riscossione del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo, alcuni accertamenti in ordine agli accordi di collaborazione tra la società concessionaria e i rivenditori di apparecchi radiotelevisivi ai fini della segnalazione dei dati dei relativi acquirenti da utilizzare per la formalizzazione di nuovi abbonamenti.

In particolare è stato chiesto di fornire informazioni e documenti in ordine ai presupposti ed alle caratteristiche del predetto trattamento di dati da parte sia del Ministero, sia della società, nonché alle specifiche modalità e formule utilizzate per l´informativa agli interessati e per l´acquisizione del consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati da parte dei rivenditori. In tale occasione sono stati altresì richiesti elementi sulle modalità di eventuale raccolta di dati personali presso società di vendita e noleggio di videocassette.

2. Con nota del 15 marzo 2001, la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha precisato che:

  • nell´ambito dell´attività di recupero dell´evasione del canone svolta per conto dell´Amministrazione finanziaria, ha formulato, con lettere del febbraio 1999 e del dicembre 2000 (v. copie in atti), una proposta di collaborazione ai rivenditori per la comunicazione dei nominativi degli acquirenti degli apparecchi idonei a ricevere trasmissioni televisive;
  • tale attività rientrerebbe nelle previsioni della convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 con il Ministero delle finanze (successivamente integrata dall´atto aggiuntivo approvato con decreto ministeriale del 23 luglio 1999), le quali prevedono, tra l´altro, la possibilità per la società concessionaria di utilizzare i dati acquisiti in esecuzione dei compiti affidati per lo svolgimento di altre iniziative volte a "contribuire al recupero dell´evasione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali";
  • i rivenditori che intendono aderire all´iniziativa possono comunicare solo i dati degli acquirenti che abbiano ricevuto le informazioni di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996, con particolare riguardo alla comunicazione dei dati alla RAI per gli adempimenti connessi alla detenzione di apparecchi televisivi, e che abbiano espresso il proprio consenso (che i rivenditori devono documentare per scritto sulla base di un modello suggerito nelle suddette lettere);
  • ai nominativi segnalati relativi a persone che non risultano abbonati viene inviata una comunicazione con invito a regolarizzare la propria posizione, contenente anche l´informativa ai sensi della legge n. 675. Non vengono invece conservati altri dati, concernenti, ad esempio, nominativi di persone titolari di abbonamento od appartenenti ad un nucleo familiare in cui vi sia un altro componente già abbonato;
  • modalità analoghe sarebbero state adottate nei confronti di fabbricanti, importatori di apparecchi televisivi, centri di assistenza ed esercizi di videonoleggio.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. A completamento dei principi richiamati nei provvedimenti del 12 luglio 2000 e del 13 dicembre 2000 adottati da questa Autorità nei confronti del Ministero delle finanze - URAR TV e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni, il Garante è chiamato ad esaminare in questa sede la questione relativa alla raccolta ed al trattamento dei dati degli acquirenti di apparecchi televisivi, che ha suscitato anche l´attenzione di organi di informazione e di associazioni di consumatori.

Le lettere acquisite agli atti del procedimento contengono, oltre agli elementi sopra descritti, anche il riferimento ad un "rimborso spese" o "premio" che la società concessionaria si impegna a corrispondere ai rivenditori di apparecchi televisivi in ragione della loro collaborazione.

L´importo di tale rimborso è variabile ed è collegato all´acquisizione o meno, entro un determinato termine decorrente dalle segnalazioni dei rivenditori, di nuovi abbonamenti al servizio radiotelevisivo (settantamila lire per ogni nuovo abbonamento attivato entro 180 giorni dalla spedizione della cartolina di segnalazione, con l´indicazione delle generalità e dell´indirizzo dell´acquirente dell´apparecchio TV, e duemila lire per ciascun nominativo di acquirenti non abbonati che entro un anno dalla data della segnalazione non abbiano ancora attivato l´abbonamento).

Nella lettera del febbraio 1999 è riportato infine un "fac-simile di modello per la documentazione del consenso (da conservare da parte del rivenditore)", in cui si richiede però di annotare soltanto nome, cognome e residenza dell´acquirente, nonché data dell´acquisto, senza alcuna altra dichiarazione o formula concernente una manifestazione di volontà relativa al trattamento di dati da parte del rivenditore ivi compresa la comunicazione alla società concessionaria.

4. Come è stato ribadito nel richiamato provvedimento adottato dal Garante il 12 luglio 2000, la RAI - Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni è stata designata dal Ministero delle finanze - URAR-TV di Torino, ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675, responsabile del trattamento dei dati contenuti nell´archivio informatico risultante dal ruolo magnetico degli abbonati (anche per ciò che attiene ai dati anagrafici relativi a cittadini maggiorenni acquisiti dalla RAI per conto dell´URAR TV o direttamente da quest´ultimo, dati ricavati dagli uffici anagrafici o dalle banche dati di società che erogano servizi di pubblica utilità: v. l´art. 1 dell´atto aggiuntivo alla convenzione approvato con decreto del 23 luglio 1999).

Nello stesso provvedimento, sono stati inoltre evidenziati i seguenti aspetti:

  • quale responsabile del trattamento, la RAI collabora con la predetta amministrazione titolare del trattamento nello svolgimento dei compiti relativi alla gestione e alla riscossione dei canoni;
  • la società non può essere quindi considerata come un soggetto privato che persegue ulteriori finalità e che può decidere autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni personali, dovendo attenersi rigorosamente alle prescrizioni normative e alle istruzioni impartite dall´Amministrazione finanziaria;
  • limitatamente a questi rapporti, alla società deve ritenersi perciò applicabile il particolare regime previsto per le amministrazioni pubbliche, le quali, a differenza dei privati, possono effettuare solo i trattamenti di dati connessi all´esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle previsioni di legge o di regolamento e senza richiedere il consenso degli interessati (art. 27, legge n. 675/1996).

Va tenuto presente che, come precisato nel menzionato provvedimento del 12 luglio 2000, l´atto aggiuntivo alla citata convenzione prevede che sia l´URAR TV, ora 1° Ufficio Entrate di Torino - S.A.T. (Sportello Abbonamenti TV), a dover trasmettere periodicamente alla RAI i dati dei soggetti che non risultano titolari di abbonamento. La RAI procede poi ad inviare a tali soggetti "comunicazioni contenenti l´indicazione degli obblighi discendenti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e dei vantaggi conseguenti alla regolarizzazione spontanea", comunicando all´URAR TV i risultati della verifica con i dati aggiornati dei soggetti contattati e di coloro che hanno risposto (v. l´art. 1, commi 6 e 7 del richiamato atto aggiuntivo alla convenzione).

5. Bisogna, inoltre, rilevare che l´art. 6, commi 1, lett. d-bis), e 2 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1 della legge 8 agosto 1994, n. 489, ha soppresso (in base al combinato disposto dell´abrogato art. 2 e degli artt. 5 e 7 della legge 12 novembre 1949, n. 996), in quanto ritenuti adempimenti superflui, gli obblighi a carico dei rivenditori di inviare o segnalare le informazioni sugli acquirenti degli apparecchi radiotelevisivi alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

È così venuto meno il fondamento normativo che obbligava alla raccolta, e al successivo invio, da parte dei rivenditori dei dati riguardanti gli acquirenti. L´indispensabilità del fondamento in una norma primaria, confermato dal fatto che qui ci si trova nella materia tributaria complessivamente interessata anche dalla disciplina costituzionale, è stata confermata dallo stesso legislatore, che aveva ritenuto necessaria una nuova norma per reintrodurre gli obblighi ricordati, come risulta dall´art. 11 del decreto legge n. 134/1995, non convertito per scadenza dei termini.

6. La rilevata carenza di presupposti giuridici per la raccolta ed il trattamento dei dati in esame non può essere superata attraverso il consenso degli acquirenti, dal momento che la legge n. 675/1996 esclude che i soggetti pubblici, e dunque anche i soggetti da questi designati come responsabili del trattamento, possano supplire con una diversa procedura alla mancanza di fondamenti normativi.

Se, ai fini di rendere più efficace la lotta all´evasione del canone, si ritengono necessarie forme di collaborazione dei rivenditori, queste dovranno essere previste da una specifica normativa conforme all´art. 27 della legge n. 675/1996, con iniziative riservate al Parlamento ed al Governo, e non alla concessionaria.

7. Alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi che la raccolta ed il trattamento dei dati svolti, con le modalità sopra descritte, dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per conto dell´Amministrazione finanziaria non siano consentiti in quanto contrari a quanto disposto dalla legge n. 675/1996 per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici.

Va pertanto segnalata alla società e all´Amministrazione la necessità di cessare le operazioni in corso di raccolta dei dati relativi ai clienti di imprese e società di rivendita, fabbricazione e importazione di apparecchi televisivi e di vendita o noleggio di videocassette e di astenersi da ogni ulteriore trattamento dei dati finora raccolti. Constatata, comunque, la mancanza nei modelli utilizzati dai rivenditori di elementi atti a configurare una idonea informativa, l´Autorità proseguirà gli accertamenti in ordine alle misure attuate dai rivenditori e dagli altri soggetti in tema di notificazione, informativa e consenso.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) segnala, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, all´Agenzia delle entrate - 1° Ufficio Entrate Torino - S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV e alla RAI - Radiotelevisione S.p.A. - Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni, la necessità di interrompere la raccolta e il trattamento dei dati personali svolti con le modalità descritte in motivazione e di astenersi dal loro ulteriore trattamento, fornendo entro il 31 gennaio 2002 all´Ufficio del Garante copia delle determinazioni adottate;

b) delibera, inoltre, di comunicare al Governo il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera m), della legge n. 675/1996.

Roma, 5 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli