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Trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici - Rilascio elenco sottoscrittori di lista elettorale - 9 giugno 1999 [40779]

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[doc. web n. 40779]

Trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici - Rilascio elenco sottoscrittori di lista elettorale - 9 giugno 1999

Il decreto legislativo n. 135/1999 non ha contraddetto i principi introdotti dalla legge n. 675/1996 per i trattamenti di dati sensibili effettuati da soggetti pubblici. L´articolo 22, comma 3, della legge, infatti, è rimasto sostanzialmente immutato nella parte in cui richiede che i cennati trattamenti siano autorizzati da un´espressa norma di legge nella quale siano indicate le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili.

Roma, 9 giugno 1999

Sottocommissione circondariale
Elettorale
piazza Marconi 7
26015 Soresina (Cremona)


OGGETTO: decreto legislativo n. 135/1999 sui trattamenti di dati particolari da parte di soggetti pubblici. Rilascio elenco sottoscrittori di lista elettorale - Richiesta parere.


È stato richiesto se, ai sensi dell´articolo 8, comma 4, del recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sui trattamenti di dati particolari da parte di soggetti pubblici, sia consentito il rilascio dell´elenco dei sottoscrittori di una lista elettorale e, eventualmente, a quali condizioni.

Al riguardo si rappresenta che tale rilascio appare legittimo nei limiti di seguito precisati.

Il decreto legislativo n. 135/1999 non ha contraddetto i principi introdotti dalla legge n. 675/1996 per i trattamenti di dati sensibili effettuati da soggetti pubblici. L´articolo 22, comma 3, della legge, infatti, è rimasto sostanzialmente immutato nella parte in cui richiede che i cennati trattamenti siano autorizzati da un´espressa norma di legge nella quale siano indicati le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili.

In particolare, l´articolo 8, comma 4, del decreto legislativo non amplia, di per sé, la gamma delle operazioni eseguibili rispetto alla normativa di settore, in quanto, a norma dei commi 1 e 3 del medesimo articolo, nell´ambito delle attività in materia di elettorato e altri diritti politici sono consentiti solo i trattamenti finalizzati all´esecuzione di specifici compiti previsti da leggi o regolamenti.

Tuttavia deve ritenersi che fra tali compiti possa essere ricompresa la comunicazione a soggetti determinati dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa sul diritto di accesso, nei limiti e alle condizioni ivi previsti (art. 22 della legge n. 241/1990; cfr. il provvedimento del Garante in allegato). Una conferma viene dall´articolo 16 del medesimo d.lg. n. 135, che al comma 1 lett. c) si riferisce appunto all´applicazione della disciplina sull´accesso ai documenti amministrativi.

Va sottolineato, inoltre, che i trattamenti in questione devono essere effettuati nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 675/1996 e dallo stesso decreto legislativo n. 135/1999, e, in particolare, di quelli di pertinenza e di essenzialità dei dati trattati e del rispetto della finalità perseguita (art. 9 della legge n. 675 e artt. 1-4, d. lgs n. 135). In tal senso appare legittimo il rilascio dell´elenco esclusivamente a soggetti che intendano servirsene per l´esercizio dei diritti politici, come nel caso che la richiesta pervenga da candidati appartenenti a liste concorrenti. (ipotesi ricorrente, a detta di codesta Sottocommisione).

Un chiarimento sulla portata oggettiva dei trattamenti consentiti potrebbe, infine, essere apportato dalla pubblica amministrazione competente in sede di adozione dell´atto regolamentare previsto dal comma 3-bis del novellato articolo 22 della legge n. 675, con il quale le amministrazioni dovranno procedere all´identificazione e alla pubblicità dei tipi di dati e delle operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite.

IL PRESIDENTE