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Allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate attraverso sistemi di videosorveglianza istallati presso boutiques. Verifica preliminare - 25 giugno 2015 [4173504]

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[doc. web n. 4173504]

Allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate attraverso sistemi di videosorveglianza istallati presso boutiques. Verifica preliminare - 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 380 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Bulgari Italia S.p.A. ai sensi dell´art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680), con particolare riferimento al punto 3.4;

Esaminata la documentazione acquisita agli atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. L´istanza della società.

In data 15 gennaio 2015, Bulgari Italia S.p.A. (rappresentata dall´avv. Alberto Savi, presso il cui studio ha eletto domicilio), in ossequio a quanto prescritto dal provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, ha formulato un´istanza di verifica preliminare (art. 17 del Codice) al fine di poter conservare per 1 anno le immagini registrate attraverso i sistemi di videosorveglianza istallati presso le boutiques di proprietà, ubicate in varie parti d´Italia.

In particolare, Bulgari Italia S.p.A. ha dichiarato di appartenere al gruppo Bulgari S.p.A., "noto gruppo di aziende italiane che operano sotto il marchio ‘Bulgari´, nel settore della vendita di prodotti e servizi di lusso", come "gioielli, orologi, accessori, profumi e cosmesi, hotel", e di esercitare la sua attività nella commercializzazione dei prodotti a marchio "Bulgari" attraverso boutiques di proprietà (cfr. pervenuta il 15 gennaio 2015).

Sul piano logistico, la società ha precisato che le boutiques di proprietà oggetto della presente istanza sono complessivamente 16 e si trovano rispettivamente nelle seguenti località: Aeroporto di Fiumicino Terminal 3, Aeroporto di Fiumicino Terminal G, Aeroporto di Malpensa Terminal 1, Aeroporto di Venezia, Bologna (Galleria Cavour, 8/b), Capri (via delle Caramelle, 37), Firenze (via Tornabuoni, 56), Milano (via Santa Redegonda, 3 e via Montenapoleone, 2), Napoli (via Filangieri, 40), Outlet Roma (via Aurelia, 1052), Outlet Serravalle Scrivia (via della Moda, 1), Porto Cervo, (Arzachena, La Passeggiata di Porto Cervo e località Liscia di Vacca c/o Hotel Pitrizza), Roma (via dei Condotti, 10) Venezia (Calle Larga 22 Marzo).

Il processo organizzativo aziendale prevede che in ogni punto vendita venga riscontrata l´effettiva consistenza dello stock dei prodotti presenti, attraverso un´attività inventariale da effettuarsi con cadenza semestrale. Tale monitoraggio permetterebbe di constatare eventuali ammanchi di beni, senza tuttavia individuarne le cause (cfr. nota del 30 marzo 2015).

In particolare, Bulgari Italia S.p.A. ha riferito che nelle proprie boutiques sono custoditi migliaia di pezzi, la maggior parte dei quali di piccole dimensioni, con la conseguenza che un eventuale ammanco difficilmente potrebbe essere verificato nell´immediatezza, ma solo a distanza di tempo, in coincidenza dell´inventario (cfr. nota pervenuta il 15 gennaio 2015). In tal modo, eventuali azioni criminali potrebbero essere scoperte solo a distanza di molti mesi.

Inoltre, la società ha riferito che il recente incremento di furti alle gioiellerie, legato "anche alla diminuzione delle rapine alle banche", ha esposto sempre più il settore e perciò le proprie boutiques al "rischio criminale", come dimostrato da una serie di denunzie presentate presso le Forze dell´ordine, in relazione a episodi criminosi che hanno coinvolto le gioiellerie del gruppo o che sono avvenuti nei loro pressi (cfr. nota del 30 marzo 2015 e denunce allegate).

In ragione di ciò, la società, nel valutare i necessari miglioramenti da apportare nel campo della sicurezza delle proprie strutture, ha rilevato che le attuali modalità di espletamento dell´attività di videosorveglianza -indispensabile per la protezione del personale e dei beni presenti nelle singole boutiques - risulterebbero inadeguate, in quanto la conservazione delle immagini per soli 7 giorni sovente precluderebbe l´accertamento delle cause dei possibili ammanchi o dei furti, in considerazione delle peculiari caratteristiche dei prodotti, con conseguente impossibilità per le Forze dell´ordine di acquisire elementi utili per individuare i responsabili.

Ciò premesso, la società ha sostenuto che la ragione dell´odierna richiesta di autorizzazione per conservare le immagini fino ad 1 anno o "per diverso termine che sarà ritenuto congruo" da questa Autorità, risiederebbe nell´esigenza di rafforzare il livello di tutela dei beni aziendali e dello stesso personale, ma anche della clientela, al fine di poter prevenire furti e rapine, nonché, di poter assolvere anche agli oneri imposti dalle "società assicurative", tra cui "quello di porre in essere quanto necessario per evitare o diminuire il rischio furto ed il danno conseguente". (cfr. nota del 30 marzo 2015).

Una prolungata conservazione delle immagini, infatti, sarebbe motivata non solo dalle specifiche caratteristiche dei prodotti venduti, ma anche dal fatto che spesso il lasso di tempo intercorrente tra il momento dell´ipotetico furto o rapina e il momento antecedente ad esso, in cui vengono svolti eventuali sopralluoghi presso la boutique da parte dei criminali impegnati nella progettazione dell´azione delittuosa, potrebbe essere piuttosto lungo, in conseguenza dell´attività di verifica e "studio della boutique, del luogo, del personale di vigilanza, dei sistemi difensivi" da parte degli stessi delinquenti; con la conseguenza che eventuali azioni criminali potrebbero essere scoperte attraverso la visione di immagini riprese a distanza di molto tempo.

Nel corso dell´istruttoria, la società ha altresì dichiarato di aver osservato la procedura prevista dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, specificando che la maggior parte delle boutiques è già in possesso dell´autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro competente e che, per le altre, Bulgari Italia S.p.A. "è in attesa del provvedimento autorizzativo la cui richiesta è già stata depositata".

2. Il funzionamento del sistema

L´impianto di videosorveglianza di cui le boutiques già si avvalgono è parte di un più ampio apparato di sicurezza, che consta di impianto di allarme antintrusione, di porte e vetrine blindate, di cassaforte, oltre che di un servizio di "sorveglianza diurna"(cfr. nota pervenuta il 15 gennaio 2015).

Le telecamere, in numero variabile a seconda della grandezza di ciascuna struttura, possono diversificarsi anche in conseguenza della tipologia di impianto istallato; infatti in caso di impiego di sistemi analogici, caratterizzati da inquadrature a bassa risoluzione, è necessario istallare, a parità di dimensioni della boutique, un numero di telecamere maggiore rispetto al caso di istallazione di impianti digitali, contraddistinti invece da riprese ad alta risoluzione "(cfr. nota del 30 marzo 2015).

La società, titolare del trattamento, ha dichiarato che l´accesso alle immagini è consentito, tramite user name e password, soltanto a soggetti appositamente designati incaricati del trattamento per ogni singola boutique Bulgari di riferimento.

Le immagini, attualmente conservate solo per 7 giorni, sono registrate su dispositivi di registrazione che, insieme ai monitor, sono ubicati in appositi armadi (c.d. rack) non visibili al pubblico.

Quanto al possibile controllo delle immagini "in diretta", la società ha riferito che nel "back office" delle singole boutiques è presente generalmente una postazione alla quale, "all´occorrenza", le persone incaricate del trattamento possono accedere tramite autenticazione.

Inoltre, la Società ha affermato di aver assolto all´obbligo di rendere l´informativa apponendo i necessari cartelli presso ogni struttura e rendendo contestualmente disponibile in ciascuna boutique un modello di informativa estesa per coloro che ne facessero richiesta.

3. Presupposti di liceità del trattamento

L´odierna richiesta di poter allungare il termine di conservazione delle immagini videoregistrate presso le boutiques di proprietà Bulgari Italia S.p.A. deve essere valutata alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010. In particolare, secondo tale provvedimento, l´allungamento dei tempi di conservazione dei dati oltre i sette giorni, giustificabile solo in casi eccezionali, deve essere adeguatamente motivato "con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità".

Nel caso in questione, la società ha posto a base dell´istanza due distinte esigenze.

In primo luogo, Bulgari Italia S.p.A. ha affermato che la necessità di conservare le immagini per 1 anno o "per diverso termine" ritenuto congruo da questa Autorità, risiederebbe nell´esigenza di rafforzare il livello di tutela del personale, della clientela e dei beni aziendali altrimenti non adeguatamente tutelabili in ragione delle peculiari caratteristiche dei prodotti venduti (molto preziosi anche se di piccole dimensioni) e delle modalità di svolgimento dell´attività di controllo da parte dell´Azienda che, di fatto, impedirebbero spesso un repentino accertamento di eventuali sottrazioni.

In proposito, la Società ha riferito che un eventuale ammanco difficilmente potrebbe essere verificato nell´immediatezza, ma solo a distanza di tempo, in coincidenza dell´inventario previsto semestralmente, con la conseguenza che tra il momento della constatazione dell´illecito e quello (antecedente) del furto può intercorrere un lasso temporale assai ampio, che potrebbe arrivare anche a 6 mesi.

In secondo luogo, la società ha affermato che la necessità di conservare le immagini per 1 anno o "per diverso termine" ritenuto congruo da questa Autorità, scaturisce da una specifica valutazione dei tempi spesso intercorrenti tra il momento del furto o rapina ed il precedente, possibile momento della ricognizione presso le boutiques da parte dei criminali.

Ad avviso di questa Autorità, all´esito dell´istruttoria sono emersi elementi che inducono a ritenere che, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice, la richiesta della società possa essere accolta, almeno in modo parziale.

In particolare, l´odierna richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate presso le strutture trova la propria giustificazione in obiettive esigenze di tutela del patrimonio aziendale e nel legittimo interesse del titolare a prevenire o a far perseguire possibili illeciti posti in essere a danno della Società, dei suoi dipendenti e dei clienti.

Più specificamente, i ripetuti e documentati atti criminosi che hanno interessato alcune boutiques nel corso negli ultimi anni, favoriti anche dall´incremento delle casistiche di aggressione alle gioiellerie (cfr. anche nota del Ministero del lavoro e politiche sociali del 16 aprile 2012 n. 7162) e comunque dall´ingente valore dei prodotti venduti nelle singole strutture, dimostrano l´esigenza di rafforzare il livello di sicurezza di ognuna di esse, mentre le obiettive difficoltà di accertare in tempi brevi gli illeciti perpetrati a danno del patrimonio aziendale valgono a giustificare la richiesta di procedere ad una conservazione delle immagini registrate che, alla luce delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento e della documentazione prodotta, appare congruo consentire fino ad un massimo di sette mesi, al solo fine dell´accertamento di eventuali illeciti e dell´individuazione, da parte dell´Autorità giudiziaria, dei possibili responsabili. Ciò tenendo conto, in particolare, della scansione semestrale degli inventari.

Sul piano della sicurezza dei dati, la procedura di accesso predisposta dalla società risulta pienamente adeguata, consentendo di prendere visione delle registrazioni solo in caso di necessità, per il tramite di appositi soggetti designati "incaricati del trattamento" e con l´osservanza di un sistema di autenticazione basato sulla digitazione di "user name" e "password".

Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese (della cui veridicità Bulgari Italia S.p.A. ha assunto ogni responsabilità - anche penale - ai sensi dell´art. 168 del Codice) e, segnatamente, delle illustrate modalità di funzionamento dell´impianto, volto a tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza dei prodotti presenti all´interno delle boutiques, questa Autorità ritiene che la richiesta di verifica preliminare possa essere accolta nei termini appena precisati.

L´accesso alle immagini registrate, ovviamente, potrà essere effettuato solo nel caso in cui vengano ravvisati o segnalati eventuali illeciti, oppure allorché pervenga una richiesta in tal senso da parte dell´Autorità giudiziaria.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE,

ai sensi dell´art. 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare, ammette la conservazione fino a 7 mesi di tutte le immagini registrate da Bulgari Italia S.p.A. mediante gli impianti di videosorveglianza attualmente in uso presso le gioiellerie individuate in premessa al solo fine dell´accertamento di eventuali illeciti e dell´individuazione, da parte dell´Autorità giudiziaria, dei possibili responsabili.

L´accesso alle immagini registrate potrà essere effettuato solo nel caso in cui vengano ravvisati o segnalati eventuali illeciti, oppure allorché pervenga una richiesta in tal senso da parte dell´Autorità giudiziaria.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4173504
Data
25/06/15

Argomenti


Tipologie

Verifica preliminare