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Provvedimento del 21 maggio 2015 [4203381]

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[doc. web n. 4203381]

Provvedimento del 21 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 306 del 21 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 febbraio 2015 da XY nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google e in associazione al proprio nome e cognome, di alcuni articoli relativi ad una vicenda giudiziaria risalente agli anni novanta connessa all´attività politica svolta a quel tempo dall´interessato in qualità di assessore presso il Comune di ZY, nonché di un articolo più recente, risalente al febbraio 2011, dal titolo "ZZ" disponibile tramite il link http://www...., ha chiesto la rimozione dei relativi url ovvero l´adozione delle eventuali diverse misure ritenute idonee a tutelare i diritti del medesimo; il ricorrente ha, in particolare, eccepito, riguardo agli articoli relativi alla vicenda giudiziaria ormai conclusa, come il decorso di un ampio lasso di tempo dallo svolgimento dei fatti abbia determinato, secondo i principi ribaditi anche dalla Corte di Giustizia Europea nella recente sentenza del 13 maggio 2014 (Costeja v. Google), il venir meno dell´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia ed ha altresì contestato il fatto che nei predetti articoli "non venga data notizia del fatto che, nelle more di questa vicenda, è intercorsa una dichiarazione di estinzione dei reati", rilevando infine come la perdurante diffusione della notizia sia fonte di grave danno all´immagine del ricorrente che attualmente svolge la professione di avvocato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 9 marzo 2015, nonché la nota del 10 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 3 e 6 marzo 2015, con cui Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, nel richiamare quanto già esposto anteriormente alla presentazione del ricorso, ha ribadito di non poter accogliere le richieste di deindicizzazione avanzate dal ricorrente trattandosi di "articoli che riportano notizie relative a vicende pubbliche che, seppure lo hanno riguardato in passato (in veste di assessore comunale e avvocato) hanno una indiscutibile rilevanza pubblica (…) al fine di tutela" della collettività rispetto a condotte professionali o pubbliche improprie, rilevando altresì che "a differenza dei sette link, risalenti agli anni ´90, che riportavano notizie relative alle vicende giudiziarie del ricorrente per abuso di atti d´ufficio e corruzione", il link www.... "reindirizza ad un articolo molto più recente, del 2011, relativo a fatti (l´Affittopoli di Milano) ancora all´onore delle cronache giudiziarie"; la resistente ha eccepito che "nel caso di specie non sono state fornite a Google, e non è stato possibile (…) ottenere altrimenti, informazioni sufficienti a identificare una (intervenuta) carenza di interesse pubblico" alla disponibilità degli articoli in questione, precisando che "in ogni caso (…) dall´analisi delle informazioni disponibili con riferimento al ricorrente (…) mancano nella fattispecie in esame i requisiti per l´accoglimento del ricorso (…) indicati nella sentenza Costeja e riassunti nelle Linee Guida del WP29"; Google, con riguardo ai profili evidenziati dall´interessato, ha rilevato che "l´eventuale incompletezza o carenza di veridicità dei fatti non rileva ai fini del diritto all´oblio" il cui elemento costitutivo è rappresentato essenzialmente dal "trascorrere del tempo", rilevando comunque come, anche di fronte a quest´ultimo, "è sempre necessario garantire un corretto bilanciamento tra diritto all´oblio e tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca"; a tale riguardo la resistente ha invocato la necessità di tenere presenti, al fine di valutare l´eventuale sussistenza del perdurante interesse pubblico alla reperibilità dell´informazione, ulteriori elementi, citando in particolare i criteri di cui alle Linee Guida adottate dal WP29 il 26 novembre 2014 – che interpretano i  princìpi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea alla luce delle esigenze di bilanciamento dei diritti sopra indicati - tra i quali assumerebbe rilievo, nel caso di specie, "quello del ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica";

VISTA la nota del 4 marzo 2015 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando che "la totale inattualità degli URL di cui si chiede la rimozione si evince in modo chiaro nel momento in cui in essi viene data notizia di una imputazione per il reato di corruzione senza però riportare come per quest´ultima ipotesi di reato, non ci sia mai stato alcun tipo di rinvio a giudizio", riportando così una notizia parziale e negando di fatto "quel principio di bilanciamento dei diritti invocato da Google nella sua comunicazione"; il ricorrente ha inoltre rilevato che "per il reato per il quale subì l´arresto a cavallo del maggio/giugno 1995 non fu mai disposto il relativo rinvio a giudizio che avvenne non già, quindi, per corruzione, ma solo per abuso d´ufficio a fini non patrimoniali", precisando tuttavia di aver ottenuto la relativa riabilitazione "fin dal 14 gennaio 2011" e rappresentando come le contestate notizie "comportano che sulla figura professionale esercitata dal sottoscritto, ricadono conseguenze negative generate da fatti di una fase "politica" (…) risalente al passato e che nulla hanno più a che vedere con la attuale ed impegnativa attività professionale";

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia europea con la predetta sentenza ha riconosciuto che il diritto all´oblio, il cui principale elemento costitutivo è rappresentato dal trascorrere del tempo, prevale, in linea di principio, "non soltanto sull´interesse economico del gestore (…), ma anche sull´interesse" del pubblico "ad accedere all´informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome" di una determinata persona, riconoscendo l´esistenza di un´eccezione alla regola generale laddove "per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, l´ingerenza nei diritti fondamentali (dell´interessato) è giustificata  dall´interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso (…) all´informazione di cui trattasi"; considerato inoltre che, già prima della citata pronuncia della Corte di Giustizia, "dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che" il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali sussiste "quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca" e che la  "Suprema Corte aveva specificato che l´oblio deve intendersi nel diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati""(sentenza n. 5525/2012);

CONSIDERATO che le Linee Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti nei casi di esercizio del diritto all´oblio al fine di effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione; tenuto conto del fatto che tra i criteri che devono essere considerati per la disamina delle richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca vi è anche quello relativo alla pertinenza dell´informazione alla luce del tempo trascorso, con la conseguenza che "un´informazione molto risalente nel tempo (ad esempio, a 15 anni prima) potrebbe risultare meno pertinente di un´informazione pubblicata 1 anno fa" e che "la probabilità che una certa informazione sia pertinente è maggiore se si tratta di un´informazione legata all´attuale vita lavorativa dell´interessato", richiamando a tale riguardo quanto già affermato dalla Suprema Corte secondo cui "il diritto dell´interessato a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova limite nel diritto di cronaca ogni qualvolta "sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l´attualità""(sentenza n. 16111/2013);

RILEVATO che, nel caso in esame, la richiesta di deindicizzazione degli url indicati dal ricorrente, e collegati ad articoli connessi alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto in passato, appare meritevole di considerazione ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014, tenuto conto dell´ampio lasso di tempo trascorso dall´avvenimento dei fatti, nonché della dichiarazione giudiziale di estinzione dei relativi reati intervenuta sin dal 2011, trattandosi peraltro di vicende connesse ad una fase politica della vita del ricorrente ormai conclusa per espressa dichiarazione del medesimo;

RILEVATO, invece, con riguardo al diverso episodio legato allo scandalo degli affitti a Milano, oggetto di un articolo del 2011 reperibile attraverso il link www...., che la richiesta di deindicizzazione non può essere accolta trattandosi di un articolo di recente pubblicazione relativo a fatti diversi, la cui conoscenza è di attuale interesse pubblico;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover  accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare al titolare del trattamento, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla deindicizzazione di tutti gli url indicati nell´atto di ricorso riferiti alla vicenda giudiziaria in cui l´interessato è stato coinvolto in qualità di assessore comunale (ad eccezione quindi dell´url  http://www....);

RITENUTO, altresì, di dover dichiarare il ricorso infondato con riguardo all´articolo rinvenibile mediante il link http://www....;

RILEVATO, infine, che resta impregiudicato il diritto del ricorrente di avanzare, nei confronti dei rispettivi editori, specifica istanza di aggiornamento delle notizie riportate negli articoli reperibili attraverso i link indicati nell´atto di ricorso, tenuto conto degli sviluppi giudiziari delle vicende che lo hanno coinvolto;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina al titolare del trattamento, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla deindicizzazione di tutti gli url indicati nell´atto di ricorso riferiti alla vicenda giudiziaria in cui l´interessato è stato coinvolto in qualità di assessore comunale (ad eccezione quindi dell´url  http://www....);

b) dichiara il ricorso infondato con riguardo all´articolo rinvenibile mediante il link http://www....

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia