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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Lucchese Franco - 7 maggio 2015 [4226176]

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[doc. web n. 4226176]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Lucchese Franco - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 275 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza Compagnia di Trapani, in esecuzione di una verifica fiscale, ha svolto, nei confronti di Lucchese Franco, C.F.: LCCFNC67D29A176I, residente ad Alcamo (TP), via Giordano n. 99/u, titolare dell´impresa Serilook, l´attività di controllo di cui al verbale di operazioni compiute datato 9 ottobre 2012; nell´ambito di tale attività è stato accertato che Lucchese Franco effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza conservando immagini per un periodo di tempo superiore al limite massimo prescritto, ai sensi dell´art.154, comma 1, lett. c), del Codice e al punto 3.4 del provvedimento in materia di videosorveglianza, datato 8 aprile 2010 e pubblicato sul sito Internet del Garante www.gpdp.it (doc. web n. 1712680). In particolare, all´atto dell´ispezione avvenuta 23 novembre 2012, sono risultate conservate nella memoria del computer, al quale era collegato il sistema di videosorveglianza, immagini del 14 luglio 2010, del 14 settembre 2010 (due), del 28 settembre 2010, del 19 novembre 2010 e del 29 aprile 2011;

VISTO il verbale n. 31 del 27 novembre 2012 con cui è stata contestata alla predetta impresa edile la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione all´art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, informandola della facoltà di effettuare, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che dalla documentazione allegata al verbale di contestazione della Compagnia di Trapani risulta che le immagini conservate riprendevano persone all´interno e all´esterno dei locali dell´impresa e che la qualità delle immagini era tale da consentire il riconoscimento delle persone riprese. Tenuto conto del fatto che né all´atto della contestazione, né successivamente il sig. Lucchese, titolare del trattamento, ha fornito alcuna spiegazione o giustificazione in ordine alla conservazione delle predette immagini, in quanto non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (non presentando all´Autorità scritti difensivi, né chiedendo di essere ascoltato);

RILEVATO pertanto che l´impresa ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), conservando immagini per un periodo di tempo superiore a quello previsto dall´art.11, comma 1, lett. e) del Codice e dal punto 3.4 del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 154, comma 1, lett. c), del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare delle due sanzioni pecuniarie, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 154, comma 1, lettera c) deve essere quantificato nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Lucchese Franco, nato ad Alcamo (TP) il 29 aprile 1967 (C.F. LCCFNC67D29A176I), nella sua qualità di titolare della ditta individuale Serilook, con sede in Alcamo (TP), via Giordano n. 99/U, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia