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Newsletter 30 settembre - 6 ottobre 2002

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Newsletter 30 settembre - 6 ottobre 2002

 

  • Inammissibile il ricorso se la firma è autenticata da un praticante
  • Videosorveglianza. Il decalogo dei Garanti europei
  • L´ Autorità all’Istituto italiano di cultura di Berlino 

 

Inammissibile il ricorso se la firma è autenticata da un praticante

E’ inammissibile il ricorso presentato con la firma del ricorrente autenticata non da un avvocato iscritto all’albo, ma da un praticante, anche se abilitato al patrocinio.

Lo ha ricordato l’Autorità che in sede collegiale, in occasione dell’esame di un ricorso, ha accolto l’eccezione procedurale relativa all’autenticazione della firma sollevata dalla parte controinteressata.

Va ricordato che le violazioni della legge sulla privacy possono essere esposte al Garante in vario modo, ovvero, a seconda dei casi, con quesiti, segnalazioni, reclami e ricorsi. Questi ultimi sono alternativi ad una azione dinanzi al giudice civile e determinano particolari effetti in caso di accoglimento. Ciò spiega perché i ricorsi debbano essere sottoscritti dall’interessato o da un suo procuratore speciale e perché la sottoscrizione debba essere autenticata nelle forme di legge, a pena di inammissibilità. La normativa sulla privacy ed in particolare il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio (d.P.R. n. 501 entrato in vigore il 16 febbraio 1999), prescrive, dunque, che il ricorso deve essere munito di sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale, autenticata nelle forme di legge. L’autenticazione non è richiesta solo se la firma sia apposta di fronte ad un funzionario dell’Ufficio, che all’atto della presentazione identifica il ricorrente, o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati e al quale la procura sia stata conferita ai sensi dell’art. 83 del codice di procedura civile.

Il requisito della firma autenticata non può essere sostituito dalla semplice allegazione di una copia di un documento di identità. La norma richiamata reca un esplicito riferimento sia alle modalità di conferimento della procura, sia alla necessità di una contestuale iscrizione all’albo degli avvocati. L’obbligo dell’autentica della firma dell’interessato deriva da una disciplina speciale non modificata dal d.P.R. n. 445 del 2000, che si giustifica nella peculiarità del procedimento attivato dallo stesso ricorso, con il quale gli interessati chiedono la tutela dei propri diritti, in alternativa ad un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria.

Con la dichiarazione di inammissibilità non si pregiudicano, comunque, i diritti del ricorrente, il quale può provvedere alla proposizione di un nuovo ricorso, con sottoscrizione autenticata nei termini di legge ed in ogni caso corredato dalla ricevuta di versamento dei diritti di segreteria o dall’attestazione di versare nelle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

Videosorveglianza. Il decalogo dei Garanti europei

Scopi leciti e chiaramente definiti, raccolta dei dati personali ridotta al minimo, adeguata informazione dei cittadini europei. Questi alcuni dei pilastri del "decalogo" messo a punto dai Garanti europei per un uso delle telecamere nel pieno rispetto della riservatezza degli individui.

Nella riunione dello scorso 2 ottobre, il Gruppo che riunisce le Autorità europee per la privacy ha approvato in via preliminare un importante documento in cui sono state affermate alcune regole fondamentali che tutti i titolari di trattamenti pubblici e privati effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza dovrebbero adottare. Il documento, in fase di pubblicazione, verrà presto messo a disposizione anche sul portale europeo per raccogliere suggerimenti ed osservazioni nell’ambito di una ampia consultazione pubblica.

Il "decalogo" europeo nasce dall’esigenza di definire un quadro di riferimento uniforme ed armonico a livello comunitario riguardo all’installazione di tali sistemi, e contiene indicazioni generali (da specificare ulteriormente nei singoli settori di applicazione) che rappresentano un denominatore comune minimo al quale fare riferimento.

Le indicazioni riguardano in parte anche i trattamenti di dati che non ricadono sotto le disposizioni della direttiva sulla protezione dei dati, come ad esempio, i trattamenti effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari.

Come nel decalogo italiano e in quello in adozione presso il Consiglio d’Europa, le regole messe a punto riguardano aspetti fondamentali quali l’effettiva necessità del ricorso ai sistemi di videosorveglianza, la definizione di precisi scopi in base ai quali raccogliere le immagini, la necessità di informare i cittadini dell’installazione delle telecamere, l’adozione di misure di sicurezza.

 

L´ Autorità all’Istituto italiano di cultura di Berlino
(comunicato del 4 ottobre)

L’Autorità Garante sarà il 7 ottobre all’Istituto italiano di cultura di Berlino in occasione di una Conferenza dedicata al sistema di garanzie a tutela della privacy introdotto nel nostro Paese dalla legge n. 675 del 1996.

La Conferenza prosegue l’iniziativa di tenere un ciclo di conferenze sulla tutela della riservatezza dei dati personali presso i più importanti istituti di cultura italiani all’estero (la precedente conferenza si era svolta a Madrid) e rientra nei compiti di promozione della conoscenza, presso i cittadini, delle norme sulla privacy che il Garante è chiamato a svolger, ma che assume, come in questo caso, un particolare rilievo per i suoi aspetti culturali e sociali.

La Conferenza ha come scopo quello di delineare le novità intervenute, campo dei diritti della persona, con la legge n.675 del 1996, dando, in particolare, attuazione alla direttiva europea laddove stabilisce che "i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell’uomo" e che essi "indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui".

La delegazione italiana verrà guidata dal vicepresidente, Giuseppe Santaniello, e da due altri esponenti dell’Autorità. Il Presidente Santaniello nel suo intervento svolgerà il tema "Il sistema delle garanzie della privacy nell’ordinamento italiano".

Gli altri aspetti che verranno affrontati nell’ambito della Conferenza riguarderanno le forme di tutela che l’ordinamento italiano e lo stesso Garante assicurano ai cittadini in materia di riservatezza e la privacy su Internet.

In occasione della visita a Berlino, la delegazione dell’Autorità verrà ricevuta dall’Ambasciatore italiano, Silvio Fagiolo, e dal direttore dell’Autorità per la protezione dei dati personali di Berlino, Hansjurgen Garstka.

Scheda

Doc-Web
42500
Data
30/09/02