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Trattamento di dati personali mediante un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente da installare per finalità di tutela del patrimonio presente nelle aree portuali. Verifica preliminare - 17 settembre 2015 [4361006]

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[doc. web n. 4361006]

Trattamento di dati personali mediante un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente da installare per finalità di tutela del patrimonio presente nelle aree portuali. Verifica preliminare - 17 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 477 del 17 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), di seguito "Codice";

VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010;

ESAMINATA la richiesta di verifica preliminare presentata dall´Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ai sensi dell´art. 17 del Codice, riguardante l´installazione di sistemi di videosorveglianza presso i porti di Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci e Cocciani;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

L´Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ha presentato a questa Autorità una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell´art. 17 del Codice, con riferimento al trattamento di dati personali che intende effettuare mediante un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente da installare presso i porti di Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci e Cocciani "per le finalità di tutela del patrimonio presente nelle aree portuali sottoposte alla propria giurisdizione e delle persone che vi accedono (passeggeri) e che vi lavorano (dipendenti, vigilanti e personale esterno)".

In particolare, il trattamento di dati personali sottoposto alla verifica preliminare riguarda l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza che prevedono una specifica attività di video analisi volta a "segnalare automaticamente l´eventuale scavalcamento della recinzione metallica posizionata lungo il perimetro delle aree ad accesso ristretto".

Più precisamente, l´Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, nel descrivere il sistema di videosorveglianza in questione, ha dichiarato che:

- "è utilizzato solo per le finalità indicate nel Programma nazionale di Sicurezza marittima … ed è costituito da telecamere fisse poste a protezione di aree denominate «ad accesso ristretto» istituite dal Regolamento europeo n. 725/04", che riguardano, in particolare, nel Porto Isola Bianca di Olbia (con 33 telecamere) e nel Porto Golfo Aranci (con 16 telecamere), l´area imbarchi/sbarchi e, nel Porto Cocciani (con 16 telecamere), l´intera area di accesso al porto, evidenziando, altresì, che, nei Porti Isola Bianca e Golfo Aranci l´accesso è riservato ai dipendenti, fornitori e passeggeri per le sole operazioni di imbarco/sbarco e nel Porto Cocciani "non c´è traffico passeggeri, ma solo personale adibito alle operazioni di movimentazione merci";

- in tutti i porti menzionati "tutto il perimetro è delimitato da una recinzione esterna così composta: alla base c´è una barriera tipo «new jersey» sormontata da una recinzione a maglie metalliche. Lungo la recinzione è affissa idonea segnaletica di avvertenza costituita da cartelli con scritto «Area ad accesso Ristretto, istituita ai sensi del regolamento europeo n. 725/04»".

L´Autorità portuale ha, altresì, rappresentato che:

-  "è stata predisposta un´informativa completa ai sensi dell´articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 e § 3.1. provv. 08.04.2010 a tutti gli interessati (dipendenti, collaboratori, ecc.)" nonché "informative minime (c.d. cartelli), apposti prima del raggio di azione delle telecamere, in posizione tale da garantirne la lettura anche nelle ore notturne";

-  è stato "raggiunto un accordo sindacale ai sensi dell´articolo 4, comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, per l´impianto di videosorveglianza tradizionale";

- "il sistema di videosorveglianza così integrato registrerà 24 ore su 24 e conserverà le immagini per sette giorni, al termine dei quali provvederà a cancellarle automaticamente";

- "tutto il personale autorizzato ad accedere alla sala server e alla postazione per la visione delle immagini è stato preventivamente formato e nominato con apposita lettera di incarico";

- la funzione di analisi video "consiste nel tracciare una linea virtuale (…) posta in corrispondenza del limite superiore della recinzione metallica", attraversata la quale "si attiva un allarme sonoro che avvisa l´operatore presente nella control room, il quale potrà verificare e valutare quanto rilevato e segnalato dalla telecamera. All´occorrenza potrà attivare delle telecamere dome, per seguire manualmente l´intruso fino all´arrivo delle guardie giurate".

OSSERVA

1. Verifica preliminare e caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza.

La richiesta di verifica preliminare sottoposta a questa Autorità ha ad oggetto un trattamento di dati personali che l´Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci intende effettuare attraverso una specifica funzione svolta da un sistema di videosorveglianza.

Generalmente, il trattamento di dati personali effettuato mediante l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza può essere svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e delle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

Il Codice prevede che il titolare del trattamento sia tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità solo nei casi in cui i trattamenti che intende effettuare tramite sistemi di videosorveglianza comportino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare (art. 17 del Codice).

Al riguardo, nel citato provvedimento del 2010 è evidenziato che l´obbligo di richiedere la verifica preliminare al Garante sussiste, in particolare, con riferimento ai sistemi di videosorveglianza c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e, eventualmente, registrarli. In tali ipotesi, l´Autorità ha stabilito che l´utilizzo dei predetti sistemi risulta giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (cfr. punto 3.2.1. del citato provvedimento generale).

L´impianto di videosorveglianza che l´Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ha inteso sottoporre alla verifica preliminare dell´Autorità è abilitato a svolgere la specifica funzione di attivare un allarme sonoro presso la control room in caso di attraversamento di una linea virtuale posta in corrispondenza del limite superiore della recinzione metallica, con lo scopo di segnalare l´eventuale scavalcamento da parte di soggetti non autorizzati della recinzione metallica posizionata lungo il perimetro delle aree ad accesso ristretto (riservate, nei porti di Isola Bianca e Golfo Aranci, a dipendenti, fornitori e passeggeri nelle operazioni di imbarco e sbarco e, nel porto di Cocciani, al personale adibito alle operazioni di movimentazione merci).

Al riguardo, si ritiene che l´attività di video analisi del sistema di videosorveglianza così come sopra descritta risulti idonea a rilevare automaticamente, segnalare e registrare un comportamento o evento anomalo, quale può considerarsi l´ingresso in aree qualificate "ad accesso ristretto", in cui la limitazione dell´accesso risulta adeguatamente segnalata con la presenza di idonei cartelli informativi e con dispositivi di delimitazione delle zone costituiti da barriere "new jersey" sormontate da recinzioni a maglie metalliche.

In tale quadro, il trattamento dei dati personali che si intende effettuare attraverso il citato sistema di videosorveglianza, attivando la predetta funzione di analisi delle immagini, risulta correttamente sottoposto alla verifica preliminare dell´Autorità (cfr. punto 3.2.1. del predetto provvedimento generale).

2. Presupposti di liceità e proporzionalità del trattamento di dati personali in esame.

L´Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, in qualità di soggetto pubblico titolare del trattamento, può trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (cfr. art. 6, commi 2 e 8, l. 28 gennaio 1994, n. 84; art. 1, d.P.R. 29 dicembre 2000; artt. 4, comma 1, lett. f); 11, comma 1, lett. b); 18, comma 2, del Codice; punto 5 del citato provvedimento generale).

In tale quadro, dalla normativa di settore esaminata, risulta che:

- l´Autorità portuale ha il compito di controllare le operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell´ambito portuale, e le altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività (art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 84/1994, cit.);

- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (n. 725/2004) ha previsto che il piano di sicurezza dell´impianto portuale deve individuare le zone di accesso ristretto dell´impianto portuale, che mirano a proteggere i passeggeri, l´equipaggio, il personale dell´impianto portuale e gli ospiti, nonché l´impianto portuale stesso e le zone al suo interno sensibili sotto il profilo della sicurezza (punto 16.21, All. III);

-  il piano di sicurezza dell´impianto portuale deve garantire che tutte le aree ad accesso ristretto (che possono ricomprendere, tra gli altri, le zone di imbarco e sbarco, le zone di attesa e di controllo dei passeggeri e dell´equipaggio nonché ogni altra parte dell´impianto portuale il cui accesso deve essere limitato) dispongano di misure di sicurezza, chiaramente definite, atte a controllare l´ingresso delle persone nonché l´ingresso, il parcheggio, l´imbarco e lo sbarco dei veicoli, la movimentazione e il deposito del carico e delle provviste di bordo e i bagagli e gli effetti personali non accompagnati; il citato piano di sicurezza deve, altresì, garantire che le medesime aree ad accesso ristretto siano segnalate affinché risulti chiaramente che l´accesso vi è limitato e che la presenza di persone non autorizzate in queste zone costituisce una violazione delle misure di sicurezza (punti 16.22, 16.23 e 16.25, All. III, citato regolamento europeo);

- tra le misure di sicurezza applicabili alle zone ad accesso ristretto, sono previsti rilevatori di intrusione automatici, apparecchiature o sistemi di sorveglianza per individuare ogni accesso non autorizzato o movimento all´interno di una zona ad accesso ristretto. In tal caso i citati rivelatori di intrusione automatici devono segnalare la stessa intrusione ad un centro di comando in grado di reagire all´attivazione di un allarme (punti 16.24 e 16.27, All. III, citato regolamento europeo; cfr. anche il Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali approvato con D.M. del Ministero dei Trasporti n. 83/T del 2007).

Alla luce della normativa sopra richiamata, l´Autorità portuale può legittimamente controllare le aree che rientrano nella sua circoscrizione territoriale, con particolare riferimento alle zone ad accesso ristretto, anche attraverso l´istallazione di sistemi di videosorveglianza.

Nell´istanza di verifica preliminare pervenuta sono state considerate aree "ad accesso ristretto" talune aree del Porto Isola Bianca di Olbia, del Porto Golfo Aranci e del Porto Cocciani. Anche la Capitaneria di Porto di Olbia ha individuato nel Porto Isola Bianca, con ordinanza n. 46/2005, un´area ad accesso ristretto.
Dal verbale di accordo sindacale effettuato ai sensi dell´art. 4, comma 2, legge 30 maggio 1970, n. 300 e allegato all´istanza in esame, si rileva, inoltre, che:

- "le riprese video … avranno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio dell´ente e non potranno assolutamente essere utilizzate per controllare l´attività dei lavoratori;

- le riprese video riguarderanno i luoghi in cui si svolge l´attività produttiva e i luoghi in cui transitano i lavoratori solamente per quanto strettamente indispensabile al perseguimento degli scopi di sicurezza e di tutela dell´ente;

- l´ente dichiara che le telecamere installate non avranno un sistema di rilevazione audio;

- le telecamere saranno segnalate da appositi cartelli posizionati prima del raggio di azione delle telecamere;

- l´ente dichiara di rispettare quanto stabilito dal Garante per la privacy nel «provvedimento generale sulla videosorveglianza» dell´8 aprile 2010, con particolare riguardo al punto 4.1. relativo alla videosorveglianza nell´ambito del rapporto di lavoro e dichiara altresì la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con provvedimenti futuri del Garante per la privacy;

- l´ente su impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o risarcimento a seguito della visione delle immagini registrate salvi i casi di comportamenti che possano costituire reato".

Sotto il profilo, poi, degli effetti previsti conseguenti all´attivazione dell´allarme, dalla documentazione trasmessa emerge che le caratteristiche specifiche del sistema di videosorveglianza in esame, nel rilevare il superamento di una barriera virtuale, delimitata da una linea predefinita, e l´accesso ad una zona interdetta segnalata con la "presenza di idonei cartelli informativi e (con) dispositivi di delimitazione delle zone protette", hanno come unica conseguenza quella di richiamare l´attenzione dell´operatore presente nella control room, al fine di favorirne un eventuale tempestivo intervento, volto a verificare la fondatezza della segnalazione d´allarme sonoro (eventualmente anche azionando "delle telecamere dome, per seguire manualmente l´intruso fino all´arrivo delle guardie giurate") e non comportano l´attivazione di ulteriori funzionalità, quali, ad esempio, l´analisi audio, la geolocalizzazione o il riconoscimento tramite incrocio con ulteriori specifici dati personali, anche biometrici, o confronto con una campionatura precostituita.

Pertanto, con riferimento alla valutazione di proporzionalità del trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema intelligente oggetto della verifica preliminare, si ritiene che, allo stato degli elementi acquisiti in atti, il sistema di videosorveglianza così come descritto e in relazione alle finalità dichiarate non comporti, in concreto, un pregiudizio rilevante per gli interessati, tale da determinare effetti invasivi sulla loro sfera di autodeterminazione e, conseguentemente, sui loro comportamenti.

Ciò premesso, sulla base del quadro normativo sopra evidenziato e della documentazione esaminata, considerate le specifiche esigenze di sicurezza delle aree portuali di Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci e Cocciani, rientranti nella circoscrizione territoriale dell´Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, si ritiene proporzionato e, quindi, ammissibile il trattamento dei dati personali che la stessa Autorità portuale intende effettuare per le predette finalità di sicurezza tramite il sistema di videosorveglianza con funzione di "barriera allarme virtuale", nei termini e con le modalità sopra evidenziate.

In ogni caso, nell´ambito degli adempimenti previsti dal Codice, si richiama l´attenzione dell´Autorità portuale sulle prescrizioni relative alle misure di sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel citato provvedimento generale del 2010 per il trattamento di dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza (cfr. punto 3.3.1.; artt. 31-36 del Codice e allegato B al Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice, accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata dall´Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci in relazione al trattamento di dati personali che intende effettuare per finalità di sicurezza tramite i predetti sistemi di videosorveglianza da istallarsi presso le zone ad accesso ristretto dei porti di Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci e Cocciani, nei termini e con le modalità sopra descritte.

Roma, 17 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia