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Trasferimento dati in USA: decaduta l’autorizzazione “Approdo sicuro”

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- PROVVEDIMENTO DEL 22 OTTOBRE 2015

- Trasferimento dei dati personali all´estero  - Autorizzazione al trasferimento verso
gli Stati Uniti d´America (´Safe Harbor´) - 10 ottobre 2001

- Sentenza della Corte di giustizia dell´Unione europea
nella causa nella causa C-362/14

- Article 29 Data Protection Working Party- STATEMENT on the implementation
of the judgementof the Court of Justice of the European Unionof 6 October 2015
in the Maximilian Schremsv
Data Protection Commissioner case (C-362-14)

- Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
on the Transfer of Personal Data from the EU to the United States of America
under Directive 95/46/EC following the Judgment by the Court of Justice
in Case C-362/14 (Schrems) - 6 novembre 2015

- Trasferimento dei dati verso Paesi terzi - Strumenti

 

 

Trasferimento dati  in USA: decaduta l´autorizzazione "Approdo sicuro"
Le imprese dovranno mettere in campo altri strumenti per tutelare i dati delle persone

Il Garante per la privacy ha dichiarato decaduta l´autorizzazione emanata a suo tempo con la quale si consentivano i trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti sulla base del cosiddetto accordo "Safe Harbor". Per poter trasferire dati oltreoceano, società multinazionali, organizzazioni e imprese italiane dovranno di conseguenza ricorrere alle altre possibilità previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Il provvedimento (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) è stato adottato dal Garante a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea, che ha dichiarato invalido il regime introdotto in virtù dell´accordo "Approdo sicuro" (Safe Harbor), facendo venire meno il presupposto di legittimità per il trasferimento negli Usa di dati personali dei cittadini europei per chi utilizzava questo strumento. La decisione presa dal Garante è in linea con quanto concordato nelle settimane scorse nell´ambito del Gruppo che riunisce le Autorità della privacy dell´Ue.

In attesa delle prossime decisioni che verranno assunte in sede europea, le imprese potranno dunque trasferire lecitamente i dati delle persone solo avvalendosi di strumenti quali, ad esempio, le clausole contrattuali standard o le regole di condotta adottate all´interno di un medesimo gruppo (le cosiddette BCR, Binding Corporate Rules).

L´Autorità si è comunque riservata di effettuare controlli per verificare la liceità e la correttezza del trasferimento dei dati da parte di chi esporta i dati.

Roma, 6 novembre 2015

Scheda

Doc-Web
4393308
Data
06/11/15

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa


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