g-docweb-display Portlet

I figli adottivi non possono conoscere l'identità dei genitori naturali - 10 settembre 1999

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

I figli adottivi non possono conoscere l´identità dei genitori naturali

L´Ufficio del Garante ha affrontato il caso di una donna che si era rivolta all´Autorità segnalando il suo desiderio di conoscere l´identità dei genitori naturali e le difficoltà incontrate al riguardo sia presso l´ospedale dove è nata, sia presso altri uffici. La donna, infatti, che aveva saputo accidentalmente della sua condizione di figlia adottiva, aveva intrapreso ricerche per identificare i genitori che si sono arrestate di fronte al rifiuto dell´ospedale di fornire notizie o di rilasciare copia del certificato di assistenza al parto.
La questione sollevata non è regolata specificamente dalla legge sulla privacy, quanto piuttosto da altre disposizioni nell´ambito della complessa normativa relativa allo stato civile e alle adozioni.
L´Ufficio l´ha comunque esaminata e ha fornito alcune indicazioni dalle quali risulta che al momento attuale l´ordinamento italiano considera, di regola, prevalente la scelta del genitore di conservare l´anonimato rispetto all´interesse del figlio di conoscerne l´identità.
L´Ufficio del Garante ha ricordato, innanzitutto, che la legge n. 675 del 1996, infatti, non ha modificato le norme in materia di stato civile, anagrafe ed adozione. La legge n. 183 del 1984, che disciplina l´adozione e l´affidamento dei minori, stabilisce che l´ufficiale di stato civile e l´ufficiale di anagrafe devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell´autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda, poi, il certificato di assistenza al parto, la più recente disciplina ha stabilito che la dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, oppure dal medico, dall´ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l´eventuale volontà della madre di non essere nominata (legge n. 127 del 1997, Bassanini bis).
Anche la giurisprudenza si è occupata della questione. In un caso è stato respinto un ricorso presentato da una persona che, per motivi personali, aveva chiesto all´ospedale competente di accedere, in base alla legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, alla documentazione attestante le generalità della propria madre e, in particolare, al certificato di assistenza al parto. Tale accesso è stato negato ritenendo che si tratti di uno dei casi di segreto previsti dalla stessa legge n. 241 (sentenza TAR Lazio sez. III ter del 17.7.1998).
In proposito, il Tribunale amministrativo ha precisato che l´accesso sarebbe da escludere in quanto la conservazione dell´anonimato della madre, secondo la scelta compiuta all´epoca del parto, sarebbe collegata ad un "interesse riconosciuto e protetto dall´attuale ordinamento". Il riconoscimento normativo dell´interesse della madre all´anonimato - secondo la sentenza del TAR - sarebbe giustificato "non solo da esigenze di tutela della riservatezza della persona, ma anche da superiori ragioni attinenti alla salvaguardia degli interessi, giuridici e sociali, sia della famiglia legittima e dei suoi componenti sia degli stessi figli non riconosciuti".
In un altro caso, un tribunale ordinario ha stabilito che il giudice può consentire al personale medico di conoscere i dati relativi al genitore naturale, nel caso in cui vengano riscontrate nel figlio patologie la cui cura necessiti di accurati esami genetici (Tribunale di Napoli 5, 20 e 22 ottobre1998, n. 322/98). Questo quadro d´insieme sembra peraltro confermato dai lavori preparatori del futuro regolamento per la revisione e la semplificazione dell´ordinamento dello stato civile, in fase di preparazione. L´Ufficio del Garante ha ricordato, infine, che sono attualmente all´esame del Parlamento alcune proposte di legge di modifica della legge sull´adozione che prendono in considerazione anche la delicata problematica sollevata dall´interessata.

Roma, 10 settembre 1999