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Provvedimento del 6 luglio 2016 [5406947]

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[doc. web n. 5406947]

Provvedimento del 6 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 302 del 6 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 20 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Mirko Bruni, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale il ricorrente – non avendo ottenuto soddisfazione rispetto all´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di veder rimosso il seguente URL: http://espresso.repubblica.it/... – ha chiesto al Garante di assumere nei confronti del titolare "ogni opportuno provvedimento";

PRESO ATTO, in particolare, che il ricorrente ha rappresentato:

- che l´articolo cui rinvia il predetto URL, pubblicato in data 25 febbraio 2009, riguarda una vicenda, risalente ad anni prima, di sfruttamento del lavoro minorile da parte di un´azienda che ha coinvolto persone a lui legate da un rapporto di parentela (fratellanza), ma rispetto alla quale egli non ha mai ricevuto "alcuna querela e/o denuncia a carico";

- di non avere mai avuto alcuna partecipazione nelle società coinvolte in detta vicenda, ma di essere stato sempre titolare solo di un´altra impresa, che produceva per diverse aziende nel settore dell´abbigliamento, tra le quali una delle predette;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 13 giugno 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 maggio 2016 con la quale Google ha comunicato di non poter accogliere le richieste del ricorrente ritenendo ancora sussistente l´interesse della collettività alla conoscibilità della notizia tenuto conto del ruolo professionale rivestito dal medesimo;

VISTA altresì la nota del 27 maggio 2016 con la quale la medesima resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha rilevato che:

- la richiesta avanzata dall´interessato trova fondamento nell´asserita lesività delle notizie riportate all´interno dell´articolo pubblicato, elemento che non rileva, di per sé, rispetto al riconoscimento del diritto all´oblio del ricorrente, così come la responsabilità di Google, che, in qualità di "caching provider", non ha alcun obbligo di controllo preventivo sui contenuti delle pagine web indicizzate, né di rimuovere o intervenire per rettificare o aggiornare i contenuti;

- ai fini della valutazione del caso di specie, oltre al tempo trascorso, occorrerebbe considerare anche altri criteri tra quelli indicati nelle "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 dal WP29  - Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali - a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. "sentenza Costeja"), tra i quali, in particolare, quello del ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica;

- a tale proposito "l´articolo risale a pochi anni fa (2009) e, inoltre, si riferisce ad una vicenda particolarmente grave di sfruttamento di lavoro minorile. Inoltre è evidente che il ruolo di imprenditore che il [ricorrente] oggi esercita ed esercitava anche al momento dei fatti oggetto dell´articolo, debba essere considerato un "ruolo pubblico" […] e che le notizie sui retroscena di un´attività imprenditoriale […] siano di chiaro interesse pubblico";

VISTA la memoria del 23 giugno 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare quanto rappresentato da Google, ha insistito nelle richieste già avanzate con l´atto introduttivo  "quanto meno [per la ] deindicizzazione dell´URL oggetto di reclamo dai risultati di ricerca di Google Web Search";

CONSIDERATO, tutto ciò premesso, che la richiamata "sentenza Costeja" ha riconosciuto che il diritto all´oblio, di cui uno degli elementi costitutivi è rappresentato dal trascorrere del tempo, prevale, in linea di principio, "non soltanto sull´interesse economico del gestore […], ma anche sull´interesse [del pubblico] ad accedere all´informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome" di una determinata persona;

CONSIDERATO inoltre che, già prima di detta pronuncia della Corte di Giustizia, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che "il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali sussiste quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca";

RILEVATO, con specifico riferimento al caso di specie, che:

- l´articolo in questione, concernente una vicenda risalente a diversi anni fa, riferisce anche di risvolti giudiziari che -  secondo quanto affermato dal ricorrente (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") - non lo hanno mai coinvolto;

- le argomentazioni svolte dal titolare in merito al "ruolo pubblico" del ricorrente ai fini della decisione di non procedere alla deindicizzazione non appaiono applicabili allo specifico caso in esame in ragione della presupposta estraneità del ricorrente ai fatti contestati nell´articolo;

- la facile reperibilità sul web di tali informazioni, raggiungibili mediante una ricerca tramite il nome e cognome dell´interessato, risulta effettivamente idonea a produrre "un impatto sproporzionatamente negativo" sulla sfera del ricorrente;

RITENUTO, dunque, alla luce di quanto sopra esposto che il ricorso debba essere considerato fondato e che, quindi, vada ordinato al titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell´URL indicata in premessa dai risultati della ricerca effettuata a partire dal nome e cognome del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

-    accoglie il ricorso e, per l´effetto ordina a Google di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell´URL:
http://espresso.repubblica.it/...;

dai risultati della ricerca effettuata a partire dal nome e cognome del ricorrente.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia