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Autorizzazione al trasferimento di dati nell'ambito del gruppo Flextronics secondo le modalità fissate nelle Bcr - 13 luglio 2016 [5411590]

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[doc. web n. 5411590]

Autorizzazione al trasferimento di dati nell´ambito del gruppo Flextronics secondo le modalità fissate nelle Bcr - 13 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 307 del 13 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l´art. 25, paragrafi 1 e 2 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, ai sensi del quale i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all´Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato;

VISTO l´art. 26 della predetta direttiva, il quale individua alcune deroghe al menzionato principio, prevedendo che uno Stato membro possa autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del trattamento offra garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l´esercizio dei diritti connessi;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO, in particolare, l´art. 44, comma 1, lett. a) del Codice, il quale stabilisce che il trasferimento di dati personali diretto verso un paese non appartenente all´Unione europea è consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell´interessato, individuate dall´Autorità anche in relazione a regole di condotta esistenti nell´ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo e denominate Binding Corporate Rules (ossia "Norme vincolanti di impresa", di seguito "Bcr");

VISTO che la citata disposizione garantisce all´interessato la possibilità di far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, secondo le regole fissate dal Codice, anche in caso di mancata osservanza delle garanzie individuate nelle Bcr;

CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro istituito dall´art. 29 della direttiva 95/46/CE (di seguito "Gruppo ex art. 29"), che ha tra i propri compiti quello di fornire interpretazioni e pareri per garantire una omogenea applicazione dei principi della direttiva all´interno dell´Unione europea,  ha ritenuto che le Bcr possano costituire uno strumento di trasferimento di dati personali verso paesi terzi astrattamente idoneo ad assicurare un livello adeguato di protezione dei diritti degli interessati e, dunque, compatibile con la disciplina contenuta nella direttiva 95/46/CE (cfr., in particolare, art. 26, par. 2);

VISTI gli specifici requisiti − individuati dal Gruppo ex art. 29  nei documenti WP 74 del 3 giugno 2003, WP 108 del 14 aprile 2005 e WP 153 del 24 giugno 2008 − che tali regole di condotta devono soddisfare al fine di consentire ai gruppi multinazionali d´impresa, che intendano adottarle, di ottenere le necessarie autorizzazioni nazionali al trasferimento transfrontaliero dei dati all´interno del gruppo;

CONSIDERATO altresì che il Gruppo ex art. 29 ha adottato un ulteriore parere, WP 107 del 14 aprile 2005, in cui si definisce la procedura di cooperazione che deve essere osservata ai fini del rilascio delle autorizzazioni nazionali in materia di Bcr, prevedendo tra l´altro che essa sia coordinata da un´Autorità di protezione dei dati personali di uno degli Stati membri dell´UE interessati dal trasferimento transfrontaliero dei dati, Autorità che agisce in qualità di "lead Authority" ("Autorità capofila");

TENUTO CONTO dell´adesione del Garante alla pratica di mutua collaborazione (c.d. "Declaration on mutual recognition", ossia "Dichiarazione di mutuo riconoscimento") che consente una più rapida definizione della procedura di cooperazione sopra citata, prevedendo che il parere positivo della lead Authority sul c.d. "final draft" ("testo definitivo") delle Bcr possa costituire una base sufficiente al rilascio delle relative autorizzazioni nazionali;

VISTA la richiesta, contenuta nell´Application form, di cui al WP 133 del 10 gennaio 2007, presentata da Flextronics Global Services  (Manchester) Limited − società del gruppo Flextronics operante in qualità di fornitore di servizi per la produzione di componenti elettronici (la cui capogruppo, Flextronics International Limited, ha sede in Singapore) − dinanzi all´Autorità di protezione dei dati personali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Information Commissioner´s Office, di seguito "ICO"), che è stata individuata quale lead Authority della relativa procedura;

CONSIDERATO che il Garante ha partecipato alla suddetta procedura europea in qualità di co-lead Authority (v. comunicazione del Garante del 22 maggio 2014);

RILEVATO che tale richiesta, pervenuta al Garante in data 24 dicembre 2013, è stata presentata da Flextronics Global Services  (Manchester) Limited (società con sede nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), in quanto società del gruppo cui è stata delegata per l´area SEE la responsabilità in materia di protezione dei dati personali, ed è volta a ottenere l´autorizzazione al trasferimento intra-gruppo verso paesi terzi, mediante l´adozione delle Norme vincolanti di impresa c.d. "Bcr Flextronics", dei dati personali relativi al personale dipendente, ai contatti commerciali (fornitori e clienti), a terzi (v. application form - WP 133, Parte 2, par. 7);

PRESO ATTO che le Bcr Flextronics consistono in un contratto infragruppo, "Accordo Intra-gruppo Vincolante", sottoscritto da Flextronics International Limited e dalle altre entità del gruppo Flextronics elencate nell´allegato 2 di detto Accordo (di seguito "Controllate"), contenente l´Allegato 1 – "Norme standard per la protezione dei dati" e l´Allegato 2 – "Elenco delle Controllate";

CONSIDERATO che, con l´"Accordo Intra-gruppo Vincolante", Flextronics International Limited e le società "Controllate" "intendono vincolarsi giuridicamente alle Norme standard per la protezione dei dati" ivi comprese le clausole di responsabilità e del terzo beneficiario (v. "Accordo Intra-gruppo Vincolante", Premessa, let. C) e art. 2. 1; "Norme standard per la protezione dei dati", par. 8);

PRESO ATTO che Flextronics International Limited e le società "Controllate" si sono impegnate, inoltre, a pubblicare sul sito internet e sul portale interno del gruppo Flextronics  le "Norme standard per la protezione dei dati" (cfr. "Norme standard per la protezione dei dati", par. 5.3");

RILEVATO che l´ICO, in data 27 marzo 2015, all´esito della procedura concernente le Bcr Flextronics, attivata secondo le forme del mutuo riconoscimento, ha inoltrato alle Autorità di protezione dei dati personali interessate il relativo final draft, attestandone la conformità ai requisiti individuati dai documenti del Gruppo ex art. 29 sopra citati, e ha rilasciato la relativa autorizzazione il 30 giugno 2015;

CONSIDERATO che il Garante si riserva di valutare, in sede di procedura nazionale, la conformità delle Bcr con la normativa italiana;

VISTA l´istanza del 18 marzo 2016, con cui Flextronics S.r.l. (con sede  in Ponte di Piave - TV), Flextronics Design S.r.l. (con sede in Milano) e Flextronics Italy S.p.A. (con sede in Somaglia – LO), ai sensi dell´art. 44, comma 1, lett. a) del Codice, hanno chiesto il rilascio dell´autorizzazione nazionale al trasferimento infragruppo dei dati personali relativi a: il personale dipendente (ivi compresi gli ex dipendenti, i candidati all´assunzione,  gli appaltatori, i volontari, gli agenti, i lavoratori temporanei e occasionali, i familiari - incluse persone a carico, tutori e associati) per finalità amministrativo-contabili; i clienti e i fornitori per le finalità di gestione dei rapporti con gli stessi; i dati di terzi (ossia soggetti con i quali le società entrino a vario titolo in contatto) per le finalità di prevenzione dei reati e assistenza alle Autorità e Agenzie all´uopo competenti, monitoraggio e raccolta di immagini ai fini della sicurezza nelle strutture Flextronics, gestione delle partecipazioni azionarie e riscontro a richieste legittime di un tribunale o un´agenzia governativa o comunque nell´osservanza della legge applicabile o di procedimenti obbligatori (cfr. istanza di autorizzazione datata 18 marzo 2016, punti 1 e 2), dal territorio dello Stato verso paesi terzi mediante le Bcr Flextronics;

VISTA la richiesta di informazioni avanzata dal Garante in data 5 maggio 2016 nei confronti delle menzionate società, volta ad ottenere specifici chiarimenti con riferimento alle categorie di interessati e alle relative finalità oggetto delle operazioni di trasferimento di cui alla presente autorizzazione (v. nota del Garante del 5 maggio 2016);

CONSIDERATO che le società, nel rendere riscontro al Garante in ordine a quanto sopra menzionato, assumendo ogni responsabilità ai sensi dell´art. 168 del Codice, con nota del 14 giugno 2016, hanno espressamente dichiarato che le categorie di interessati e le relative finalità oggetto delle operazioni di trasferimento di cui alla presente autorizzazione ricomprendono esclusivamente "il personale dipendente (ivi compresi gli ex dipendenti, i candidati all´assunzione,  gli appaltatori, i volontari, gli agenti, i lavoratori temporanei e occasionali, i familiari - incluse persone a carico, tutori e associati) per finalità amministrativo-contabili; i clienti e i fornitori per le finalità di gestione dei rapporti con gli stessi; i dati di terzi (ossia soggetti con i quali le società entrino a vario titolo in contatto) per le finalità di prevenzione dei reati e assistenza alle Autorità e Agenzie all´uopo competenti, monitoraggio e raccolta di immagini ai fini della sicurezza nelle strutture Flextronics, gestione delle partecipazioni azionarie e riscontro a richieste legittime di un tribunale o un´agenzia governativa o comunque nell´osservanza della legge applicabile o di procedimenti obbligatori" (v. nota delle società del 14 giugno 2016, punto a));

RILEVATO, comunque, che le operazioni di trattamento dei dati personali, anche se poste in essere a seguito del rilascio della presente autorizzazione, saranno lecite solo ove conformi alla normativa nazionale vigente e alle sue successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai presupposti di legittimità delle attività di raccolta dei dati oggetto del trasferimento e alla sussistenza dei presupposti di legittimità per la comunicazione dei dati medesimi;

VISTO l´art. 11, comma 2 del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. da a) a d) del Codice, ha il compito di controllare la conformità dei trattamenti di dati alla disciplina applicabile e può, anche d´ufficio, adottare i provvedimenti previsti dal Codice medesimo;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell´art. 44, comma 1, lett. a) del Codice, autorizza Flextronics S.r.l., Flextronics Design S.r.l. e Flextronics Italy S.p.A. a trasferire, nell´ambito del gruppo Flextronics, i dati personali relativi a: il personale dipendente (ivi compresi gli ex dipendenti, i candidati all´assunzione,  gli appaltatori, i volontari, gli agenti, i lavoratori temporanei e occasionali, i familiari - incluse persone a carico, tutori e associati); i clienti e i fornitori; i dati di terzi con i quali le società entrino a vario titolo in contatto, dal territorio dello Stato verso i soggetti facenti parte del gruppo Flextronics aventi la loro sede in paesi non appartenenti all´Unione europea, secondo le modalità fissate nelle Bcr Flextronics e per il perseguimento delle sole finalità ivi dichiarate;

b) ai sensi dell´art. 154, comma 1, lettere da a) a d) del Codice, si riserva di svolgere in qualsiasi momento i necessari controlli sulla liceità e correttezza del trasferimento dei dati e, comunque, su ogni operazione di trattamento ad essi inerente, nonché di adottare, se necessario, i provvedimenti previsti dal Codice.

Roma, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia