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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [5986889]

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[doc. web n. 5986889]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 554 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato a questa Autorità il 29 agosto 2016 da XX nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di cui lo stesso è dipendente), con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di:

accedere al proprio fascicolo personale al fine di conoscere, in particolare, "le argomentazioni e le valutazioni poste a base della esclusione riservata allo scrivente a corsi di formazione, addestramento, aggiornamento, qualificazione, nonché a corsi con oggetto sicurezza del lavoro";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, contestato la condotta dilatoria osservata dal titolare del trattamento il quale, a fronte di un interpello preventivo inviato il 19 luglio 2016, ha fornito riscontro in data 24 agosto 2016 manifestando la propria disponibilità ad accoglierne le richieste, ma fissando, per ciò, un incontro per il successivo 29 settembre;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 8 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 settembre 2016 con la quale la resistente ha ribadito la disponibilità, già manifestata al ricorrente, a consentire l´accesso alla documentazione richiesta confermando, a seguito di contatto avuto con l´interessato in data 23 settembre 2016, l´appuntamento previsto per la data del 29 settembre 2016, precisando di non aver provveduto in data anteriore in quanto, a fronte della prolungata assenza del dipendente dal posto di lavoro, "non ha ritenuto di procedere a convocazione in maniera unilaterale, ma ha atteso un contatto con [lo stesso] per condividere una data utile a riscontrare la richiesta";

VISTA la nota del 25 ottobre 2016 con la quale l´interessato ha contestato quanto affermato dalla resistente in ordine alle ragioni che l´avrebbero indotta a procrastinare i tempi di riscontro alle sue istanze, producendo in allegato copia della nota con la quale, a suo tempo, la medesima aveva provveduto a comunicare la data prevista per la sua convocazione, da ritenersi pertanto stabilita in modo unilaterale da parte del datore di lavoro;

VISTA la nota del 22 novembre 2016 con la quale il titolare del trattamento, nel confermare quanto già in precedenza comunicato, ha rappresentato che, nella data stabilita, il ricorrente si è recato presso l´Ufficio risorse umane territorialmente competente "dove prendeva visione della documentazione presente nella propria cartella personale e contestualmente chiedeva "la visione di tutta la documentazione" relativa alla visita medica di idoneità (…) che, come dichiarato nel verbale sottoscritto dallo stesso ricorrente [e prodotto in allegato], gli veniva inviata con lettera racc. A/R in data 6.10.2016, ricevuta il 07.10.2016";

CONSIDERATO che, dalla documentazione in atti, si rileva che il riscontro reso dalla resistente all´interpello preventivo è intervenuto oltre il termine di quindici giorni stabilito dall´art. 146, comma 2, del Codice; che l´invito ivi contenuto rivolto al ricorrente a un incontro - finalizzato ad evadere le sue richieste e fissato a oltre trenta giorni dalla comunicazione medesima - ha ulteriormente dilazionato i predetti tempi di riscontro e che l´incontro stesso si è comunque tenuto dopo la proposizione del ricorso;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, solo nel corso del procedimento, come documentato da apposito verbale sottoscritto dall´interessato a seguito dell´intervenuto accesso al proprio fascicolo personale, nonché dall´assenza di osservazioni contrarie da parte del medesimo in riscontro ad una specifica richiesta avanzata in merito dall´Autorità;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Poste Italiane S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia